- Categoria
- Cantieri e lavori speciali
- Pubblicato
- 29 aprile 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (707 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- EUR-Lex – Regolamento (UE) 2016/425 · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 76-77 · INAIL – Dispositivi di protezione individuale
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Cosa sono i DPI di terza categoria
I dispositivi di protezione individuale sono suddivisi in categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono. La terza categoria comprende i DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente: tra questi rientrano i sistemi anticaduta utilizzati nei lavori in quota.
Proprio perché proteggono da un pericolo di vita, i DPI di terza categoria sono soggetti a obblighi più stringenti rispetto agli altri: non basta consegnarli al lavoratore, occorre garantirne l’uso corretto attraverso un addestramento documentato.
L’obbligo di addestramento specifico
L’art. 77 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro assicura un addestramento adeguato all’uso corretto e all’utilizzo pratico dei DPI. Per i dispositivi di terza categoria (e per i dispositivi di protezione dell’udito) l’addestramento è in ogni caso obbligatorio e non sostituibile dalla sola informazione.
L’addestramento deve essere pratico, condotto da persona competente e ripetuto quando cambiano i dispositivi, le condizioni di lavoro o le mansioni. La sua mancanza, oltre a esporre il lavoratore, costituisce un’inadempienza sanzionabile e aggrava la responsabilità aziendale in caso di infortunio.
Imbracature e componenti del sistema
L’elemento di base è l’imbracatura anticaduta, che distribuisce le sollecitazioni sul corpo in caso di arresto. Va abbinata a connettori, cordini, eventuale assorbitore di energia e a un punto di ancoraggio idoneo. La scelta dei componenti dipende dal tipo di lavoro e dalla valutazione del rischio.
Una verifica essenziale è quella del “tirante d’aria”: lo spazio libero sottostante deve essere sufficiente affinché, in caso di caduta, il sistema arresti il lavoratore prima dell’impatto con il suolo o con ostacoli. Errori nel calcolo del tirante d’aria sono tra le cause più frequenti di infortuni gravi.
Trattenuta, posizionamento e arresto caduta
I sistemi anticaduta non sono tutti uguali. I sistemi di trattenuta impediscono al lavoratore di raggiungere la zona di pericolo; i sistemi di posizionamento sul lavoro consentono di operare in appoggio; i sistemi di arresto caduta intervengono quando la caduta è già avvenuta, limitandone le conseguenze.
Saper distinguere e utilizzare correttamente queste configurazioni è parte centrale dell’addestramento: usare un cordino di posizionamento dove servirebbe un sistema di arresto, o viceversa, può vanificare la protezione.
Recupero del lavoratore e gestione dell’emergenza
Dopo una caduta, il lavoratore può restare sospeso nell’imbracatura: la sospensione inerte prolungata può avere conseguenze sanitarie serie. Per questo le procedure di recupero rapido e i dispositivi di salvataggio devono essere previsti e provati durante l’addestramento.
I corsi 123Formazione sull’uso dei DPI anticaduta di terza categoria includono la parte pratica con imbracature e sistemi di arresto, sono erogabili in aula e in videoconferenza per la teoria e rilasciano attestati validi in tutta Italia. Contattaci per organizzare le sessioni di addestramento del tuo personale.
Marcatura CE, manutenzione e scadenza dei DPI
Il Regolamento UE 2016/425 ha sostituito la precedente Direttiva 89/686/CEE in materia di DPI, stabilendo procedure di certificazione più severe per la categoria III. Ogni imbracatura, cordino e dispositivo di assorbimento di energia deve riportare la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione (esame UE del tipo + sorveglianza sotto controllo organismo notificato). La nota informativa fornita dal fabbricante, redatta in italiano, contiene istruzioni d’uso, ispezione, manutenzione, periodi di sostituzione e materiali utilizzati. Tale nota va consegnata al lavoratore al momento della prima fornitura.
Il fabbricante indica la durata massima utilizzabile del dispositivo, generalmente 10 anni dalla data di fabbricazione per gli elementi tessili (imbracature, cordini in fettuccia o corda), che decorre dalla data riportata sull’etichetta. Le parti metalliche (connettori, dispositivi anticaduta retrattili) hanno durate variabili. Le ispezioni periodiche obbligatorie da parte di persona competente, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 81/08, sono almeno annuali per i dispositivi di categoria III, con registro firmato. Una caduta arrestata dal dispositivo ne comporta sempre il ritiro definitivo dal servizio, anche in assenza di danni visibili: gli assorbitori d’urto si attivano una sola volta.
Domande frequenti
Quando si parla di lavori in quota?
Si parla di lavori in quota quando si opera ad un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. In questi casi è obbligatoria la formazione specifica e l’utilizzo di DPI anticaduta (imbracature, cordini, ecc.).
Chi deve fare il corso per i lavori in quota?
Tutti i lavoratori che svolgono attività in quota (edili, manutentori, installatori, operatori su tetti, ecc.) devono seguire la formazione specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.
Ogni quanto si rinnova la formazione per i lavori in quota?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni. In caso di cambio di mansione o di nuove attrezzature, è necessario aggiornare la formazione.
È obbligatoria la formazione per chi usa i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi?
Sì. L’art. 116 del D.Lgs 81/08 prevede una specifica e mirata formazione e addestramento, teorico e pratico, per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (lavori su fune). Tali sistemi possono essere impiegati solo in circostanze in cui la valutazione dei rischi evidenzi che il lavoro può essere effettuato in sicurezza e quando l’uso di altre attrezzature più sicure non è giustificato.
Quali DPI anticaduta servono per i lavori in quota?
I DPI contro le cadute dall’alto sono dispositivi di III categoria e comprendono imbracature, cordini, connettori, dispositivi anticaduta retrattili o di tipo guidato e assorbitori di energia, collegati a idonei punti di ancoraggio. La scelta deriva dalla valutazione dei rischi; il datore di lavoro deve garantire formazione e addestramento specifici all’uso dei DPI di terza categoria, come previsto dall’art. 77 del D.Lgs 81/08.
Il datore di lavoro deve privilegiare le protezioni collettive?
Sì. L’art. 111 del D.Lgs 81/08 stabilisce la priorità delle misure di protezione collettiva (parapetti, ponteggi, reti di sicurezza) rispetto alle misure di protezione individuale. I DPI anticaduta vanno impiegati solo quando le protezioni collettive non sono attuabili o sono insufficienti, e la loro adozione deve sempre essere accompagnata da informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Lavori in Quota — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- EUR-Lex – Regolamento (UE) 2016/425 (eur-lex.europa.eu)
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 76-77 (normattiva.it)
- INAIL – Dispositivi di protezione individuale (inail.it)
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