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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Sicurezza per settore

Sicurezza nelle autofficine e carrozzerie: formazione e rischi specifici

Vernici, solventi, ponti sollevatori, smerigliatrici e oli: l’autofficina e la carrozzeria sono ambienti a rischio elevato. Ecco i corsi e le abilitazioni che servono.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
2 luglio 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1126 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
EUR-Lex – Regolamento UE 517/2014 F-Gas · Normattiva – D.P.R. 146/2018

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

Un’officina è un concentrato di rischi diversi

Autofficine meccaniche, gommisti, elettrauto e carrozzerie mettono in compresenza una grande varietà di pericoli: solventi, vernici, sgrassanti e fluidi tecnici (oli, liquidi freni, antigelo) che generano rischio chimico; saldatura, smerigliatura e scintille con rischio incendio; rumore elevato da compressori, smerigliatrici e martelli pneumatici; sollevamento dei veicoli su ponti e l’uso di carrelli, paranchi e attrezzature di movimentazione; oltre alle posture incongrue sotto i veicoli e alla movimentazione manuale di pezzi pesanti.

Per questa concentrazione di rischi, le attività di riparazione di autoveicoli sono classificate, secondo i codici ATECO e l’Accordo Stato-Regioni, prevalentemente nella classe di rischio alto. Il datore di lavoro deve quindi predisporre una valutazione dei rischi accurata e un piano formativo a più livelli, che copra la formazione dei lavoratori, le abilitazioni alle attrezzature e la gestione delle emergenze. La carrozzeria, per la presenza della cabina di verniciatura, presenta un profilo di rischio chimico e incendio ancora più marcato.

Formazione lavoratori: tipicamente rischio alto

La formazione generale e specifica dei lavoratori di officina e carrozzeria segue l’Accordo Stato-Regioni e si colloca, per la maggior parte delle mansioni, nella classe di rischio alto: 16 ore complessive, di cui 4 di formazione generale comuni a tutti i settori e 12 di formazione specifica sui rischi della lavorazione.

La formazione precede l’avvio della mansione e va aggiornata di norma ogni cinque anni. Non va sottostimata la classe di rischio: per meccanici, gommisti, carrozzieri e verniciatori la formazione breve da rischio basso è insufficiente e, sul piano sostanziale, equivale a una formazione mancante. La parte specifica deve trattare in concreto i rischi reali della bottega: chimico, incendio, rumore, attrezzature, movimentazione e investimento da veicoli in manovra.

Rischio chimico, incendio e rumore

Il rischio chimico è centrale soprattutto in carrozzeria: vernici, diluenti, stucchi, isocianati nelle vernici bicomponenti, sgrassanti e solventi possono provocare patologie respiratorie e dermatologiche. Il datore deve effettuare la valutazione del rischio chimico, garantire cabine di verniciatura con aspirazione adeguata, fornire DPI idonei (maschere a filtro, guanti, tute) e assicurare informazione e formazione specifica sulla lettura delle schede dati di sicurezza e sulla manipolazione sicura dei prodotti.

La presenza di solventi infiammabili, gas tecnici, oli e operazioni di saldatura rende il rischio incendio significativo: molte officine e carrozzerie ricadono nei livelli medio o alto, con percorsi più articolati per gli addetti antincendio secondo il D.M. 02/09/2021. Va inoltre valutato e gestito il rischio rumore: compressori, smerigliatrici, martelli pneumatici e battilastra possono superare i valori di azione, rendendo obbligatori i DPI uditivi, l’informazione e, oltre certe soglie, la sorveglianza sanitaria.

Carrelli, ponti sollevatori e attrezzature di lavoro

L’uso del carrello elevatore per spostare pneumatici, ricambi e materiali richiede l’abilitazione specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, con modulo giuridico, tecnico e pratico e aggiornamento quinquennale: la sola formazione del lavoratore non basta a guidare un muletto. Dove sono presenti piattaforme di lavoro elevabili servono le rispettive abilitazioni dedicate.

I ponti sollevatori per veicoli sono attrezzature critiche: vanno sottoposti a verifiche periodiche e manutenzione documentata e gli operatori devono ricevere un addestramento specifico sull’uso in sicurezza (posizionamento dei bracci, portate, dispositivi di blocco). Pur non essendo prevista un’abilitazione “a patentino” come per i carrelli, l’addestramento all’uso corretto delle attrezzature di lavoro è un obbligo del datore ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08 e va tracciato per ponti, paranchi, smerigliatrici e utensili pneumatici.

Primo soccorso, antincendio e figure di sistema

Le officine e le carrozzerie rientrano tipicamente nel Gruppo A per la classificazione del primo soccorso, con corso per addetti di 16 ore e aggiornamento triennale della parte pratica: tagli, ustioni, contusioni e proiezione di schegge sono eventi frequenti e occorre garantire la presenza di addetti formati e una cassetta di pronto soccorso conforme. Gli addetti antincendio vanno formati con il livello corrispondente alla valutazione del rischio incendio della specifica attività.

Vanno inoltre individuate le figure di sistema: l’RSPP (con modulo A e modulo B per il macrosettore di riferimento, salvo i casi in cui il datore svolga direttamente il ruolo nelle attività ammesse) e l’RLS. Il titolare o il capo-officina che sovrintende il lavoro dei meccanici riveste il ruolo di preposto e necessita della specifica formazione aggiuntiva, fondamentale per vigilare sull’uso corretto di attrezzature e DPI.

Pianificare la formazione con 123Formazione

In un’autofficina o carrozzeria le scadenze si moltiplicano: formazione lavoratori rischio alto, abilitazione carrelli, primo soccorso, antincendio e addestramento alle attrezzature vanno tenuti ordinati in uno scadenzario, perché è facile che un nuovo assunto resti formato solo a metà.

Con 123Formazione puoi attivare i corsi per officine e carrozzerie — formazione lavoratori rischio alto, abilitazione carrelli elevatori, antincendio, primo soccorso Gruppo A e approfondimenti sui rischi specifici — scegliendo tra aula, videoconferenza per le parti teoriche e prove pratiche dedicate, con attestati validi in tutta Italia. Ti aiutiamo a comporre il piano sulle mansioni e sulle attrezzature effettivamente presenti.

Patentino F-Gas, veicoli elettrici e rischi emergenti

Le officine che intervengono sui circuiti di climatizzazione dei veicoli devono operare nel rispetto del Regolamento UE 517/2014 “F-Gas” (e del successivo Regolamento 2024/573 di revisione), che impone agli operatori il possesso del patentino F-Gas di categoria specifica per il recupero dei gas fluorurati a effetto serra (R134a, R1234yf). Il patentino è personale, rilasciato da organismi accreditati Accredia previo superamento di esame teorico e pratico, e ha validità decennale. L’impresa deve essere a sua volta certificata: la mancanza della certificazione comporta sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 146/2018 e l’impossibilità di acquistare i gas refrigeranti da grossisti, che sono obbligati a verificare la certificazione del cliente prima della vendita.

La diffusione dei veicoli elettrici (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) introduce rischi nuovi nell’officina: lavorare su pacchi batteria ad alta tensione (400-800 V DC) comporta rischio di folgorazione, di arco elettrico e di thermal runaway delle celle al litio in caso di danneggiamento meccanico. La formazione del personale deve essere strutturata secondo i livelli previsti dalla norma tecnica CEI 11-27 per i lavori elettrici (PES-PAV-PEI), con qualifica documentata e nomina formale del datore di lavoro. Gli interventi sui sistemi ad alta tensione richiedono procedure di messa in sicurezza con disconnessione e verifica dell’assenza di tensione, attrezzature isolate (CAT III/IV) e DPI specifici (guanti dielettrici classe 0 o 00, visiere antiarco). Le case automobilistiche pubblicano manuali di servizio ad alta tensione che il personale deve conoscere modello per modello.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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