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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Rischi specifici

Radon nei luoghi di lavoro: obblighi di misurazione e intervento (D.Lgs. 101/2020)

Il radon è un gas radioattivo naturale classificato dalla IARC come cancerogeno certo per l’essere umano. Il D.Lgs. 101/2020 ha introdotto obblighi specifici per i datori di lavoro che gestiscono luoghi di lavoro situati in piani interrati o seminterrati, fissando un livello di riferimento nazionale di 300 Bq/m³ come media annua e prevedendo misurazioni periodiche e piani di risanamento in caso di superamento.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Rischi specifici
Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (939 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs. 101/2020 — Attuazione della Direttiva Euratom 2013/59

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Cos’è il radon e perché è pericoloso

Il radon (simbolo chimico Rn-222) è un gas nobile radioattivo che si forma naturalmente dal decadimento dell’uranio e del radio presenti nel suolo e nelle rocce. È inodore, incolore e insapore: non può essere rilevato dai sensi umani e richiede strumenti di misurazione dedicati. Penetra negli edifici attraverso le fondamenta, le crepe nelle strutture e le aperture nei pavimenti, e può accumularsi in concentrazioni elevate nei locali con scarsa ventilazione.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il radon nel gruppo 1 — cancerogeno certo per l’uomo — sulla base di prove epidemiologiche che dimostrano un’associazione causale con il tumore al polmone. Il rischio aumenta in modo lineare con la concentrazione e con la durata dell’esposizione; nei fumatori l’effetto è sinergico con quello del fumo di sigaretta, moltiplicando il rischio in modo significativo.

A livello nazionale, il radon è responsabile di una quota rilevante dei casi di tumore polmonare tra i non fumatori. Per questo il legislatore europeo, con la Direttiva Euratom 2013/59, ha imposto agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento e obblighi di controllo, recepiti in Italia con il D.Lgs. 101/2020.

Il D.Lgs. 101/2020 e il livello di riferimento di 300 Bq/m³

Il D.Lgs. 101/2020 ha recepito la Direttiva Euratom 2013/59/Euratom sostituendo integralmente il D.Lgs. 230/1995 e introducendo per la prima volta in Italia un quadro normativo organico sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione al radon negli ambienti di lavoro. Il decreto si applica a tutti i tipi di luoghi di lavoro, con un focus specifico sui locali situati al di sotto o al livello del suolo.

Il livello di riferimento nazionale per i luoghi di lavoro è fissato a 300 Bq/m³ come concentrazione media annua di attività di radon nell’aria. Al di sopra di questo valore il datore di lavoro è tenuto ad attuare un piano di risanamento allo scopo di ridurre la concentrazione. Se nonostante gli interventi la concentrazione rimane superiore a 300 Bq/m³ e il lavoratore è esposto per più di 500 ore l’anno, scattano gli obblighi di radioprotezione previsti per l’esposizione a sorgenti naturali, compresa la sorveglianza sanitaria da parte di un medico autorizzato in radioprotezione.

Il D.Lgs. 101/2020 individua anche le aree prioritarie del territorio nazionale — quelle con maggiore probabilità di concentrazioni elevate di radon — la cui definizione è demandata alle Regioni. In queste aree gli obblighi di misurazione sono più stringenti e si estendono anche ai piani terra degli edifici adibiti a luogo di lavoro.

Luoghi di lavoro a rischio e obbligo di misura triennale

I luoghi di lavoro a maggior rischio di accumulo di radon sono i locali interrati e seminterrati: cantine, depositi, archivi, magazzini, garage, locali tecnici e piani interrati di uffici ed esercizi commerciali. Anche le cave, le miniere, le gallerie, gli stabilimenti termali e i locali in cui viene impiegata acqua di sorgente per attività industriali presentano un profilo di rischio elevato per esposizione a radon e a radionuclidi disciolti nell’acqua.

Il datore di lavoro che gestisce luoghi di lavoro situati in locali interrati o seminterrati è obbligato a effettuare misurazioni della concentrazione di radon. La misurazione deve essere eseguita con dosimetri passivi a tracce nucleari, posizionati in conformità alle indicazioni tecniche di ISPRA, per un periodo minimo di tre mesi nei mesi invernali oppure per un anno intero. La periodicità della misurazione è triennale se la concentrazione è risultata inferiore al livello di riferimento.

Le misurazioni devono essere affidate a laboratori o enti accreditati. I risultati devono essere conservati e messi a disposizione dell’organo di vigilanza. In caso di ristrutturazioni significative degli edifici o di modifiche dell’uso dei locali, la misurazione va ripetuta indipendentemente dalla scadenza triennale.

Piani di risanamento, sorveglianza sanitaria e formazione

Se la misurazione evidenzia concentrazioni superiori a 300 Bq/m³, il datore di lavoro deve attuare un piano di risanamento entro i termini stabiliti dal decreto. Gli interventi di risanamento più efficaci agiscono sulla pressurizzazione del vespaio (sistemi di depressurizzazione del suolo), sul miglioramento della ventilazione dei locali, sulla sigillatura delle discontinuità strutturali e sull’installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata con ricambio d’aria adeguato.

Quando, nonostante il risanamento, la concentrazione rimane superiore al livello di riferimento e l’esposizione supera le 500 ore annue, il datore di lavoro deve iscrivere i lavoratori interessati nel registro delle esposizioni e sottoporli a sorveglianza sanitaria. La sorveglianza è svolta da un medico autorizzato in radioprotezione, figura specialistica distinta dal medico competente ordinario previsto dal D.Lgs. 81/08, che esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Anche il radon rientra tra i rischi che devono essere comunicati ai lavoratori nell’ambito dell’informazione e formazione sulla sicurezza. I lavoratori devono conoscere i risultati delle misurazioni, comprendere il significato del livello di riferimento, essere informati sulle misure di risanamento adottate e sulle modalità di segnalazione in caso di variazioni nelle condizioni dei locali. Il medico competente (o il medico autorizzato) partecipa alla valutazione del rischio e alla definizione delle misure di tutela.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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