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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Dove posizionare i cartelli di sicurezza: altezza, visibilità, illuminazione e manutenzione

Un cartello installato male è quasi inutile: ecco le regole operative su altezza, angolo di visibilità, illuminazione e manutenzione per garantire che la segnaletica sia realmente efficace.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 3 min

Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
3 min (636 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08 — Allegato XXV (Normattiva)

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Principi generali di posizionamento

L'Allegato XXV del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i cartelli di sicurezza devono essere posizionati a un'altezza e in una posizione appropriate rispetto all'angolo di visuale, tenendo conto di eventuali ostacoli. Il lavoratore deve poter percepire il cartello prima di avvicinarsi alla zona di rischio, con tempo sufficiente per adottare il comportamento prescritto.

Non esiste una quota fissa valida per ogni situazione, ma la pratica consolidata indica che i cartelli vengono normalmente affissi tra 1,5 e 2 metri da terra, misurati al bordo inferiore del cartello, in modo da essere nel campo visivo naturale di un adulto in posizione eretta. In ambienti industriali con macchinari alti o strutture complesse, possono essere necessarie altezze superiori con cartelli di dimensioni maggiori.

Distanza di visibilità e dimensionamento

La distanza massima alla quale un cartello deve essere leggibile dipende dalle sue dimensioni. La relazione tra superficie del cartello (S, in m²) e distanza massima di visibilità (d, in m) è indicata dall'Allegato XXV: d = c × √S, dove c è un coefficiente empirico pari a circa 10 nelle condizioni standard (simbolo con buon contrasto e ambiente sufficientemente illuminato).

In pratica, un cartello di formato A4 (circa 0,06 m²) è leggibile fino a circa 2,4 metri; un cartello 40×40 cm è visibile fino a circa 4 metri; un cartello 60×60 cm fino a circa 6 metri. Quando la distanza tra il punto da cui si avvicina il lavoratore e la fonte di rischio è maggiore, occorre scegliere cartelli di dimensioni maggiori o prevedere una segnaletica anticipatoria lungo il percorso.

Requisiti di illuminazione

I cartelli di sicurezza devono essere sufficientemente illuminati per essere percepiti distintamente. In condizioni di illuminazione naturale o artificiale normale, i cartelli con colori conformi allo standard sono leggibili senza accorgimenti particolari.

Nelle aree con illuminazione scarsa o assente in caso di emergenza — depositi, locali tecnici, vie di fuga — occorre ricorrere a cartelli fotoluminescenti o a segnaletica con retroilluminazione. I materiali fotoluminescenti devono essere conformi alla norma EN ISO 7010 e alle specifiche di luminanza residua applicabili, e richiedono una carica luminosa adeguata per mantenere l'efficacia nel tempo.

Evitare ostacoli e interferenze visive

Un cartello correttamente dimensionato e posizionato perde efficacia se è nascosto da scaffalature, attrezzature, porte aperte o altri elementi mobili dell'ambiente. Il posizionamento deve tenere conto delle condizioni di utilizzo ordinario dell'area: non solo dello spazio libero al momento dell'installazione, ma anche della configurazione tipica durante la produzione o l'attività lavorativa.

Le interferenze visive comprendono anche l'eccesso di segnaletica: un muro su cui sono affissi dieci cartelli può risultare meno efficace di uno su cui ne è presente uno solo, perché l'occhio fatica a distinguere il messaggio rilevante. Una mappatura della segnaletica esistente consente di eliminare i cartelli obsoleti o ridondanti e di migliorare la chiarezza complessiva del sistema.

Piano di manutenzione e sostituzione periodica

Il D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a mantenere la segnaletica in buone condizioni. Nella pratica questo significa predisporre un piano di manutenzione che preveda: ispezioni periodiche (almeno annuali, con maggiore frequenza nelle aree esterne o soggette ad agenti aggressivi), criteri di valutazione dello stato di conservazione e procedure di sostituzione rapida dei cartelli deteriorati.

I cartelli si deteriorano per effetto dell'esposizione ai raggi UV, all'umidità, agli agenti chimici e agli urti. Un cartello sbiadito, ingiallito o con il simbolo illeggibile non assolve alla sua funzione e costituisce una non conformità documentabile in caso di ispezione. La sostituzione preventiva, pianificata e tracciata, è più efficiente della sostituzione a guasto.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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