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Malattie professionali: denuncia INAIL, tabelle e iter di riconoscimento

Cos’è una malattia professionale, come si distingue dall’infortunio, quali patologie figurano nelle tabelle INAIL e come si svolge l’iter per ottenere il riconoscimento e la rendita.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 9 min

Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
9 min (1827 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
INAIL – Tabelle delle malattie professionali · Normattiva – DPR 30 giugno 1965 n. 1124, art. 139

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Definizione di malattia professionale e differenza con l’infortunio sul lavoro

Il Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contenuto nel DPR 30 giugno 1965 n. 1124, definisce la malattia professionale all’art. 3 come quella contratta nell’esercizio e a causa del lavoro. La distinzione rispetto all’infortunio risiede essenzialmente nell’elemento temporale: l’infortunio è un evento lesivo che si verifica in modo violento e in un preciso momento identificabile, mentre la malattia professionale si sviluppa lentamente nel tempo, come conseguenza di un’esposizione protratta a fattori nocivi presenti nell’ambiente di lavoro.

Tra i fattori di rischio più comuni che possono dar luogo a malattia professionale vi sono le polveri minerali o organiche, i solventi chimici, il rumore, le vibrazioni, le posture incongrue mantenute per lunghi periodi, gli agenti biologici e le radiazioni. Il nesso causale tra la mansione svolta e la patologia insorta è il requisito fondamentale che l’INAIL verifica per riconoscere il diritto alle prestazioni, e la sua dimostrazione segue criteri differenti a seconda che la malattia sia tabellata o non tabellata.

È importante comprendere che la tutela INAIL per le malattie professionali è un diritto del lavoratore e non dipende da colpa del datore di lavoro: il sistema si fonda sul principio assicurativo, per cui i premi versati dall’impresa all’INAIL coprono il lavoratore indipendentemente dalla responsabilità soggettiva del datore. Ciò non esclude che, in caso di violazione degli obblighi di sicurezza, il datore possa essere chiamato a rispondere civilmente e penalmente in aggiunta alla posizione INAIL.

Malattie tabellate e non tabellate: la differenza probatoria

Il sistema INAIL distingue due grandi categorie di malattie professionali. Le malattie tabellate sono quelle espressamente elencate nelle tabelle allegate al DPR 1124/65 e aggiornate nel tempo dal Ministero del Lavoro: per queste patologie il legislatore ha già stabilito in astratto che determinati agenti lavorativi le causano, e pertanto opera la presunzione legale di origine professionale. In altre parole, se un lavoratore ha svolto per un numero sufficiente di anni la mansione indicata in tabella e contrae la malattia corrispondente, il nesso causale si presume e l’onere della prova è rovesciato: spetta all’INAIL dimostrare l’assenza del nesso, non al lavoratore dimostrarne la presenza.

Le malattie non tabellate, invece, non godono di alcuna presunzione: il lavoratore deve provare in positivo il nesso eziologico tra la propria attività lavorativa e la malattia contratta, avvalendosi di documentazione medica, perizie tecniche, dati sull’esposizione e letteratura scientifica. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/1988, ha chiarito che anche le malattie non tabellate sono indennizzabili quando il lavoratore riesce a dimostrare l’origine professionale, ampliando significativamente il perimetro della tutela.

Dal punto di vista pratico, questa distinzione incide profondamente sulle possibilità di successo di una domanda di riconoscimento. Per le malattie tabellate è sufficiente documentare la mansione svolta e il periodo di esposizione; per quelle non tabellate è necessario costruire un fascicolo probatorio solido. In entrambi i casi l’assistenza di un patronato o di un avvocato specializzato in diritto del lavoro può fare la differenza nel modo in cui la domanda viene istruita e presentata.

Le tabelle INAIL: principali patologie riconosciute

Le tabelle delle malattie professionali sono contenute nell’Allegato 4 del DPR 1124/65, suddivise in due elenchi: uno per l’industria e uno per l’agricoltura. Nel 2008 l’INAIL ha inoltre pubblicato tre liste di malattie di probabile, possibile e limitata origine lavorativa che, pur non avendo la stessa forza probatoria delle tabelle ufficiali, orientano la valutazione medico-legale nei casi di patologie non tabellate. Tra le patologie più rilevanti figurano la silicosi, causata dall’inalazione di polveri silicee in miniere, fonderie e lavorazioni in pietra, e l’asbestosi, conseguenza dell’esposizione prolungata all’amianto.

Le malattie da amianto comprendono anche il mesotelioma pleurico e il carcinoma polmonare, per i quali l’INAIL riconosce l’origine professionale anche a distanza di decenni dalla cessazione dell’esposizione, dato il lungo periodo di latenza. L’ipoacusia da rumore è un’altra delle patologie tabellate più frequenti, causata dall’esposizione prolungata a livelli sonori elevati in settori come metalmeccanico, edilizia, industria tessile e lavorazione del legno. Tra i tumori professionali tabellati rientrano anche le neoplasie del seno nasale nei lavoratori della concia del cuoio e il tumore della vescica nei lavoratori esposti ad amine aromatiche.

L’espansione della tutela ha portato negli anni al riconoscimento anche di patologie muscolo-scheletriche di origine lavorativa: la sindrome del tunnel carpale (CTS), causata da movimenti ripetitivi della mano e del polso tipici di attività come assemblaggio, confezionamento e uso di utensili vibranti, è oggi riconosciuta come malattia professionale quando l’esposizione lavorativa risulta sufficientemente documentata. Analogamente, la lombosciatalgia e i disturbi muscolo-scheletrici correlati alla movimentazione manuale dei carichi o alle posture incongrue protratte sono oggetto di crescente attenzione da parte dell’INAIL e della giurisprudenza.

Come fare la denuncia di malattia professionale all’INAIL

La denuncia di malattia professionale deve essere presentata all’INAIL entro centottanta giorni dalla manifestazione della malattia, ovvero dalla data in cui il lavoratore ne ha avuto per la prima volta conoscenza attraverso una diagnosi medica. Il termine decorrenziale è cruciale: superarlo senza giustificato motivo può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni per il periodo anteriore alla denuncia, con conseguente riduzione dell’indennizzo spettante.

La procedura si articola in più passaggi. Il lavoratore deve innanzitutto ottenere dal proprio medico curante o dallo specialista un certificato medico che attesti la diagnosi e l’ipotesi di origine professionale. La denuncia vera e propria spetta al datore di lavoro, che è obbligato a trasmetterla all’INAIL entro cinque giorni dalla ricezione del certificato medico; in caso di omissione da parte del datore, il lavoratore può presentarla autonomamente. Entrambe le denunce viaggiano oggi esclusivamente attraverso il canale telematico INAIL, accessibile dal portale istituzionale con le credenziali del soggetto denunciante.

Per i lavoratori dipendenti il canale più agevole è spesso il patronato sindacale, che assiste gratuitamente nella raccolta della documentazione, nella compilazione della denuncia e nel monitoraggio dell’iter. I lavoratori autonomi artigiani, in quanto assicurati per conto proprio, devono presentare la denuncia direttamente. È consigliabile conservare copia di tutta la documentazione trasmessa, incluse le ricevute telematiche di deposito, per ogni eventuale contestazione futura.

Il medico competente e l’obbligo di comunicazione ex art. 139 T.U. INAIL

L’art. 139 del DPR 1124/65, rimasto in vigore anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, pone in capo al medico competente e a tutti i medici che nell’esercizio della loro professione diagnosticano una malattia professionale l’obbligo di segnalazione alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti. Questa segnalazione, distinta dalla denuncia INAIL, alimenta il sistema di sorveglianza epidemiologica delle malattie professionali e consente alle ASL di attivare i controlli ispettivi sul luogo di lavoro per verificare la presenza del rischio e tutelare gli altri lavoratori esposti.

Il medico competente che esercita la sorveglianza sanitaria in azienda è nella posizione più favorevole per rilevare casi di sospetta malattia professionale: conosce i rischi presenti, i profili di esposizione dei singoli lavoratori e l’andamento dei giudizi di idoneità nel tempo. Quando formula un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni riconducibile a un’esposizione professionale, o referta una patologia compatibile con l’attività svolta, ha l’obbligo di segnalare il caso, indipendentemente dall’avvio formale della procedura INAIL.

Il mancato assolvimento dell’obbligo di segnalazione da parte del medico è sanzionato dalla normativa vigente e può esporre il professionista a responsabilità disciplinare e penale. Dal punto di vista pratico, la segnalazione tempestiva è anche nell’interesse del lavoratore, perché facilita la raccolta delle prove sull’esposizione mentre il contesto lavorativo è ancora documentabile e i colleghi potenzialmente esposti possono essere sottoposti ad accertamenti preventivi.

L’iter di riconoscimento INAIL: dal deposito della denuncia alla rendita

Dopo la ricezione della denuncia e del certificato medico l’INAIL avvia l’istruttoria. La fase centrale è la visita medico-legale, durante la quale il medico INAIL esamina il lavoratore, acquisisce la documentazione clinica e valuta la compatibilità tra la patologia riscontrata e l’esposizione lavorativa dichiarata. In casi complessi o controversi l’Istituto può disporre perizie tecniche sull’ambiente di lavoro o consulenze specialistiche.

Conclusa l’istruttoria, l’INAIL emette la propria decisione: riconoscimento della malattia professionale con determinazione del grado di menomazione permanente dell’integrità psicofisica, oppure diniego. In caso di riconoscimento, se il danno è inferiore al 6% l’erogazione è un indennizzo in capitale; dai 6 ai 15% è previsto un indennizzo in capitale maggiorato; dal 16% in su il lavoratore ha diritto a una rendita vitalizia calcolata sulla retribuzione annua convenzionale e sul grado di menomazione riconosciuto. In caso di diniego, il lavoratore può proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INAIL, ricorso all’ASL o ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale del Lavoro in funzione di giudice del lavoro.

I tempi dell’iter variano in base alla complessità del caso, al carico di lavoro della sede INAIL e alla disponibilità di documentazione. In media si va da alcuni mesi a oltre un anno per le pratiche più articolate. È fondamentale non interrompere i rapporti con l’INAIL durante l’iter: rispondere prontamente alle convocazioni, fornire tutta la documentazione richiesta e aggiornare il fascicolo con eventuali nuovi accertamenti medici accelera la conclusione della pratica.

Calcolo della rendita INAIL: retribuzione annua e grado di invalidità

La rendita INAIL per malattia professionale è calcolata applicando il grado di menomazione permanente riconosciuto alla retribuzione annua del lavoratore, determinata secondo i criteri fissati dal DPR 1124/65 e aggiornata annualmente dall’INAIL con circolare. La retribuzione presa a base è quella effettivamente percepita nell’anno precedente l’insorgenza della malattia, entro un massimale e un minimale stabiliti per legge, e comprende salario base, contingenza, superminimi e altri emolumenti fissi.

Il grado di menomazione è espresso in percentuale e stabilito dalla tabella delle menomazioni approvata con D.M. 12 luglio 2000. Ogni patologia o combinazione di patologie ha un range percentuale entro cui il medico legale INAIL individua il valore più adeguato al caso concreto, tenendo conto dell’età del lavoratore, della natura della menomazione e delle eventuali concause extralavorative. In presenza di più menomazioni si applica la formula della menomazione complessiva progressivamente decrescente.

La rendita è erogata mensilmente ed è rivalutabile nel tempo se il grado di menomazione peggiora in conseguenza della stessa malattia professionale riconosciuta; in questo caso il lavoratore può chiedere la revisione della rendita presentando nuova documentazione clinica. La rendita INAIL è cumulabile con la pensione ordinaria dell’INPS, ma è soggetta a specifiche norme di coordinamento con i trattamenti di disabilità e con le prestazioni per inabilità temporanea assoluta che possono spettare nella fase acuta della malattia.

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