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Per il datore di lavoro

Infortunio sul lavoro: cosa fare nelle prime 24 ore — adempimenti immediati

Guida step-by-step per il datore di lavoro che gestisce un infortunio in azienda: dal primo soccorso alla denuncia INAIL, dalla comunicazione INL all’aggiornamento del DVR.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 7 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
7 min (1315 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs 81/08 — art. 18 c.1 lett. r e art. 53 (denuncia infortuni) · DL 146/2021 — art. 13 (comunicazione INL infortuni gravi) · INAIL — portale denuncia infortuni e modello OT23

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Primo intervento: soccorso e chiamata al 118

Il primo obbligo, davanti a qualsiasi infortunio, è garantire il soccorso immediato al lavoratore. Se la situazione è grave — perdita di conoscenza, emorragie, traumi importanti, sospette fratture della colonna vertebrale — la prima azione è chiamare il 118 e non spostare il lavoratore fino all’arrivo dei soccorsi, salvo che la sua posizione lo esponga a ulteriore pericolo immediato (ad esempio in presenza di esalazioni o rischio di crollo).

Se l’azienda dispone di addetti al primo soccorso formati, devono intervenire immediatamente. Il loro ruolo è stabilizzare la situazione e gestire le prime manovre di soccorso in attesa del personale sanitario: questa è la ragione per cui la formazione degli addetti al primo soccorso non è un adempimento burocratico, ma una misura salvavita concreta.

Dopo il soccorso, l’area interessata deve essere messa in sicurezza e — nei casi gravi — preservata per consentire la ricostruzione della dinamica dell’infortunio da parte delle autorità competenti. Alterare lo stato dei luoghi prima dell’ispezione da parte degli organi di vigilanza può costituire un ostacolo alle indagini e aggravare la posizione del datore di lavoro.

Denuncia INAIL: tempi e modalità (art. 53 D.Lgs 81/08)

Per ogni infortunio che comporta un’assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre quello dell’evento, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’INAIL la denuncia/comunicazione di infortunio. Il termine è di 2 giorni dalla ricezione del certificato medico per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (art. 53, D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs 38/2000). Per gli infortuni mortali o che comportino pericolo di morte, il termine è ridotto a 24 ore.

La denuncia avviene telematicamente attraverso il portale INAIL (accesso con SPID, CIE o CNS). Il datore deve disporre del codice fiscale del lavoratore infortunato, del certificato medico di prognosi rilasciato dal medico del pronto soccorso o dal medico curante, e delle informazioni sulla dinamica dell’infortunio. Non è più necessario trasmettere il certificato medico cartaceo, poiché il medico lo invia direttamente all’INAIL in via telematica; tuttavia il datore deve raccogliere e conservare copia del certificato.

Per gli infortuni con prognosi non superiore a 3 giorni (escluso il giorno dell’evento), non è prevista denuncia obbligatoria ma solo la registrazione nel sistema informatico INAIL, che dal 2023 ha sostituito il registro cartaceo degli infortuni.

Comunicazione all’INL per infortuni mortali o gravi (DL 146/2021)

L’art. 13 del Decreto Legge 146/2021 (convertito con Legge 215/2021) ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di inviare una comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente entro 24 ore dall’evento nei casi di infortuni mortali o di infortuni con prognosi superiore a 30 giorni. La comunicazione va inviata a mezzo PEC all’ispettorato territorialmente competente.

Questa comunicazione è distinta e aggiuntiva rispetto alla denuncia INAIL: i due adempimenti hanno finalità diverse (la denuncia INAIL attiva la tutela assicurativa del lavoratore; la comunicazione all’INL serve a consentire l’avvio tempestivo dell’attività ispettiva) e devono essere entrambi effettuati nei rispettivi termini.

Il mancato invio della comunicazione all’INL nel termine di 24 ore comporta sanzioni amministrative specifiche e può aggravare la posizione del datore di lavoro in sede penale, in quanto dimostra una gestione tardiva dell’evento.

Apertura della posizione INAIL e accesso all’OT23

A seguito della denuncia, l’INAIL apre una posizione relativa all’infortunio che viene gestita attraverso il portale online. Il datore di lavoro può monitorare lo stato della pratica e integrare la documentazione richiesta direttamente dall’area riservata del portale.

L’OT23 è il modello con cui il datore di lavoro può richiedere all’INAIL la riduzione del tasso di premio per infortuni, dimostrando di aver adottato interventi migliorativi in materia di sicurezza nell’anno precedente. Una corretta gestione dell’infortunio — con denuncia tempestiva, analisi delle cause, aggiornamento del DVR e adozione di misure correttive — può essere valorizzata nell’ambito dell’istanza OT23. La riduzione può arrivare fino al 28% del tasso applicato, in base alla dimensione aziendale.

Relazione interna: analisi delle cause (metodo 5 Why o Fishbone)

Dopo aver gestito le urgenze burocratiche, il datore di lavoro deve avviare un’analisi interna delle cause dell’infortunio. Non si tratta di un obbligo formale specifico, ma di una buona prassi essenziale per due ragioni: prevenire il ripetersi dell’evento e aggiornare correttamente il DVR.

Il metodo dei "5 Perché" (5 Why) consiste nel chiedersi ripetutamente "perché è accaduto?" fino a risalire alla causa radice del problema, andando oltre le cause apparenti e immediate. Il diagramma di Ishikawa (o Fishbone — spina di pesce) è un altro strumento utile per analizzare le cause di un infortunio su più dimensioni: uomo, macchina, metodo, materiale, ambiente e misurazione.

Entrambi gli strumenti sono accessibili e non richiedono competenze specialistiche avanzate. Il risultato dell’analisi deve essere documentato in una relazione interna firmata dal datore di lavoro e dall’RSPP, che costituisce la base per l’aggiornamento del DVR e per eventuali modifiche alle procedure operative.

Aggiornamento del DVR post-infortunio

L’art. 29, comma 3, del D.Lgs 81/08 prevede espressamente che il DVR debba essere rielaborato in seguito a infortuni significativi. L’aggiornamento deve essere effettuato in tempi ragionevoli rispetto all’evento, deve recepire le conclusioni dell’analisi delle cause e deve indicare le nuove o modificate misure di prevenzione adottate.

Un DVR non aggiornato a seguito di infortunio è uno degli elementi più negativi che un ispettore o un magistrato può rilevare: dimostra che l’evento non ha prodotto alcuna riflessione critica sul sistema di prevenzione, con implicazioni dirette sull’accertamento della colpa nella gestione del rischio.

Conservazione della documentazione

Dopo un infortunio devono essere raccolti e conservati: il referto medico del pronto soccorso o del medico curante; il certificato di prognosi trasmesso all’INAIL; il verbale del soccorso prestato dagli addetti interni, se presente; la relazione interna sulle cause dell’infortunio; la copia della denuncia INAIL trasmessa telematicamente con la ricevuta di protocollazione; copia della comunicazione all’INL (per infortuni mortali o gravi), con ricevuta PEC; la documentazione dell’aggiornamento del DVR.

Questi documenti devono essere conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro e, successivamente, per i termini di prescrizione dei reati applicabili (che in caso di lesioni gravi o morte possono essere molto lunghi). Un fascicolo ben organizzato è indispensabile in caso di accertamenti successivi.

Sanzioni per mancata o tardiva denuncia

La mancata o tardiva denuncia all’INAIL è sanzionata amministrativamente: l’art. 53 del D.Lgs 81/08 prevede una sanzione che può variare in base ai giorni di ritardo e alla gravità dell’infortunio. Le sanzioni sono applicate anche in caso di denuncia incompleta o con dati inesatti.

Per gli infortuni mortali o gravi, il mancato invio della comunicazione all’INL nel termine di 24 ore comporta sanzioni specifiche ai sensi del DL 146/2021. Va inoltre ricordato che la mancata denuncia di un infortunio mortale può configurare reati autonomi, indipendentemente dalle responsabilità per l’evento stesso.

Il ruolo dell’RLS nell’indagine post-infortunio

L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ha il diritto di essere consultato e di partecipare all’analisi delle cause dell’infortunio. Il suo coinvolgimento è importante per raccogliere informazioni di prima mano sulla dinamica dell’evento, sulle condizioni operative ordinarie e sulle eventuali criticità già segnalate in precedenza.

Coinvolgere l’RLS nell’analisi post-infortunio — e documentare questo coinvolgimento — è una buona prassi che migliora la qualità dell’indagine e dimostra un approccio partecipativo alla prevenzione, valorizzato anche in sede di verifica ispettiva. L’RLS deve inoltre ricevere comunicazione dell’aggiornamento del DVR effettuato a seguito dell’infortunio.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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