- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 29 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 29 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 8 min (1503 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Accordo Rep. 78/CSR 17 aprile 2025 – Formazione lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) · Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 – Formazione lavoratori e figure della prevenzione · D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, art. 37 · D.M. 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in caso di incendio · D.M. 15 luglio 2003, n. 388 – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2026
Il corso sicurezza per lavoratori: 16 ore per il rischio alto ATECO N80.10
Il codice ATECO N80.10 (Attività investigative private e sicurezza privata) rientra nella fascia di rischio alto definita dall'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 e dal precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Questo comporta che ogni lavoratore di un istituto di vigilanza — indipendentemente dalla mansione svolta (guardia giurata, addetto alla centrale operativa, personale amministrativo) — debba completare una formazione obbligatoria di 16 ore totali, suddivise in 4 ore di modulo generale e 12 ore di modulo specifico.
Il modulo generale (4 ore) è comune a tutti i lavoratori di qualsiasi settore e affronta i concetti fondamentali della sicurezza: definizioni normative del D.Lgs. 81/08, sistema di prevenzione aziendale, organi di vigilanza, diritti e doveri del lavoratore, danno, rischio e prevenzione. Il modulo specifico (12 ore per il rischio alto) è invece dedicato ai rischi concreti del settore vigilanza: rischio rapina e aggressione, lavoro notturno e in isolamento, uso dei DPI specifici, gestione delle emergenze, rischi psicosociali e stress da lavoro correlato. Il modulo specifico può essere differenziato per mansione o tipologia di servizio all'interno dello stesso istituto, purché tutti i rischi effettivamente presenti siano trattati.
La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro, senza oneri a carico del lavoratore e con obbligo di aggiornamento quinquennale di 6 ore. Il lavoratore neoassunto deve completare la formazione prima di essere assegnato a mansioni che comportano esposizione ai rischi specifici del settore; in attesa del completamento del percorso, può operare solo se affiancato da un lavoratore già formato. Ogni modulo deve essere documentato con registro delle presenze e rilascio di attestato, da conservare nel fascicolo formativo del dipendente.
Aggiornamento quinquennale: 6 ore ogni 5 anni
L'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 conferma l'obbligo di aggiornamento quinquennale per tutti i lavoratori: 6 ore ogni 5 anni dalla data di completamento del corso iniziale o dall'ultimo aggiornamento. Per i preposti — i capi squadra e i supervisori operativi degli istituti di vigilanza — l'Accordo del 2025 ha introdotto una novità significativa: il loro aggiornamento deve avvenire con cadenza biennale (ogni 2 anni), in luogo di quella quinquennale. Questa frequenza maggiore riflette il rafforzamento del ruolo di vigilanza attribuito al preposto dalla L. 215/2021 e dalla successiva revisione normativa.
I contenuti dell'aggiornamento quinquennale non devono riproporre integralmente la formazione iniziale, ma devono focalizzarsi sulle novità normative, organizzative e tecnologiche intercorse nel periodo, sull'analisi degli infortuni e near miss registrati nell'azienda o nel settore, e sul rinforzo delle procedure operative su cui emergono criticità durante i controlli e le verifiche periodiche. Per gli istituti di vigilanza, l'aggiornamento è un'occasione per rivedere le procedure antirapina, aggiornare i protocolli di comunicazione con la centrale operativa e analizzare eventuali episodi critici avvenuti nel quinquennio. La scadenza del percorso di aggiornamento deve essere monitorata sistematicamente: una formazione non rinnovata entro i termini equivale a una formazione assente ai fini delle verifiche ispettive.
Formazione antincendio: livelli DM 02/09/2021 per i siti presidiati
La formazione antincendio per gli addetti alla prevenzione incendi degli istituti di vigilanza segue le disposizioni del D.M. 2 settembre 2021, che ha sostituito il precedente D.M. 10 marzo 1998 e ha ridisegnato i livelli di rischio e le durate dei corsi. I tre livelli previsti sono: livello 1 (rischio basso, 4 ore di sola teoria), livello 2 (rischio medio, 8 ore con prova pratica) e livello 3 (rischio alto, 16 ore con prova pratica e verifica finale).
Per gli istituti di vigilanza, la determinazione del livello di rischio antincendio dipende dal sito presidiato, non dall'attività dell'istituto stesso. Una guardia giurata che presidia un magazzino commerciale di modeste dimensioni può assolvere l'obbligo con il corso di livello 2; una guardia che opera in un ospedale, in un aeroporto o in un centro commerciale ad alta affluenza deve completare il corso di livello 3. Il datore di lavoro deve raccogliere le informazioni sul livello di rischio incendio dei siti presidiati dai committenti, anche attraverso il DUVRI, e assegnare il personale in modo che nessuna guardia giurata operi in un sito con un livello di rischio superiore a quello per cui è stata formata.
Il D.M. 2 settembre 2021 prevede anche l'aggiornamento periodico per gli addetti alla prevenzione incendi: la periodicità è stabilita in funzione del livello di rischio, con cadenza almeno biennale per il livello 3. La prova pratica — che può comprendere l'uso di estintori, l'attivazione di naspi e idranti e le procedure di evacuazione — è un elemento obbligatorio dei corsi di livello 2 e 3 e deve essere svolto in presenza presso strutture idonee, non in modalità e-learning.
Primo soccorso: gruppo A, B o C per gli istituti di vigilanza
La formazione al primo soccorso aziendale è disciplinata dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388, che suddivide le aziende in tre gruppi (A, B e C) in funzione del settore di attività, del numero di lavoratori e del livello di rischio. Gli istituti di vigilanza privata, con attività ATECO classificata a rischio alto, rientrano tipicamente nel gruppo A, che prevede per gli addetti al primo soccorso un corso di 16 ore e un aggiornamento pratico triennale di 6 ore.
Il numero di addetti al primo soccorso che ogni istituto di vigilanza deve formare dipende dalle dimensioni dell'azienda e dall'organizzazione dei turni: la norma richiede che in ogni turno lavorativo sia presente almeno un addetto al primo soccorso. Negli istituti di vigilanza dove molti lavoratori operano in solitaria su siti diversi, la pianificazione degli addetti al primo soccorso richiede un'analisi organizzativa attenta: la sola disponibilità di un addetto presso la sede dell'istituto non è sufficiente se le guardie giurate operano in siti distanti. Si raccomanda di formare un numero adeguato di lavoratori in modo che ogni servizio disponga di almeno un addetto al primo soccorso nelle immediate vicinanze.
Il corso di primo soccorso per gli addetti al gruppo A comprende moduli teorici e pratici su: riconoscimento dei parametri vitali, manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP) e utilizzo del defibrillatore semi-automatico (DAE), gestione delle emorragie, immobilizzazione dei traumatizzati, gestione delle crisi epilettiche e dei malori, comunicazione con il 118 e protocolli di allertamento del soccorso. L'uso del DAE è particolarmente rilevante per le guardie giurate che operano in isolamento notturno, dove i tempi di arrivo del soccorso professionale possono essere lunghi.
RENF e documentazione degli attestati: come gestire il fascicolo formativo
Il RENF (Registro Nazionale della Formazione) è il sistema informatico previsto dall'art. 6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs. 81/08 per la raccolta e la verifica degli attestati di formazione sulla sicurezza. La sua implementazione è ancora in corso a livello nazionale, ma alcuni organismi paritetici e organismi di certificazione hanno già attivato sistemi equivalenti di registrazione digitale degli attestati. Nel frattempo, la gestione documentale del fascicolo formativo di ciascun lavoratore rimane in capo al datore di lavoro, che è tenuto a conservare e rendere disponibili gli attestati di formazione per tutta la durata del rapporto di lavoro e per i periodi successivi previsti dalle norme di conservazione.
Il fascicolo formativo di una guardia giurata deve contenere: l'attestato del corso di formazione generale (4 ore), l'attestato del corso di formazione specifica (12 ore rischio alto), gli attestati degli aggiornamenti quinquennali, l'attestato del corso antincendio con il livello corrispondente (1, 2 o 3) e gli attestati degli aggiornamenti periodici, l'attestato del corso di primo soccorso (gruppo A) e degli aggiornamenti triennali, eventuali attestati di formazione specifica aggiuntiva (uso attrezzature, corsi DM 269/2010 sull'uso delle armi, corsi sulle tecniche di de-escalation), il giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente con l'indicazione della data di scadenza della validità. La digitalizzazione di questi documenti è fortemente raccomandata per consentire un controllo rapido e sistematico delle scadenze.
In sede di ispezione da parte dell'Ispettorato del Lavoro o dell'ASL, il datore di lavoro deve essere in grado di produrre immediatamente la documentazione formativa per tutti i lavoratori in servizio. La mancanza di attestati o l'attestazione di formazione non conforme agli obblighi vigenti (durata insufficiente, aggiornamenti scaduti, soggetti erogatori non accreditati) può determinare l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08, che nel caso della formazione comprendono l'ammenda per il datore di lavoro e il dirigente e l'obbligo di sanare la posizione entro i termini prescritti.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Accordo Rep. 78/CSR 17 aprile 2025 – Formazione lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) (gazzettaufficiale.it)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 – Formazione lavoratori e figure della prevenzione (gazzettaufficiale.it)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, art. 37 (normattiva.it)
- D.M. 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in caso di incendio (normattiva.it)
- D.M. 15 luglio 2003, n. 388 – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale (normattiva.it)
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