- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 29 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 29 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 15 min (3074 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro · D.M. 1° dicembre 2010, n. 269 – Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle attività di vigilanza privata · D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 – Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori che svolgono attività usuranti · Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 – Formazione lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) · INAIL – Banca dati statistiche sugli infortuni: settore vigilanza privata
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2026
Il settore vigilanza privata e il quadro normativo di riferimento
La vigilanza privata è un comparto economico classificato con il codice ATECO N80.10 (Attività investigative private e sicurezza privata) e comprende gli istituti di vigilanza che forniscono servizi di guardiania, antirapina, scorta valori, pattuglie, vigilanza fissa e in telesorveglianza. Si tratta di un settore a elevata intensità di rischio in cui il D.Lgs. 81/08 si intreccia con la normativa speciale del DM 269/2010 (disciplina dell'attività di vigilanza privata) e con le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) per quanto riguarda le licenze, i requisiti morali e professionali delle guardie giurate e le condizioni di impiego dell'armamento.
Il Titolo I del D.Lgs. 81/08 delinea gli obblighi generali del datore di lavoro di un istituto di vigilanza: redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che analizzi i rischi specifici dell'attività, nomina del RSPP, del medico competente per la sorveglianza sanitaria, degli addetti alle emergenze antincendio e al primo soccorso, e organizzazione della formazione obbligatoria per tutti i lavoratori. La particolarità del settore è che molti di questi obblighi si sovrappongono con le prescrizioni del DM 269/2010, che disciplina le qualifiche, gli equipaggiamenti e le procedure operative delle guardie giurate. Il datore di lavoro che gestisce un istituto di vigilanza deve quindi presidiare contemporaneamente due sistemi normativi distinti, assicurando la conformità a entrambi.
Il livello di rischio associato al codice ATECO N80.10 è elevato, con conseguente obbligo di formazione specifica di 12 ore (in aggiunta alle 4 ore di formazione generale), per un totale di 16 ore complessive, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e il successivo Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 che ha riorganizzato la materia. L'aggiornamento quinquennale è di 6 ore. Questa formazione costituisce la base su cui si innestano i percorsi specifici legati all'uso delle armi, alla gestione delle emergenze e alle procedure operative dei singoli servizi.
Rischio rapina e aggressione: valutazione e misure di prevenzione
Il rischio di rapina e aggressione è il pericolo più caratteristico del settore vigilanza privata e deve essere oggetto di analisi specifica nel DVR ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08. Questo rischio non si esaurisce nell'ipotesi di aggressione fisica diretta alla guardia giurata: comprende anche gli episodi di minaccia verbale, le situazioni di tensione con utenti o clienti del sito presidiato, i tentativi di furto o intrusione che possono degenerare in violenza. Tutte queste fattispecie devono essere mappate e valutate, anche con riferimento agli infortuni e near miss storici dell'azienda e ai dati INAIL di settore.
Le misure di prevenzione e protezione devono essere organizzative, procedurali e tecniche. Sul piano organizzativo: definizione di procedure operative chiare per la gestione delle situazioni di rischio (allerta, richiesta di rinforzo, contatto con la centrale operativa), rotazione dei servizi ad alto rischio, presenza di backup o pattuglie di supporto per i servizi più esposti, comunicazione strutturata con la centrale operativa a intervalli definiti durante i turni. Sul piano procedurale: formazione specifica sulle tecniche di de-escalation e gestione dei conflitti, procedure di emergenza in caso di rapina (non opporre resistenza, attivare l'allarme silenzioso, memorizzare e riferire i dettagli degli aggressori), procedure post-evento per la gestione del trauma da parte del lavoratore coinvolto. Sul piano tecnico: sistemi di videosorveglianza con copertura adeguata del sito, pulsanti antipanico o sistemi di chiamata rapida alla centrale, illuminazione adeguata delle aree presidiate, barriere fisiche ove possibile.
Il DVR deve inoltre contemplare il rischio di violenza terza, definito dall'INAIL come il rischio di subire atti di violenza — fisica o psicologica — da parte di persone esterne all'organizzazione (clienti, utenti, malintenzionati). Per il personale di vigilanza che opera a stretto contatto con il pubblico o in ambienti ad alta affluenza (centri commerciali, uffici postali, banche), questo rischio è strutturale e richiede misure di prevenzione dedicate che devono essere dettagliate nel DVR e comunicate nella formazione specifica.
Lavoro notturno e attività usurante: D.Lgs. 67/2011
La vigilanza privata è uno dei settori con la più alta incidenza di lavoro notturno: la guardiania notturna, le pattuglie nelle ore piccole, i servizi di scorta valori all'apertura degli istituti di credito e la sorveglianza di impianti industriali in orario notturno sono servizi strutturalmente legati alle ore notturne. Il D.Lgs. 67/2011 ("Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori che svolgono attività usuranti") ha incluso tra le attività usuranti i lavori organizzati in turni notturni per almeno sei ore che comprendano l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di anni lavorativi.
Per il datore di lavoro di un istituto di vigilanza, questa classificazione determina una serie di obblighi aggiuntivi. In primo luogo, la sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori notturni è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532 (attuazione della direttiva 93/104/CE sul lavoro notturno): il medico competente deve accertare l'idoneità al lavoro notturno prima dell'assegnazione e successivamente con periodicità almeno biennale per i lavoratori di età inferiore a 50 anni, annuale per quelli di età uguale o superiore a 50 anni. In secondo luogo, il DVR deve valutare i rischi specifici del lavoro notturno: affaticamento, disturbi del sonno, rischio cardiovascolare aumentato, impatto sulla vita sociale e familiare con possibili ricadute sulla concentrazione e sulle prestazioni durante il turno.
Le misure di prevenzione per il lavoro notturno includono: organizzazione dei turni che minimizzi la rotazione rapida (evitare il passaggio dal turno notturno a quello mattutino con meno di undici ore di riposo, come previsto dal D.Lgs. 66/2003), adeguamento degli ambienti di lavoro alle condizioni notturne (illuminazione, temperatura, accesso a servizi igienici), disponibilità di aree di riposo per i lavoratori durante le pause, formazione specifica sui rischi del lavoro notturno e sulle strategie per gestire l'affaticamento. Il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro nella progettazione dei turni notturni e nell'individuazione dei lavoratori che non possono essere adibiti al lavoro notturno per ragioni di salute.
Uso dell'arma d'ordinanza: DM 269/2010 e sicurezza sul lavoro
L'arma d'ordinanza è uno strumento di lavoro specifico delle guardie giurate armate, regolato dal DM 1° dicembre 2010, n. 269 e dalle disposizioni del TULPS. Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, l'uso e il porto dell'arma introduce nel DVR una classe di rischio aggiuntiva che deve essere valutata e gestita: rischio di lesioni accidentali per il lavoratore stesso, per i colleghi e per le persone presenti nel sito presidiato; rischio psicologico legato alla responsabilità di portare un'arma; rischio di uso improprio in situazioni di stress acuto.
Il DM 269/2010 prevede che le guardie giurate armate ricevano una formazione specifica all'uso dell'arma, con verifiche periodiche di idoneità. Questa formazione — che comprende le procedure di sicurezza nella custodia, nel caricamento/scaricamento e nel porto dell'arma — si affianca alla formazione sulla sicurezza sul lavoro e non la sostituisce. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i due percorsi formativi siano coerenti e che le procedure operative in caso di emergenza (quando e come utilizzare l'arma in caso di aggressione) siano chiare, documentate e conosciute dai lavoratori interessati.
Il DVR deve prevedere le misure di prevenzione per il rischio connesso all'armamento: procedure per la consegna e la restituzione dell'arma a inizio e fine turno, custodia sicura dell'armamento nei magazzini dell'istituto, manutenzione periodica delle armi affidata a personale qualificato, procedure di segnalazione in caso di smarrimento o furto dell'arma. Sul piano della salute psicologica, il datore di lavoro deve valutare se i lavoratori che hanno vissuto episodi critici (uso dell'arma in servizio, aggressioni, rapine) necessitino di un supporto psicologico strutturato, nell'ambito della valutazione e gestione dello stress da lavoro correlato prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Lavoro isolato: art. 45 D.Lgs. 81/08 e procedure per i servizi in solitaria
L'art. 45 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di adottare misure organizzative appropriate per i lavoratori che operano in isolamento, ovvero in condizioni in cui non possono essere raggiunti tempestivamente in caso di infortunio o malore. Il lavoro isolato è una condizione strutturale per molte guardie giurate: la pattuglia notturna in solitaria, il presidio fisso in un magazzino o in un parcheggio chiuso, la guardiania di cantieri o impianti industriali fuori dai centri abitati. In queste situazioni il rischio non si limita all'aggressione: comprende anche il malore improvviso, l'incidente durante il servizio (caduta, scivolamento, investimento da mezzi), e la difficoltà di comunicare e ricevere soccorso in tempi rapidi.
Le misure di prevenzione per il lavoro isolato nel settore vigilanza devono essere specificate nel DVR e includere almeno: sistemi di comunicazione bidirezionale con la centrale operativa (radio, smartphone aziendale, dispositivi GPS di localizzazione), procedure di check-in periodico con la centrale a intervalli definiti (ad esempio ogni 30 o 60 minuti), protocollo di attivazione del soccorso in caso di mancata risposta al check-in entro un tempo prefissato, dotazione individuale di dispositivi "uomo a terra" (dispositivi wearable che rilevino la posizione immobile del lavoratore e inviino automaticamente un allarme alla centrale operativa). I dispositivi di rilevazione dell'immobilità sono particolarmente indicati per i servizi notturni in solitaria, in quanto possono intercettare situazioni di malore o infortunio in assenza di coscienza del lavoratore.
La formazione specifica per le guardie giurate deve dedicare una sezione al comportamento sicuro durante il lavoro isolato: come e quando attivare la comunicazione con la centrale, le procedure da seguire in caso di guasto delle comunicazioni, le misure di autoprotezione in assenza di rinforzi, la corretta segnalazione di infortuni e near miss. L'istituto deve inoltre verificare periodicamente il funzionamento dei sistemi di comunicazione e dei dispositivi di protezione individuale adottati per il lavoro isolato.
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori turnisti e DPI specifici del settore
La sorveglianza sanitaria nel settore vigilanza deve coprire i rischi specifici dell'attività: il medico competente, nominato ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08, deve effettuare la visita medica preventiva prima dell'assunzione e le visite periodiche con cadenza stabilita nel protocollo sanitario, tenendo conto dei rischi rilevati nel DVR. I principali protocolli sanitari per le guardie giurate riguardano: idoneità al lavoro notturno (con visita almeno biennale o annuale in base all'età), valutazione cardiovascolare e metabolica per il lavoro in turni, valutazione dell'idoneità al porto d'armi (con riferimento alle condizioni psicofisiche previste dal TULPS e dal DM 269/2010), valutazione dei parametri audiometrici per il personale esposto a rumore nei siti industriali, valutazione dello stress da lavoro correlato nei lavoratori che svolgono servizi ad alto rischio.
I Dispositivi di Protezione Individuale specifici del settore vigilanza comprendono strumenti di protezione non comuni in altri comparti. Il giubbotto antiproiettile è il DPI più caratteristico: deve essere certificato secondo le norme balistiche di riferimento (NIJ 0101.06 o EN 1063), scelto in funzione del livello di rischio balistico del servizio svolto, e deve essere mantenuto, ispezionato e sostituito secondo le indicazioni del fabbricante (la vita utile dei giubbotti antiproiettile è limitata e non deve essere superata). La radio ricetrasmittente aziendale è un DPI/strumento di lavoro fondamentale per il lavoro isolato: deve garantire la copertura del sito presidiato, avere batterie cariche e funzionanti a inizio turno, e il personale deve essere formato all'uso corretto e alle procedure di comunicazione in emergenza. Altri DPI rilevanti: calzature di sicurezza S3 con punta rinforzata e suola antiperforazione per i servizi in cantieri e magazzini, indumenti ad alta visibilità per le pattuglie esterne notturne, guanti di protezione meccanica per i servizi che prevedono attività manuali.
Il datore di lavoro deve gestire i DPI secondo il processo previsto dagli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08: valutare i rischi residui non eliminabili con misure organizzative, selezionare i DPI adeguati tra quelli marcati CE e certificati secondo le norme di prodotto pertinenti, consegnarli ai lavoratori con istruzioni scritte sul corretto utilizzo e manutenzione, verificarne l'effettivo impiego. La sostituzione periodica dei DPI usurati o scaduti (in particolare il giubbotto antiproiettile) è un obbligo a carico del datore di lavoro, non del lavoratore.
Formazione antincendio per i siti presidiati
Le guardie giurate che presidiano siti industriali, centri commerciali, ospedali, scuole o edifici terziari svolgono spesso un ruolo attivo nella gestione delle emergenze incendio: sono il primo presidio presente di notte, la figura che allerta i vigili del fuoco, che coordina l'evacuazione degli eventuali occupanti notturni e che opera i presidi antincendio iniziali (estintori, naspi). Per svolgere questo ruolo in modo sicuro ed efficace, le guardie giurate devono avere la formazione antincendio adeguata al livello di rischio incendio del sito presidiato, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021.
Il D.M. 2 settembre 2021 ha ridisegnato i livelli di rischio incendio e le durate dei corsi: il livello 1 (rischio basso, 4 ore) per siti con bassa densità di occupanti e carichi di incendio limitati; il livello 2 (rischio medio, 8 ore) per la generalità degli ambienti di lavoro; il livello 3 (rischio alto, 16 ore con prova pratica) per luoghi di lavoro con presenza di pubblico, impianti a rischio incendio elevato, attività soggette a specifici controlli dei vigili del fuoco. Una guardia giurata che presidia un ospedale o un centro commerciale in orario notturno deve avere completato il corso di livello 3, poiché il sito rientra nella categoria a rischio alto.
Il datore di lavoro dell'istituto di vigilanza deve coordinarsi con il committente del servizio di guardiania per determinare il livello di rischio incendio del sito e assicurarsi che il personale assegnato a quel servizio abbia la formazione antincendio corrispondente. È opportuno che questa verifica sia formalizzata nel contratto di servizio o nel DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, in modo da definire le responsabilità e i costi della formazione (formazione specifica del sito o aggiornamento del livello di rischio) tra l'istituto di vigilanza e il committente. Il personale deve inoltre essere addestrato sulle procedure di emergenza specifiche del sito: planimetrie di evacuazione, posizione delle uscite di sicurezza, ubicazione degli idranti e degli estintori, procedure di comunicazione con la centrale operativa durante l'emergenza.
DVR e documentazione: adempimenti specifici per gli istituti di vigilanza
Il Documento di Valutazione dei Rischi di un istituto di vigilanza ha una struttura più articolata rispetto a quella di molte altre imprese di servizi, perché deve analizzare non un singolo luogo di lavoro ma una molteplicità di siti presidiati, ciascuno con caratteristiche e livelli di rischio diversi. Un approccio efficace consiste nel costruire il DVR su due livelli: un livello generale che analizza i rischi comuni a tutta l'attività (lavoro notturno, lavoro isolato, porto d'armi, rischi psicosociali, formazione e DPI) e un livello specifico per tipologia di servizio o di sito (guardiania fissa in sito industriale, pattuglia mobile, servizio antirapina in banca, scorta valori, presidio di eventi), con le misure di prevenzione e protezione corrispondenti.
Oltre al DVR, la documentazione obbligatoria comprende: il registro degli infortuni e dei near miss, il protocollo di sorveglianza sanitaria concordato con il medico competente, i registri di consegna dei DPI firmati dai lavoratori, gli attestati di formazione per ciascun lavoratore (formazione generale e specifica, antincendio, primo soccorso, eventuale formazione specifica per uso armi), il DUVRI per ciascun contratto di appalto con i committenti, la documentazione relativa all'armamento (registro armi, verbali di consegna e restituzione a ogni turno). La corretta tenuta di questa documentazione è indispensabile sia in caso di ispezione da parte dell'Ispettorato del Lavoro o degli organi di vigilanza, sia in caso di infortunio o contestazione.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (normattiva.it)
- D.M. 1° dicembre 2010, n. 269 – Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle attività di vigilanza privata (normattiva.it)
- D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 – Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori che svolgono attività usuranti (normattiva.it)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 – Formazione lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) (gazzettaufficiale.it)
- INAIL – Banca dati statistiche sugli infortuni: settore vigilanza privata (inail.it)
Fonti
Corsi correlati
Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?
Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.
ContattaciGuide correlate
Formazione obbligatoria per guardie giurate e addetti alla vigilanza privata
La formazione obbligatoria per le guardie giurate e gli addetti agli istituti di vigilanza privata segue le regole dell'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025: 16 ore totali per il rischio alto (ATECO N80.10), aggiornamento quinquennale di 6 ore, percorsi specifici per antincendio e primo soccorso. Questa guida illustra come costruire il piano formativo per un istituto di vigilanza nel rispetto di tutti gli obblighi normativi.
Stress lavoro-correlato: obbligo di valutazione e metodo INAIL
La valutazione dello stress lavoro-correlato è un obbligo per tutti i datori di lavoro: ecco metodologia INAIL, fasi operative e perché la formazione fa la differenza.