- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (674 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, art. 3 · INAIL – Tutela infortuni all’estero · Ispettorato Nazionale del Lavoro – Distacco
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
Distacco, trasferta e somministrazione: tre situazioni diverse
Distacco, trasferta e somministrazione vengono spesso confusi, ma sono istituti distinti con regole di sicurezza diverse. Si ha distacco quando un datore di lavoro (distaccante) mette temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, nel proprio interesse. La trasferta, invece, è il temporaneo spostamento del lavoratore in un luogo diverso dalla sede abituale, ma sempre alle dipendenze e nell’interesse del proprio datore di lavoro.
La somministrazione di lavoro è il contratto con cui un’agenzia (somministratore) fornisce lavoratori a un’azienda utilizzatrice. Capire in quale situazione ci si trova è il primo passo per individuare chi deve formare, sorvegliare e tutelare il lavoratore. Per il lavoro somministrato e i tirocinanti vedi anche la guida specifica su chi forma il somministrato, il distaccato e lo stagista.
Il distacco secondo l’art. 3 del D.Lgs 81/08
L’art. 3, comma 6, del D.Lgs 81/08 disciplina espressamente il distacco: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. In sintesi, la formazione generale e quella legata alla mansione restano del datore distaccante, mentre la sicurezza operativa nel luogo di lavoro è del distaccatario.
Il distaccatario deve quindi accogliere il lavoratore come fa con i propri dipendenti: informazione sui rischi specifici del proprio ambiente, eventuale formazione specifica integrativa se la mansione cambia, fornitura dei DPI, inserimento nelle procedure di emergenza ed eventuale sorveglianza sanitaria per i rischi presenti. Conviene formalizzare nell’accordo di distacco la ripartizione degli obblighi e lo scambio degli attestati di formazione già posseduti dal lavoratore, per evitare duplicazioni o lacune.
La trasferta: la sicurezza viaggia con il datore di lavoro
Nella trasferta non cambia il datore di lavoro: il lavoratore continua a operare alle dipendenze e nell’interesse della propria azienda, semplicemente in un luogo diverso. Restano quindi in capo al datore di lavoro tutti gli obblighi: valutazione dei rischi anche delle attività svolte fuori sede, informazione e formazione, fornitura dei DPI adeguati, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze. Il DVR deve considerare i rischi delle trasferte, compreso il rischio stradale per gli spostamenti.
Quando il lavoratore in trasferta opera all’interno di un’altra azienda, si crea di fatto una situazione di interferenza che richiama gli obblighi di coordinamento dell’art. 26: il datore di lavoro committente di quel sito deve informare sui rischi del luogo e cooperare. È buona prassi un coordinamento preventivo tra le due aziende, con scambio di informazioni sui rispettivi rischi prima dell’inizio dell’attività.
Lavoro all’estero e personale all’estero
Per i lavoratori inviati all’estero la tutela non si interrompe. Il datore di lavoro italiano resta responsabile della valutazione dei rischi connessi alla destinazione e alla mansione, dell’informazione e formazione, e deve considerare rischi aggiuntivi quali quelli sanitari (profilassi e vaccinazioni), geopolitici e di sicurezza personale. Sul piano assicurativo va attivata la copertura INAIL per i lavoratori all’estero e, per molti Paesi, la sorveglianza sanitaria preventiva e al rientro è raccomandata o obbligatoria.
Quando l’attività si svolge presso un committente estero o un’altra unità del gruppo, si applicano comunque le regole locali del Paese ospitante, che vanno integrate con gli standard di tutela del datore italiano scegliendo la disciplina più protettiva per il lavoratore. Pianificare la formazione e gli aggiornamenti prima della partenza evita che il lavoratore si trovi all’estero con attestati scaduti: 123Formazione eroga i corsi in aula, videoconferenza ed e-learning, con attestati validi in tutta Italia, utili anche per chi opera oltre confine. Contattaci per organizzare la formazione del personale in distacco o trasferta.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, art. 3 (normattiva.it)
- INAIL – Tutela infortuni all’estero (inail.it)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro – Distacco (ispettorato.gov.it)
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