- Categoria
- Guida alla scelta
- Pubblicato
- 18 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 18 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (859 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026
Una catena di responsabilità, non un unico responsabile
Nel sistema del D.Lgs. 81/08 la sicurezza non è affidata a una sola persona: è una catena di posizioni di garanzia che parte dal datore di lavoro e scende, attraverso i dirigenti, fino ai preposti. Ciascun anello ha obblighi propri, proporzionati ai poteri di cui dispone. Più si sale nella catena, più ampi sono i poteri (e quindi le responsabilità) di organizzazione e spesa; più si scende, più la funzione diventa di vigilanza operativa quotidiana.
Capire questa articolazione è essenziale, perché in caso di infortunio la legge non cerca un “colpevole generico”: individua chi, in base ai propri poteri e doveri, avrebbe dovuto prevenire l’evento. La responsabilità è quindi personale e legata alla funzione effettivamente svolta, secondo il principio di effettività già citato per il preposto di fatto.
Datore di lavoro: il vertice con obblighi non delegabili
Il datore di lavoro è il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva ed esercita i poteri decisionali e di spesa. È il vertice della catena e, anche quando delega, conserva alcuni obblighi indelegabili: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Questi compiti restano sempre in capo a lui.
Tutti gli altri obblighi (nomine delle figure, organizzazione delle misure, sorveglianza sanitaria, formazione, gestione delle emergenze) possono in parte essere attuati tramite dirigenti e preposti o trasferiti con una delega di funzioni valida. Anche dopo la delega, però, il datore mantiene un obbligo di vigilanza “alta” sul corretto espletamento delle funzioni delegate. Approfondisci nelle guide sugli obblighi del datore di lavoro e sulla responsabilità del datore in caso di infortunio.
Dirigente e preposto: attuazione e vigilanza
Il dirigente è chi attua le direttive del datore organizzando l’attività e vigilando su di essa, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali di cui dispone. È l’anello che “traduce” le scelte del vertice in organizzazione concreta: assegna risorse, dispone misure, sovrintende a interi reparti o funzioni. Risponde nei limiti dei poteri che effettivamente esercita.
Il preposto, come visto, è chi sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive, controllando l’operato dei singoli lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa funzionale (fino a interrompere l’attività in caso di pericolo grave e immediato). È la sentinella sul campo: non organizza l’azienda, ma vigila che le regole vengano rispettate momento per momento. Per il confronto operativo tra queste figure vedi la guida su preposto, capo squadra e capo cantiere.
Tabella concettuale: chi risponde di cosa
Datore di lavoro — Potere: decisionale e di spesa (vertice). Obblighi chiave: valutazione rischi e DVR, nomina RSPP (indelegabili), organizzazione generale. Delegabilità: ampia, tranne DVR e nomina RSPP.
Dirigente — Potere: organizzativo e gerarchico su reparti/funzioni. Obblighi chiave: attuazione delle misure, organizzazione del lavoro, vigilanza sui preposti. Delegabilità: opera nei limiti dei poteri ricevuti.
Preposto — Potere: di iniziativa e vigilanza operativa. Obblighi chiave: sovrintendere e vigilare sui lavoratori, segnalare carenze, interrompere l’attività in caso di pericolo grave. Delegabilità: non delega (è già l’ultimo anello operativo).
Lettura: la colonna “delegabilità” mostra la logica del sistema — il datore può trasferire molto ma non tutto, mentre il preposto, essendo l’anello finale, non delega ad altri la vigilanza sul campo.
La delega di funzioni: quando è valida
La delega di funzioni (art. 16) consente al datore di trasferire a un altro soggetto specifici obblighi, ma è valida solo se rispetta requisiti precisi: forma scritta e data certa; delegato con i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti; attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari; autonomia di spesa; accettazione scritta del delegato; e adeguata pubblicità. Una delega che manchi anche di uno solo di questi elementi non sposta la responsabilità.
È inoltre ammessa, entro certi limiti, la subdelega. Resta fermo che la delega non esclude l’obbligo di vigilanza del delegante sull’operato del delegato, e che restano comunque indelegabili la valutazione dei rischi/DVR e la nomina dell’RSPP. La delega, quindi, non è uno scudo automatico: è uno strumento organizzativo serio che funziona solo se attuato correttamente e accompagnato da una vigilanza effettiva.
Come usare bene la catena (e formare le figure)
In pratica, una buona gestione richiede tre passaggi: definire con chiarezza l’organigramma della sicurezza (chi è datore, chi dirigente, chi preposto), formare ciascuna figura con il corso adeguato al proprio ruolo e formalizzare le eventuali deleghe rispettando i requisiti di legge. Così ogni anello conosce i propri obblighi e la responsabilità è tracciabile, non improvvisata in caso di controllo o infortunio.
Su 123Formazione trovi i corsi per dirigenti, preposti e per il datore di lavoro/RSPP. Per approfondire leggi le guide sulla differenza tra preposto, dirigente e datore, sull’organigramma della sicurezza aziendale e sulle figure della sicurezza in azienda.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Corsi correlati
Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?
Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.
ContattaciGuide correlate
Datore di lavoro, dirigente e preposto: le differenze
Tre figure, tre livelli di responsabilità: capire chi fa cosa è il primo passo per organizzare bene la sicurezza in azienda.
Obblighi del datore di lavoro: cosa è delegabile e cosa no
Alcuni obblighi restano sempre in capo al datore di lavoro, altri possono essere delegati: capire la differenza è decisivo per ripartire le responsabilità.
Responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio
Quando un infortunio diventa una questione di responsabilità: ruolo del datore, principi giuridici e funzione difensiva della formazione.
Organigramma della sicurezza aziendale: le figure e i ruoli
Datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, RLS, medico competente e addetti alle emergenze: ecco chi fa cosa e come si tengono insieme i ruoli.
Preposto, capo squadra e capo cantiere: chi è preposto "di fatto"
Capo squadra e capo cantiere non sono figure della sicurezza definite dalla legge, ma chi sovrintende e dirige i lavoratori è preposto di fatto: ecco perché conta la sostanza, non l’etichetta.