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Guida alla scelta

Il corso di sicurezza è obbligatorio per i tirocinanti e gli stagisti?

Una delle domande più frequenti di chi avvia uno stage è se anche il tirocinante debba fare il corso di sicurezza. La risposta è netta: sì, perché la legge lo equipara a un lavoratore. Vediamo chi ha l’obbligo di formarlo, in quali tempi e chi sostiene la formazione.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 19 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Guida alla scelta
Pubblicato
19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
19 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (941 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 2 e 21 · INAIL – Tutela tirocinanti

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026

Il tirocinante è equiparato a un lavoratore

Il punto di partenza è la definizione di “lavoratore” contenuta nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008. La norma non guarda al tipo di contratto, ma alla sostanza del rapporto: è lavoratore chiunque svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere. Questa definizione include esplicitamente i soggetti in tirocinio formativo e di orientamento.

La conseguenza è diretta: il tirocinante gode delle stesse tutele di sicurezza di un dipendente assunto e, allo stesso modo, è destinatario degli stessi obblighi formativi. Non esiste alcuna “esenzione per stage”: il fatto che il rapporto sia temporaneo, non retribuito o finalizzato all’apprendimento non riduce in alcun modo il diritto del tirocinante a lavorare in sicurezza e l’obbligo dell’azienda di formarlo.

Questa logica di equiparazione vale per molte figure “atipiche”. Per inquadrare il quadro completo delle figure coinvolte e di chi ha l’obbligo formativo è utile partire dalla guida sulla formazione sicurezza obbligatoria e da quella su somministrati, distaccati e stagisti.

Quale formazione deve fare il tirocinante

Il tirocinante deve ricevere la stessa formazione prevista per gli altri lavoratori dell’azienda. Si tratta innanzitutto della formazione generale (i concetti di base su rischi, prevenzione, diritti e doveri) e della formazione specifica, calibrata sul livello di rischio dell’attività in cui sarà inserito: basso, medio o alto. La durata complessiva dipende dal settore, come spiega la guida sulla classificazione del rischio basso, medio e alto.

Alla formazione vanno aggiunte l’informazione e l’addestramento previsti dagli articoli 36 e 37 del Testo Unico: il tirocinante deve conoscere i rischi specifici delle mansioni, le misure di prevenzione, le procedure di emergenza e l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente assegnati. Se userà attrezzature particolari (ad esempio un muletto), serviranno le specifiche abilitazioni.

Per il tirocinante che opera in contesti a rischio elevato, l’azienda valuta anche la sorveglianza sanitaria e l’eventuale visita medica preventiva, esattamente come per un dipendente. La differenza tra formazione generale e specifica è approfondita nella relativa guida dedicata.

Quando va fatta: prima di iniziare l’attività

La formazione del tirocinante deve avvenire prima dell’avvio effettivo dell’attività, o comunque contestualmente all’inserimento, mai dopo. Inserire uno stagista in reparto o in un ambiente di lavoro senza averlo prima formato e informato sui rischi espone l’azienda a una grave responsabilità: in caso di infortunio, la mancata formazione preventiva è uno degli elementi più pesanti che vengono contestati.

In pratica, il primo giorno di tirocinio dovrebbe essere dedicato proprio all’accoglienza in sicurezza: formazione generale, informazione sui rischi specifici, presentazione delle figure di riferimento (preposto, addetti all’emergenza) e delle procedure di evacuazione. Solo dopo il tirocinante può iniziare ad affiancare il personale nelle mansioni previste.

Sul tema delle tempistiche corrette, la guida su quanto tempo prima dell’assunzione fare la formazione offre criteri validi anche per i tirocini, perché la logica del “prima di esporre al rischio” è la stessa.

Chi forma e chi paga: i ruoli del soggetto promotore e dell’ospitante

Nel tirocinio entrano in gioco due soggetti: il soggetto promotore (ad esempio un ente di formazione, un centro per l’impiego o un’università) e il soggetto ospitante, cioè l’azienda dove lo stage si svolge concretamente. La convenzione di tirocinio dovrebbe sempre disciplinare in modo chiaro chi si occupa della formazione sulla sicurezza e a carico di chi sono i relativi costi.

In linea generale, la responsabilità di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro e quindi la formazione specifica sui rischi reali dell’ambiente è dell’azienda ospitante, che è l’unica a conoscere i pericoli concreti del proprio reparto. La formazione generale può invece essere erogata dal soggetto promotore. Ciò che conta è che non resti un vuoto: il tirocinante deve risultare formato prima di iniziare.

Sul fronte economico vale il principio generale per cui la formazione obbligatoria non può gravare sul lavoratore: i relativi oneri sono a carico dell’organizzazione, come ricorda la guida su chi paga il corso di sicurezza. Le regole di chi forma le figure non standard sono riepilogate nella guida su somministrati, distaccati e stagisti.

Cosa rischia l’azienda che non forma il tirocinante

Trattare lo stagista come una figura “di passaggio” da non formare è un errore costoso. La mancata formazione del lavoratore, tirocinante incluso, è sanzionata dal D.Lgs. 81/2008 a carico del datore di lavoro e del dirigente, con sanzioni che possono arrivare fino all’arresto o all’ammenda, oltre alla possibile sospensione dell’attività in caso di violazioni gravi. Il dettaglio è nella guida sulle sanzioni per mancata formazione.

Ma il rischio maggiore emerge in caso di infortunio. Se un tirocinante non formato si fa male, l’azienda si trova esposta sul piano penale e civile, perché la mancata formazione preventiva pesa in modo determinante nella valutazione delle responsabilità, come spiega la guida sulla responsabilità del datore in caso di infortunio.

Formare il tirocinante non è quindi un adempimento burocratico, ma una tutela concreta per la persona e per l’azienda. Per organizzare al meglio l’accoglienza dei nuovi inseriti può essere utile la guida sulla formazione dei neoassunti, applicabile per analogia anche agli stagisti.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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