- Categoria
- Guida alla scelta
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (907 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 37 · Ispettorato Nazionale del Lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
La regola di fondo: formazione e inizio del lavoro
Il principio cardine del D.Lgs. 81/2008 è che il lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. La normativa lega questo obbligo al momento dell’inizio dell’attività: la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, non a distanza di settimane o mesi quando ormai il lavoratore è già operativo da tempo.
Questo significa che non è ammissibile far iniziare un dipendente e rinviare la formazione “a quando ci sarà tempo”. L’ideale è che il lavoratore sia formato prima di essere esposto ai rischi della mansione, oppure, dove non sia materialmente possibile completare tutto prima, che il percorso formativo sia avviato e concluso nel più breve tempo possibile, con misure di tutela nel frattempo.
Va anche ricordato che, oltre alla formazione vera e propria, il datore di lavoro deve fornire informazione e, dove la mansione lo richiede, addestramento. Sono tre obblighi distinti: la guida sulle differenze tra formazione, addestramento e informazione aiuta a non confonderli e a capire cosa va garantito subito.
Formazione generale, specifica e ruoli particolari
La formazione base dei lavoratori si compone di una parte generale, valida per tutti, e di una parte specifica legata ai rischi della mansione e al livello di rischio dell’azienda. Entrambe vanno garantite all’ingresso: la parte generale fornisce i concetti di base, mentre la parte specifica entra nel merito dei pericoli concreti del posto di lavoro. Per il dettaglio della distinzione è utile la guida sulla formazione generale e specifica.
Se il neoassunto ricoprirà anche un ruolo particolare, come quello di preposto, di addetto antincendio o di addetto al primo soccorso, occorre considerare anche la relativa formazione aggiuntiva. Questi percorsi hanno durate e tempistiche proprie e, in alcuni casi, richiedono parti in presenza con prova pratica che vanno pianificate per tempo.
Anche l’uso di determinate attrezzature (come carrelli elevatori o piattaforme) richiede un’abilitazione specifica che deve precedere l’uso effettivo del mezzo: non si può mettere un neoassunto alla guida di un muletto in attesa che frequenti il corso. La pianificazione, quindi, deve partire dalla mansione reale che la persona andrà a svolgere.
Si può iniziare a lavorare prima di aver finito il corso?
È la domanda pratica più ricorrente. La risposta prudente è che la formazione dovrebbe precedere l’esposizione al rischio. Dove ciò non sia possibile, il lavoratore può iniziare purché la formazione sia avviata contestualmente e completata in tempi rapidi, e purché nel frattempo siano adottate misure che riducano il rischio (affiancamento, mansioni a rischio ridotto, informazione e addestramento essenziali).
Quello che non è accettabile è lasciar passare mesi senza formazione: in caso di ispezione o, peggio, di infortunio, l’assenza di formazione tempestiva ricade direttamente sul datore di lavoro. Il criterio guida è la tempestività: prima si forma il lavoratore, minore è l’esposizione a rischi e responsabilità.
Per le situazioni particolari (lavoratori somministrati, distaccati, stagionali o stagisti) valgono regole specifiche su chi deve erogare la formazione e con quali tempistiche: la guida su chi forma somministrati, distaccati e stagisti chiarisce le responsabilità nei rapporti non standard.
Come organizzarsi prima dell’ingresso
La gestione più efficace è quella che anticipa. Se l’azienda sa di assumere, può pianificare la formazione in modo che il nuovo arrivato la svolga il prima possibile, idealmente già nei primissimi giorni. L’e-learning aiuta molto in questo: la parte generale e i contenuti teorici possono essere fruiti rapidamente e in autonomia, riducendo i tempi morti.
Per chi assume con regolarità conviene predisporre una procedura standard di onboarding sulla sicurezza: un elenco di cosa va fatto per ogni nuovo ingresso, dalla consegna del materiale informativo all’iscrizione ai corsi, fino alla sorveglianza sanitaria dove prevista. La guida su come organizzare la formazione sicurezza dei dipendenti propone un metodo per non lasciare nulla al caso.
Un piano di formazione annuale, infine, permette di non gestire ogni assunzione come un’emergenza: la guida su come redigere il piano di formazione annuale spiega come anticipare ingressi, scadenze e aggiornamenti in un’unica programmazione.
Cosa rischia chi non forma in tempo
La mancata o tardiva formazione del lavoratore è una violazione sanzionata. Oltre alle sanzioni amministrative e penali a carico del datore di lavoro e, secondo le rispettive competenze, dei dirigenti, c’è il rischio della sospensione dell’attività in presenza di gravi inadempienze. La guida sulle sanzioni per mancata formazione e quella sulla sospensione dell’attività imprenditoriale illustrano le conseguenze concrete.
Ma il rischio più pesante emerge in caso di infortunio: un lavoratore non formato, o formato in ritardo, mette il datore di lavoro in una posizione di responsabilità difficilmente difendibile. La formazione tempestiva non è solo un adempimento, ma una tutela per l’azienda stessa oltre che per la persona.
Per questo conviene trattare la formazione come parte integrante del processo di assunzione, non come una pratica da sbrigare in seguito. Una checklist della formazione per ogni nuovo ingresso, come quella descritta nella guida sulla checklist della formazione sicurezza in azienda, è lo strumento più semplice per restare sempre in regola.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 37 (normattiva.it)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (ispettorato.gov.it)
Fonti
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