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Documenti e adempimenti

DVR con procedure standardizzate: chi può usarle e cosa contengono

Le piccole aziende non possono più autocertificare i rischi: il DVR è sempre obbligatorio, ma per molte di esse esiste una via semplificata.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 28 gennaio 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Documenti e adempimenti
Pubblicato
28 gennaio 2026
Ultimo aggiornamento
28 gennaio 2026
Tempo di lettura
4 min (725 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2026

Il DVR è sempre obbligatorio: addio autocertificazione

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore, senza eccezioni legate alle dimensioni. Fino a qualche anno fa, le aziende fino a 10 lavoratori potevano sostituire il DVR con una semplice autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi: questa possibilità è stata definitivamente abolita.

Oggi, quindi, anche la microimpresa con un solo dipendente deve disporre di un DVR vero e proprio, redatto e datato. L’autocertificazione non è più ammessa: chi vi facesse ancora ricorso si troverebbe, in caso di controllo, nella stessa posizione di chi non ha effettuato la valutazione dei rischi. Per le piccole aziende, però, la norma ha previsto uno strumento semplificato per assolvere all’obbligo.

Cosa sono le procedure standardizzate

Le procedure standardizzate sono un modello semplificato per la redazione del DVR, pensato per agevolare le piccole realtà. Si tratta di una metodologia predefinita che guida passo passo il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, attraverso schede e fasi già strutturate, senza richiedere l’elaborazione di una metodologia complessa da zero.

Adottare le procedure standardizzate non significa fare meno: il DVR così redatto deve comunque contenere tutti gli elementi essenziali della valutazione dei rischi previsti dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08. La semplificazione riguarda il metodo, non la sostanza: i rischi vanno comunque individuati, valutati e gestiti con misure adeguate.

Chi può utilizzare le procedure standardizzate

Le procedure standardizzate possono essere utilizzate dai datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 50 lavoratori, con alcune eccezioni. Sono escluse, infatti, le aziende considerate a rischio più elevato per la specificità delle loro attività: ad esempio quelle soggette a determinati controlli per il rischio di incidenti rilevanti, le centrali termoelettriche, alcuni impianti e attività con esposizioni particolarmente critiche.

Restano comunque vincolate alla particolare attenzione richiesta dalla normativa le valutazioni di rischi specifici, come lo stress lavoro-correlato, l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che devono essere affrontati con il dovuto approfondimento anche all’interno di un DVR redatto con procedure standardizzate.

Per le piccole aziende edili che operano in cantiere, va ricordato che il DVR aziendale – anche se redatto con procedure standardizzate – non sostituisce il POS, il quale resta obbligatorio per ogni cantiere e va redatto a parte. Sono due documenti distinti, con finalità diverse, che coesistono.

Cosa deve contenere il DVR, anche in forma semplificata

Indipendentemente dal metodo utilizzato, il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, con i criteri adottati per la valutazione; l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale impiegati; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Devono inoltre essere individuate le procedure per l’attuazione delle misure, con i ruoli aziendali che vi devono provvedere, e l’indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS e del medico competente, ove presente. Il DVR riporta anche l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il documento deve avere data certa e va rielaborato in caso di modifiche significative del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro o a seguito di infortuni significativi. Anche per le piccole aziende, dunque, il DVR è un documento vivo, da tenere aggiornato e non da archiviare e dimenticare.

Formazione e DVR: il ruolo del datore di lavoro RSPP

Nelle piccole aziende il datore di lavoro può spesso svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, assumendo il ruolo di datore di lavoro RSPP. In questo caso deve seguire il percorso formativo previsto per il proprio livello di rischio, che fornisce le competenze necessarie anche per impostare correttamente la valutazione dei rischi e il DVR.

Con 123Formazione puoi formare il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP, i preposti e i lavoratori della tua azienda, con corsi in aula, videoconferenza ed e-learning e attestati validi in tutta Italia. Contattaci per costruire il percorso formativo della tua impresa e affiancare la corretta gestione del DVR.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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