- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (686 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Allegato XXVII (Normattiva)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il sistema dei colori di sicurezza
L'Allegato XXVII del D.Lgs. 81/08 definisce il sistema dei colori di sicurezza: una codifica cromatica che associa a ciascun colore un significato convenzionale, un colore di contrasto per i simboli grafici e le principali applicazioni pratiche. Il sistema è pensato per comunicare messaggi essenziali in modo immediato, indipendentemente dalla capacità di lettura o dalla lingua del lavoratore.
I quattro colori di sicurezza principali sono il rosso, il giallo (o giallo-arancio), il verde e il blu. Ciascuno ha un ambito semantico preciso e non deve essere utilizzato per scopi decorativi o in modo difforme dalla sua codifica, per evitare di indebolire la comunicazione visiva della sicurezza.
Rosso: pericolo, divieto e arresto
Il rosso è il colore del pericolo, del divieto e dei comandi di arresto. È impiegato per i cartelli di divieto, per i dispositivi di arresto di emergenza (pulsanti di stop, interruttori di sicurezza), per la segnalazione delle attrezzature antincendio e per delimitare zone in cui è vietato l'accesso.
Il colore di contrasto associato al rosso è il bianco: il simbolo grafico e i caratteri testuali devono essere bianchi su sfondo rosso per garantire la massima leggibilità. L'uso del rosso deve essere riservato a queste funzioni: impiegarlo per segnalare percorsi, aree di sosta o altre indicazioni non correlate a pericolo o divieto ne riduce l'efficacia semantica.
Giallo (o giallo-arancio): attenzione e rischio generico
Il giallo — nella tonalità giallo-arancio prevista dalla norma — è il colore dell'attenzione e del rischio. È impiegato per i cartelli di avvertimento, per la segnalazione di ostacoli e inciampi (bordi di gradini, colonne, sporgenze), per la delimitazione di zone di transito a rischio e per le strisce zebrate che individuano le aree di pericolo nei capannoni industriali.
Il colore di contrasto del giallo è il nero: bordi, simboli e caratteri sono neri su sfondo giallo. Nei pavimenti industriali il giallo abbinato al nero è la combinazione standard per le strisce di avvertimento e per la demarcazione delle corsie pedonali e dei percorsi dei carrelli.
Verde: sicurezza, soccorso e via libera
Il verde è il colore della sicurezza, del soccorso e del via libera. È impiegato per i cartelli di salvataggio e di emergenza — uscite di sicurezza, percorsi di evacuazione, postazioni di pronto soccorso, docce di emergenza — e per indicare le aree sicure in caso di emergenza.
Il colore di contrasto del verde è il bianco: i simboli grafici e le frecce direzionali sono bianchi su sfondo verde. Nelle aree con possibile black-out, i cartelli verdi devono essere abbinati a illuminazione di emergenza o realizzati con materiali fotoluminescenti, affinché restino visibili anche in assenza di corrente elettrica.
Blu: obbligo e prescrizione
Il blu è il colore delle prescrizioni obbligatorie. È impiegato per i cartelli di obbligo — indossare il casco, i guanti, le scarpe antinfortunistiche, le protezioni acustiche o la cintura di sicurezza — e per la segnalazione di informazioni obbligatorie in senso lato.
Il colore di contrasto del blu è il bianco. È importante non confondere il blu di sicurezza con l'azzurro informativo usato per la segnaletica stradale o commerciale: il tono specifico del blu di sicurezza è definito dagli standard cromatici delle norme tecniche e deve essere rispettato nella produzione dei cartelli.
Applicazioni pratiche e coerenza del sistema
La coerenza nell'applicazione dei colori di sicurezza è essenziale. Un ambiente di lavoro in cui i colori vengono usati in modo difforme dallo standard — ad esempio estintori gialli, porte di emergenza rosse, cartelli blu con contenuto di avvertimento — genera confusione e rallenta la risposta dei lavoratori nelle situazioni di emergenza.
In fase di progettazione o ristrutturazione degli ambienti di lavoro, il RSPP e il datore di lavoro dovrebbero verificare la coerenza cromatica della segnaletica esistente con i requisiti dell'Allegato XXVII, sostituendo i cartelli non conformi e uniformando la pavimentazione e le marcature a terra secondo il sistema codificato.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Allegato XXVII (Normattiva) (normattiva.it)
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