- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (843 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 – Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il quadro normativo per i lavori in quota
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08, dedicato ai cantieri temporanei e mobili, e più in generale le disposizioni sulle attrezzature di lavoro prevedono che i lavori in quota — definiti come quelli eseguiti a più di due metri di altezza rispetto a un piano stabile — siano condotti adottando misure prioritarie di protezione collettiva, quali parapetti, impalcati e reti di sicurezza.
Solo quando le protezioni collettive non sono tecnicamente praticabili o comportano rischi maggiori di quelli che intendono prevenire si ricorre ai DPI anticaduta. Questi dispositivi rientrano nella III categoria perché un loro cedimento durante una caduta può avere conseguenze fatali. Il datore di lavoro è tenuto a fornirli, a verificarne la conformità alle norme tecniche applicabili e a garantire che i lavoratori li usino correttamente attraverso specifici corsi di addestramento.
La norma tecnica di riferimento per i sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto è la EN 363, che definisce il sistema complessivo composto da più sottosistemi: il collegamento al corpo (imbracatura), il connettore, il dispositivo di collegamento con funzione di assorbimento di energia o autoretrattile e il punto di ancoraggio. Il rispetto della EN 363 e delle norme richiamate al suo interno è il modo riconosciuto per soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/425.
Componenti del sistema di arresto caduta
L'imbracatura per il corpo intero (EN 361) distribuisce le forze generate dall'arresto della caduta su spalle, petto, schiena e cosce, riducendo il rischio di lesioni. I ganci di attacco dell'imbracatura devono corrispondere ai punti di ancoraggio previsti in funzione del tipo di lavoro: l'attacco dorsale è quello normalmente utilizzato per i sistemi di arresto caduta, mentre quello sternale è impiegato per i dispositivi di recupero.
Il dispositivo di collegamento con assorbimento di energia (EN 355), comunemente detto longe con assorbitore, limita la forza di arresto sul corpo del lavoratore a un massimo di 6 kN dispiegando un sistema di strappo progressivo. I dispositivi autoretrattili (EN 360) avvolgono automaticamente il cavo durante i movimenti e bloccano il dispositivo in caso di caduta, riducendo la distanza di caduta libera.
Il punto di ancoraggio deve avere una resistenza statica adeguata e deve essere conforme alle norme di prodotto applicabili (es. EN 795 per i dispositivi di ancoraggio). Un sistema anticaduta ben progettato deve considerare lo spazio libero di caduta necessario sotto il lavoratore per evitare che, in caso di caduta, egli impatti contro superfici o strutture prima che il sistema abbia esaurito la propria corsa.
Ispezione, manutenzione e fine vita del DPI anticaduta
I DPI anticaduta sono soggetti a deterioramento nel tempo per effetto dell'usura, dei raggi UV, del calore, di agenti chimici e dell'umidità. Il fabbricante definisce la vita utile massima del dispositivo e le condizioni di stoccaggio nella documentazione tecnica allegata, che il datore di lavoro deve conservare e rendere disponibile.
Prima di ogni utilizzo il lavoratore deve effettuare un'ispezione visiva dell'intero sistema: fettucce e cuciture dell'imbracatura, stato del connettore e del moschettone, funzionamento del meccanismo di blocco dell'autoretrattile, integrità dell'assorbitore di energia. Qualsiasi anomalia, taglio, abrasione profonda, corrosione o deformazione permanente impone il ritiro immediato del dispositivo dal servizio.
Un DPI anticaduta che ha subito un arresto di caduta, anche se apparentemente integro, non deve essere riutilizzato prima di una verifica da parte del fabbricante o di un soggetto da esso autorizzato. In molti casi il dispositivo deve essere scartato, poiché le deformazioni interne che garantiscono l'assorbimento dell'energia potrebbero essersi esaurite e non essere visibili a occhio nudo.
Addestramento obbligatorio per i sistemi anticaduta
L'art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08 rende l'addestramento obbligatorio per tutti i DPI di III categoria, categoria cui appartengono per definizione i sistemi di arresto caduta. L'addestramento non si limita alla teoria ma comprende la prova pratica dell'indossamento corretto dell'imbracatura, il collegamento ai punti di ancoraggio, la verifica del corretto funzionamento e la simulazione delle procedure in caso di caduta con sospensione.
L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, specifico per i lavori in quota con uso di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, definisce contenuti e durate minimi per la formazione in questo ambito. Per i lavori su fune la formazione è ulteriormente strutturata su tre livelli progressivi. In ogni caso l'addestramento all'uso dei DPI anticaduta deve essere documentato e rinnovato periodicamente.
Chi non ha mai ricevuto un addestramento adeguato non è in grado di verificare la correttezza del proprio ancoraggio né di stimare lo spazio di caduta necessario sotto di sé, rischiando di annullare la protezione offerta dal dispositivo. Per questo motivo la formazione pratica in ambiente controllato, sotto la supervisione di un docente qualificato, è un prerequisito indispensabile prima di operare in quota con DPI anticaduta.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 – Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) (normattiva.it)
Fonti
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