- Infortunio in itinere
- Infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, tutelato dall'assicurazione INAIL.
L'infortunio in itinere e quello che il lavoratore subisce durante il tragitto che collega l'abitazione al luogo di lavoro, oppure nello spostamento tra due luoghi di lavoro o, in assenza di mensa aziendale, nel percorso verso il luogo abituale di consumazione dei pasti. La tutela e prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 38/2000, che ha esteso la copertura INAIL anche a questa fattispecie.
Perche l'evento sia indennizzabile devono ricorrere alcune condizioni: il percorso deve essere quello normale e necessario, lo spostamento deve avvenire in un tempo ragionevolmente collegato all'orario di lavoro e le eventuali interruzioni o deviazioni devono essere giustificate da esigenze essenziali e improrogabili o imposte dal datore di lavoro. Deviazioni dovute a ragioni personali non necessarie interrompono la tutela.
L'uso del mezzo privato e coperto solo quando risulta necessario, ad esempio per l'assenza o l'inadeguatezza dei mezzi pubblici rispetto agli orari di lavoro. L'uso della bicicletta e oggi sempre tutelato, in considerazione delle finalita di mobilita sostenibile, mentre permangono limiti per condotte che integrino una colpa grave o un comportamento abnorme del lavoratore.
L'infortunio in itinere, pur non avvenendo all'interno dei locali aziendali, rientra nelle statistiche infortunistiche e va denunciato all'INAIL con le stesse modalita degli altri infortuni. Per il datore di lavoro rappresenta un'area di rischio difficile da governare direttamente, ma su cui puo incidere con politiche di mobilita, orari flessibili e promozione di comportamenti sicuri.
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