- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (645 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- INAIL – Denuncia infortunio e SINP · Normattiva – D.Lgs. 81/2008, art. 18 · Normattiva – DPR 1124/1965 (T.U. INAIL)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
Fase 1 – Soccorso immediato e messa in sicurezza
La priorità assoluta dopo un infortunio è la tutela della persona. Gli addetti al primo soccorso designati intervengono prestando le prime cure secondo la formazione ricevuta (art. 45), attivano il 112/118 quando necessario e accompagnano l’infortunato o ne favoriscono il trasporto. Contestualmente va messa in sicurezza l’area per evitare che l’evento si ripeta o coinvolga altri lavoratori: fermare la macchina, interdire la zona, eliminare la fonte di pericolo immediato.
È fondamentale non alterare lo stato dei luoghi più del necessario per il soccorso: in caso di infortunio grave o mortale la scena può essere oggetto di accertamenti da parte degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato) e dell’autorità giudiziaria. Documentare con fotografie la situazione prima di ripristinare gli ambienti è una prassi utile sia per l’indagine interna sia per la tutela aziendale.
Fase 2 – Le comunicazioni e la denuncia INAIL
Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (esclusa la giornata dell’evento). La denuncia va trasmessa in via telematica entro due giorni da quando ha ricevuto il certificato medico; per gli infortuni mortali o con pericolo di morte il termine si riduce a 24 ore. Il medico che presta la prima assistenza trasmette il certificato medico direttamente all’INAIL, che lo rende disponibile al datore di lavoro.
Dal 2017, con l’introduzione del SINP, è previsto anche l’obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi degli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, tramite l’apposito applicativo INAIL. In caso di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni vanno valutate anche le comunicazioni agli organi di vigilanza secondo le procedure territoriali. Il rispetto dei termini è essenziale: il ritardo o l’omissione della denuncia è sanzionato.
Fase 3 – Registro infortuni e tracciabilità
Il registro infortuni cartaceo è stato soppresso a livello nazionale: la sua funzione è assolta dalla banca dati INAIL, che raccoglie e rende consultabili le denunce. Resta però fondamentale, sul piano gestionale, mantenere una tracciabilità interna degli eventi: data, ora, reparto, mansione, descrizione, parti del corpo lese, conseguenze e giorni di assenza. Questi dati alimentano gli indici infortunistici (frequenza e gravità) e l’aggiornamento del DVR.
Tenere ordinata la documentazione (certificati medici, denunce, verbali di indagine, fotografie, testimonianze) è indispensabile in caso di ispezione o contenzioso e costituisce la memoria storica dell’azienda. Molte organizzazioni integrano il dato degli infortuni con quello dei near miss in un unico sistema di registrazione, per avere una visione completa degli eventi indesiderati.
Fase 4 – Indagine interna e analisi delle cause
Oltre agli adempimenti formali, ogni infortunio va analizzato per individuarne le cause reali e impedire che si ripeta. L’indagine, condotta dal datore di lavoro insieme a RSPP, preposti, RLS ed eventualmente medico competente, ricostruisce la dinamica raccogliendo testimonianze e prove e va oltre la causa immediata per arrivare alle cause profonde: carenze procedurali, formazione insufficiente, manutenzione mancata, organizzazione del lavoro. Metodi come i 5 perché o l’albero delle cause aiutano a non fermarsi all’errore del singolo.
L’esito dell’indagine deve tradursi in azioni correttive concrete con responsabili e scadenze, e nell’aggiornamento del DVR ove l’evento riveli rischi non valutati o misure inefficaci. La stessa logica va applicata anche ai quasi infortuni, i near miss, che sono campanelli d’allarme gratuiti: per gestirli in modo sistematico vedi la guida dedicata. 123Formazione affianca le aziende nella formazione degli addetti al primo soccorso e delle figure della prevenzione, con corsi e aggiornamenti validi in tutta Italia: contattaci per verificare di avere addetti formati e operativi.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- INAIL – Denuncia infortunio e SINP (inail.it)
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, art. 18 (normattiva.it)
- Normattiva – DPR 1124/1965 (T.U. INAIL) (normattiva.it)
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