Attestato di Aggiornamento
Attestato di Aggiornamento della Formazione alla Sicurezza
- Attestato di Aggiornamento
- Documento che certifica il completamento del corso di aggiornamento periodico, necessario a mantenere valida la formazione già acquisita.
L’attestato di aggiornamento è il documento che certifica la frequenza e il superamento di un corso di aggiornamento periodico in materia di sicurezza. Si distingue dall’attestato di prima formazione perché non abilita ex novo, ma rinnova e mantiene valida nel tempo una formazione già conseguita, in attuazione dell’obbligo di aggiornamento previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni.
Per la generalità dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti l’aggiornamento ha periodicità quinquennale, con durate differenziate per ruolo. Anche le figure tecniche, come RSPP e ASPP, e gli addetti alle emergenze sono soggetti ad aggiornamenti specifici, ciascuno con cadenza e monte ore propri. L’attestato riporta data, durata, contenuti e riferimenti del soggetto formatore.
Il mancato aggiornamento entro la scadenza comporta la decadenza dell’efficacia della formazione: il lavoratore non è più considerato adeguatamente formato e il datore di lavoro espone l’azienda a sanzioni. In molti casi la formazione pregressa non deve essere ripetuta integralmente, ma occorre completare l’aggiornamento per ripristinarne la validità, secondo le indicazioni applicabili.
La gestione delle scadenze degli attestati di aggiornamento è un elemento centrale del sistema documentale della sicurezza. Tenere un registro delle scadenze e integrarlo nel piano di formazione consente di programmare per tempo i rinnovi ed evitare interruzioni nella copertura formativa dei lavoratori.
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