- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1182 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Regolamento CE 852/2004 del Parlamento Europeo — igiene prodotti alimentari · D.Lgs 6 novembre 2007 n. 193 — recepimento normativa igiene alimenti · D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — art. 37 formazione lavoratori
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Due obblighi distinti: HACCP e formazione SSL
Il lavoratore somministrato impiegato nel settore alimentare — ristorazione, grande distribuzione, produzione alimentare industriale, catering — è soggetto contemporaneamente a due obblighi formativi con basi normative distinte. La formazione SSL (formazione generale 4 ore + formazione specifica) si fonda sul D.Lgs 81/08 art. 37 e sull'Accordo SR Rep. 78/CSR del 17/04/2025. La formazione HACCP (igiene degli alimenti per gli alimentaristi) si fonda sul Reg. CE n. 852/2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari, recepito in Italia dal D.Lgs 6 novembre 2007 n. 193.
I due percorsi non si sostituiscono a vicenda e non possono essere compressi in un unico corso omnicomprensivo senza rispettare i requisiti specifici di ciascuno: la formazione SSL produce un attestato SSL valido ai sensi del D.Lgs 81/08; la formazione HACCP produce un attestato (libretto sanitario o equivalente) valido ai sensi della normativa regionale di igiene alimentare applicabile. La distinzione è fondamentale per la documentazione e per la risposta alle verifiche ispettive delle ASL e dell'INL.
Le aziende alimentari più strutturate erogano entrambi i percorsi in modo integrato, ottimizzando i tempi di inserimento del lavoratore somministrato. Tuttavia, anche in questo caso, i due percorsi devono essere documentati separatamente, con attestati distinti e registri di presenza separati o chiaramente distinguibili.
Chi eroga la formazione HACCP al somministrato
La formazione HACCP per gli operatori del settore alimentare (OSA) è in capo all'operatore del settore alimentare stesso — cioè all'impresa utilizzatrice, che gestisce l'attività alimentare e ha la responsabilità del piano di autocontrollo HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004. L'obbligo non è del somministratore (agenzia), che non è titolare dell'attività alimentare e non gestisce il piano di autocontrollo: l'agenzia non ha titolo per certificare che il lavoratore conosce le procedure HACCP specifiche dell'impresa utilizzatrice.
In pratica, l'impresa alimentare utilizzatrice deve provvedere — a proprie spese — alla formazione HACCP del somministrato prima che inizi a manipolare alimenti o a operare in zone a contatto con alimenti. Questa formazione non è trasferibile: un attestato HACCP rilasciato per un precedente posto di lavoro in un'altra regione potrebbe non essere valido nell'impresa corrente, sia per differenze normative regionali sia per differenze nei piani di autocontrollo.
Alcune agenzie per il lavoro inseriscono clausole nei contratti commerciali di somministrazione per esonerare l'utilizzatore dal costo della formazione HACCP, addossandolo all'agenzia dietro corrispettivo. Questa soluzione è contrattualmente possibile, ma richiede che l'ente formatore sia in grado di erogare una formazione HACCP conforme alla normativa della regione di destinazione e al piano di autocontrollo specifico dell'impresa alimentare, il che in molti casi è di difficile realizzazione senza un'integrazione con l'OSA.
Validità regionale dell'attestato HACCP e problemi di mobilità
La disciplina HACCP per gli alimentaristi è rimessa alle singole Regioni e Province autonome sulla cornice del Reg. CE 852/2004. Ogni Regione ha adottato le proprie linee guida, che differiscono per: durata minima del corso (da 4 a 16 ore a seconda del livello di rischio della mansione), contenuti obbligatori, periodicità dell'aggiornamento (da 2 a 5 anni), requisiti del soggetto formatore (ente accreditato dalla Regione o ASL locale). Un attestato valido in Lombardia potrebbe non essere riconosciuto dal punto di vista formale in Calabria.
Per i lavoratori somministrati con alta mobilità territoriale — impiegati da agenzie che operano a livello nazionale e inviati in utilizzatori in regioni diverse — questa frammentazione normativa è un problema operativo rilevante. La soluzione più prudente è quella di effettuare la formazione HACCP direttamente presso l'utilizzatore o con un ente accreditato nella regione di destinazione, prima dell'avvio della mansione alimentare.
Quando il somministrato ha già un attestato HACCP valido per la regione dell'utilizzatore e il livello di rischio della mansione è compatibile, l'impresa alimentare può in genere riconoscere l'attestato preesistente senza dover erogare un nuovo corso. In tal caso è opportuno verificare la corrispondenza tra le procedure HACCP specifiche dell'azienda e quelle coperte dalla formazione precedente, integrando con un briefing operativo se necessario.
HACCP e somministrazione nei settori della ristorazione e della GDO
I settori della ristorazione (ATECO 56) e della grande distribuzione organizzata con reparti freschi (ATECO 47.11, 47.22, 47.81) sono tra quelli che ricorrono maggiormente alla somministrazione di lavoro per coprire picchi stagionali e turnover. In questi contesti, la formazione HACCP del personale somministrato è una necessità quotidiana: un addetto al banco gastronomia o un cuoco interinale deve avere la formazione in ordine dal primo giorno di lavoro.
Le imprese della ristorazione e della GDO più organizzate hanno sviluppato procedure interne di onboarding rapido che includono, il primo giorno di lavoro del somministrato, un briefing sui punti critici del piano HACCP, la consegna della procedura di autocontrollo specifica per la mansione, la verifica e l'archiviazione dell'attestato HACCP. Questa procedura non sostituisce la formazione formale, ma la integra e la rende operativa nel contesto specifico.
La mancanza di formazione HACCP in un lavoratore somministrato addetto alla manipolazione di alimenti è una violazione che l'ASL rileva in sede di ispezione con sanzioni amministrative a carico dell'impresa alimentare (OSA), indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia somministrato o dipendente diretto. L'essere «solo un interinale» non costituisce esimento dall'obbligo: il responsabile è l'operatore del settore alimentare che lo ha adibito alla mansione senza verificare la formazione.
Integrazione tra formazione SSL e HACCP: come ottimizzare
Un'ottimizzazione possibile, quando l'ente formatore è attrezzato, è quella di erogare la formazione SSL e la formazione HACCP in sessioni consecutive nella stessa giornata, riducendo il tempo complessivo sottratto all'operatività del lavoratore. I due percorsi rimangono distinti e documentati separatamente, ma possono essere erogati nello stesso contesto organizzativo. Alcune Regioni consentono una certa integrazione dei contenuti comuni (ad esempio, nozioni di primo soccorso alimentare o gestione delle emergenze) purché i requisiti di entrambi i percorsi siano pienamente soddisfatti.
Per le agenzie che inviano volumi significativi di lavoratori in imprese alimentari, vale la pena valutare accordi con enti formativi in grado di erogare entrambi i percorsi e di produrre la documentazione conforme a entrambe le normative. Questo riduce i costi di coordinamento e accelera l'inserimento operativo del somministrato, che è uno degli indicatori di qualità del servizio più apprezzati dagli utilizzatori nel settore alimentare.
La sorveglianza sanitaria, che nel settore alimentare può includere accertamenti specifici legati al rischio biologico (es. controllo batteriologico per portatori sani), è un terzo livello di obbligo distinto da SSL e HACCP, sempre a carico dell'utilizzatore. L'interazione tra questi tre livelli — SSL, HACCP, sorveglianza sanitaria — nella gestione di un lavoratore somministrato in un'impresa alimentare richiede un processo di onboarding strutturato e documentato, che le agenzie più professionali rendono parte integrante del contratto di somministrazione.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Regolamento CE 852/2004 del Parlamento Europeo — igiene prodotti alimentari (eur-lex.europa.eu)
- D.Lgs 6 novembre 2007 n. 193 — recepimento normativa igiene alimenti (normattiva.it)
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — art. 37 formazione lavoratori (normattiva.it)
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