- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1220 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — art. 43 squadre di emergenza · DM 15 luglio 2003 n. 388 — primo soccorso aziendale
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Le squadre di emergenza e i lavoratori somministrati
L'art. 43 D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro — nella somministrazione: all'utilizzatore — di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. I lavoratori somministrati possono essere designati come addetti alle squadre di emergenza, con tutti gli obblighi formativi che ne conseguono.
La designazione di un interinale nella squadra di emergenza non è obbligatoria, ma può essere necessaria in funzione della composizione della forza lavoro dell'utilizzatore: se il sito è composto prevalentemente di somministrati (es. un magazzino logistico con alto turnover), non includerli nelle squadre significherebbe che le squadre stesse hanno una composizione instabile e potenzialmente insufficiente. L'utilizzatore deve valutare caso per caso, tenendo conto della durata della missione e dell'effettiva disponibilità del lavoratore per le attività di emergenza.
Quando un lavoratore somministrato viene designato come addetto alla squadra antincendio o di primo soccorso, l'utilizzatore deve provvedere alla sua formazione specifica prima che la designazione diventi operativa. Non è possibile designare un lavoratore per le emergenze senza averlo prima formato adeguatamente: la designazione formale senza formazione è una violazione doppiamente grave in caso di incidente.
Formazione antincendio: livelli e contenuti minimi
La formazione antincendio per gli addetti alla squadra è regolata dal D.Lgs 81/08 art. 37, dal DM 10 marzo 1998 (criteri di sicurezza antincendio) e, per la parte aggiornata, dal DM 3 settembre 2021 (Codice di prevenzione incendi) e dalla circolare applicativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I livelli formativi si articolano in: rischio basso (4 ore, nessuna prova pratica obbligatoria), rischio medio (8 ore con prova pratica), rischio alto (16 ore con prova pratica e idoneità finale).
Il livello di rischio incendio del sito è determinato dall'utilizzatore nella propria valutazione del rischio incendio (ex DM 10/03/1998 o DM 03/09/2021 per le attività soggette ai controlli dei VVFF). Per i lavoratori somministrati designati come addetti antincendio, si applica il livello corrispondente al sito dell'utilizzatore. L'agenzia non eroga la formazione antincendio: non è titolare del sito e non conosce i rischi specifici degli impianti, dei depositi, dei materiali combustibili presenti.
Il corso antincendio produce un attestato nominativo con validità triennale: alla scadenza è previsto un aggiornamento. Se un lavoratore somministrato lascia la missione prima della scadenza triennale e viene inviato in un nuovo utilizzatore con lo stesso livello di rischio incendio, l'attestato è generalmente riconoscibile per il periodo residuo di validità. Questo può essere un elemento di valore per l'agenzia, che può proporre all'utilizzatore somministrati già in possesso delle abilitazioni antincendio richieste.
Primo soccorso: gruppi A, B e C e designazione degli addetti
La formazione degli addetti al primo soccorso aziendale è regolata dal DM 15 luglio 2003 n. 388, che classifica le imprese in tre gruppi (A, B, C) in base al settore ATECO, al numero di dipendenti e al livello di rischio. Il Gruppo A comprende le imprese industriali ad alto rischio e quelle con oltre 5 lavoratori in certi settori; il Gruppo B le imprese da 3 a 5 dipendenti non nel gruppo A; il Gruppo C le imprese fino a 2 dipendenti o quelle a basso rischio.
Per ogni gruppo sono previsti percorsi formativi di durata diversa: Gruppo A — 16 ore con aggiornamento triennale 6 ore; Gruppo B e C — 12 ore con aggiornamento triennale 4 ore. L'addetto al primo soccorso deve essere designato per iscritto dal datore di lavoro dell'utilizzatore, previa valutazione della sua idoneità fisica e della compatibilità con la mansione. I lavoratori somministrati possono essere designati come addetti al primo soccorso con le stesse regole dei dipendenti diretti.
L'attestato di addetto al primo soccorso rilasciato al termine del corso ha validità triennale e deve essere aggiornato con il corso di aggiornamento previsto per il gruppo di appartenenza. Se un interinale in possesso dell'attestato viene inviato in un nuovo utilizzatore appartenente allo stesso gruppo, l'attestato è riconoscibile per il periodo residuo di validità. L'utilizzatore deve comunque integrare la formazione con la parte specifica sui rischi del proprio sito e sui protocolli interni di gestione dell'emergenza medica.
Gestione operativa delle squadre miste somministrati/dipendenti
In un'impresa che utilizza contemporaneamente dipendenti diretti e lavoratori somministrati, la squadra di emergenza è spesso una squadra mista. Questa configurazione richiede che tutti i componenti — indipendentemente dalla natura del loro rapporto di lavoro — abbiano la stessa formazione, la stessa conoscenza delle procedure e gli stessi attestati. L'utilizzatore deve garantire che la formazione antincendio e di primo soccorso degli addetti somministrati sia equivalente a quella dei dipendenti diretti.
Un problema operativo frequente è quello della sostituzione: quando un interinale che è componente della squadra di emergenza termina la missione, l'utilizzatore deve individuare rapidamente un sostituto adeguatamente formato. Se il sostituto è un nuovo somministrato non ancora formato, c'è un periodo di copertura insufficiente della squadra. La soluzione è anticipare la formazione del sostituto prima della fine della missione del componente uscente, o mantenere sempre un numero di addetti formate superiore al minimo richiesto.
Le esercitazioni antincendio obbligatorie ex art. 36 D.Lgs 81/08 (almeno una all'anno per le imprese soggette) devono coinvolgere tutti i lavoratori presenti nel sito al momento dell'esercitazione, compresi i somministrati. La partecipazione alle esercitazioni è parte integrante della formazione pratica e deve essere documentata nel piano di emergenza aggiornato. Un interinale che ha partecipato all'esercitazione ha maggiore consapevolezza operativa delle procedure anche se non è designato come addetto alla squadra.
Documentazione e responsabilità dell'utilizzatore
L'utilizzatore che designa un lavoratore somministrato come addetto alla squadra antincendio o di primo soccorso deve: redigere la designazione scritta, erogare o verificare la formazione richiesta prima della designazione operativa, conservare copia dell'attestato nel fascicolo del lavoratore, inserire il lavoratore nel piano di emergenza interno, comunicare la designazione al RSPP e all'RLS. Tutta questa documentazione deve essere aggiornata ogni volta che la squadra cambia composizione.
Il somministratore (agenzia) deve essere informato della designazione e ricevere copia dell'attestato antincendio o di primo soccorso rilasciato all'interinale durante la missione: questo attestato è un'informazione rilevante per il fascicolo del lavoratore e per le missioni future. Un interinale con attestato antincendio valido può essere proposto a nuovi utilizzatori come candidato già qualificato per la squadra di emergenza, aumentando il valore del profilo.
La mancata formazione degli addetti alla squadra di emergenza designati — compresi i somministrati — è sanzionata dall'art. 55 D.Lgs 81/08 e, in caso di incendio o di emergenza medica non gestita adeguatamente per colpa di un addetto non formato, apre a responsabilità penali gravi a carico del datore di lavoro dell'utilizzatore. Non è prevista alcuna deroga per i lavoratori somministrati: la designazione crea l'obbligo formativo in modo automatico.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — art. 43 squadre di emergenza (normattiva.it)
- DM 15 luglio 2003 n. 388 — primo soccorso aziendale (normattiva.it)
Fonti
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