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Sicurezza per settore

Sicurezza sul lavoro in studi dentistici e fisioterapia: guida pratica

Studi dentistici e centri di fisioterapia combinano rischio biologico da contatto diretto con i pazienti, rischio chimico da materiali e disinfettanti, e rischio ergonomico da posture mantenute: ecco gli obblighi e i corsi.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 30 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
30 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
30 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1292 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo X e Titolo VIII · INAIL – Rischio biologico in odontoiatria

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2026

Il profilo di rischio dello studio dentistico

Lo studio odontoiatrico è uno degli ambienti lavorativi con maggiore concentrazione di rischi biologici nel comparto della sanità privata: il contatto diretto con sangue, saliva e secreti delle vie respiratorie dei pazienti è inevitabile durante le procedure operative. Il rischio biologico derivante dall'esposizione a virus (HBV, HCV, HIV, SARS-CoV-2) e batteri è classificato in Gruppo 2 o Gruppo 3 a seconda dell'agente considerato, e impone l'applicazione del Titolo X del D.Lgs. 81/08 con il massimo rigore.

A questo si sommano: il rischio chimico da amalgama (mercurio), acidi per incisione dello smalto, materiali da impronta (alginate, siliconi per condensazione), resine fotopolimerizzabili e disinfettanti ad alto livello; il rischio da radiazioni ionizzanti per le apparecchiature radiologiche endorali e per gli ortopantomografi; il rischio ergonomico per le posture del dentista (spesso curvo sul paziente per periodi prolungati) e del personale di assistenza; il rischio da aerosol generati dalle turbine, che disperdono nell'aria particelle contaminate.

Prevenzione del rischio biologico in odontoiatria

Le Precauzioni Standard — mutuate dalle linee guida internazionali e recepite nella prassi odontoiatrica — costituiscono il primo livello di prevenzione: trattare ogni paziente come potenzialmente infettivo, indipendentemente dall'anamnesi. Concretamente, questo significa: guanti monouso per ogni paziente, mascherine FFP2 o chirurgiche con visiera durante le procedure che generano aerosol, camici monouso o lavabili a temperatura elevata, occhiali protettivi per il paziente e per l'operatore, sterilizzazione in autoclave di tutti gli strumenti riutilizzabili dopo ogni paziente.

La sterilizzazione degli strumenti deve seguire procedure validate e documentate. Il ciclo di autoclave va registrato con i parametri di temperatura e pressione; i pacchetti sterilizzati devono riportare la data di sterilizzazione e la data di scadenza. Il personale addetto alla sterilizzazione va formato specificamente su queste procedure e deve conoscere la differenza tra disinfezione e sterilizzazione, non equivalenti ai fini della prevenzione.

Rischio chimico nello studio odontoiatrico

Il mercurio presente nell'amalgama dentale, sebbene in progressivo abbandono a seguito del Regolamento UE 2017/852 sulle restrizioni all'uso del mercurio (con divieto per nuovi trattamenti nei bambini sotto i 15 anni e nelle donne in gravidanza o allattamento dal 2018), è ancora presente come materiale da rimozione. Il personale esposto alla rimozione di otturazioni in amalgama deve essere protetto con aspirazione ad alto volume, diga di gomma, mascherina FFP3 e, dove necessario, misurazione ambientale del vapore di mercurio.

I disinfettanti di alto livello come l'acido peracetico e l'ipoclorito di sodio concentrato richiedono DPI specifici (guanti in nitrile spessi, occhiali protettivi) e procedure di stoccaggio separate dai farmaci e dai materiali a contatto con i pazienti. Le schede di sicurezza (SDS) devono essere facilmente accessibili al personale e parte integrante del DVR. La valutazione del rischio chimico deve essere aggiornata ogni volta che viene introdotto un nuovo prodotto.

Rischi specifici della fisioterapia e della riabilitazione

Gli studi di fisioterapia e riabilitazione presentano un profilo di rischio parzialmente diverso da quello degli studi medici. Il rischio biologico esiste ma è generalmente inferiore a quello odontoiatrico; il rischio ergonomico e da movimentazione manuale dei pazienti è invece il principale fattore di rischio per i fisioterapisti. Le manovre terapeutiche, la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti, le tecniche manuali ripetute per molte ore al giorno espongono i fisioterapisti a un rischio elevato di disturbi muscolo-scheletrici a carico del rachide e degli arti superiori.

La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti si effettua con il metodo MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati), adattato al contesto ambulatoriale. Le misure preventive comprendono: ausili per il trasferimento dei pazienti (cinture ergonomiche, sollevatori), formazione specifica sulle tecniche di mobilizzazione a basso rischio, rotazione dei compiti, pause attive e, ove necessario, sorveglianza sanitaria mirata ai disturbi muscolo-scheletrici. Le apparecchiature di fisioterapia che emettono radiazioni non ionizzanti (laser, ultrasuoni terapeutici, diatermia) richiedono una valutazione del rischio fisico ai sensi del Titolo VIII Capo IV e Capo V del D.Lgs. 81/08.

DPI e dispositivi medici: distinzione fondamentale

In un contesto sanitario è fondamentale distinguere tra Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai sensi del Regolamento UE 2016/425 — guanti da esame, mascherine FFP2/FFP3, occhiali protettivi, visiere, camici — e Dispositivi Medici ai sensi del Regolamento UE 2017/745 — guanti sterili per procedure invasive, mascherine chirurgiche destinate al paziente. Le due categorie hanno percorsi di certificazione e requisiti distinti e non sono intercambiabili.

Il datore di lavoro deve selezionare i DPI corretti in base alla valutazione dei rischi, assicurarsi che siano marcati CE con la categoria appropriata (categoria III per i rischi biologici gravi), fornirli gratuitamente ai lavoratori e documentare la consegna. I DPI monouso vanno sostituiti dopo ogni utilizzo; quelli riutilizzabili vanno sottoposti a manutenzione periodica. L'addestramento all'uso dei DPI — previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 81/08 — è un obbligo autonomo rispetto alla sola formazione in aula.

Formazione obbligatoria: ATECO Q e DM 02/09/2021

Studi dentistici e centri di fisioterapia rientrano nel macrosettore ATECO Q (Sanità e assistenza sociale). L'Accordo SR Rep. n. 78/CSR del 17 aprile 2025 prevede per questo macrosettore una formazione specifica di 8 ore (oltre alle 4 di formazione generale), con aggiornamento quinquennale. I contenuti devono coprire i rischi specifici della mansione: per gli operatori delle pulizie che lavorano in ambulatorio, anche il rischio biologico e chimico deve essere affrontato nella formazione specifica.

Per gli addetti antincendio, il D.M. 02/09/2021 ha introdotto tre livelli di corso (Livello 1: 4 ore per rischio basso; Livello 2: 8 ore per rischio medio; Livello 3: 16 ore per rischio elevato). La classificazione del rischio incendio di uno studio dentistico o di un centro di fisioterapia dipende dalla presenza di materiali infiammabili, dalla superficie dei locali e dal numero di persone presenti: nella maggior parte dei casi rientra nel livello 1 o 2, ma la classificazione va effettuata nella valutazione dei rischi e non può essere assunta a priori.

Ergonomia e prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici

La prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici negli studi dentistici e nei centri di fisioterapia richiede un approccio integrato che combina la valutazione del rischio ergonomico, l'organizzazione del lavoro e la formazione. Per i dentisti, le posture asimmetriche mantenute durante le procedure operative comportano un rischio elevato di patologie cervicali e lombari: la scelta di sedile ergonomico, supporti per le braccia, illuminazione adeguata e organizzazione razionale del campo operatorio sono misure preventive essenziali.

Per i fisioterapisti, oltre alla valutazione con il metodo MAPO, è fondamentale la programmazione dei carichi di lavoro per evitare la concentrazione di trattamenti fisicamente intensi nella stessa sessione. La sorveglianza sanitaria periodica da parte del medico competente, con protocollo mirato ai disturbi muscolo-scheletrici, consente di identificare precocemente le condizioni a rischio e di adattare il giudizio di idoneità alla mansione prima che si verifichino danni strutturali.

Costruire il piano formativo con 123Formazione

Per uno studio dentistico o un centro di fisioterapia il piano formativo deve tenere insieme: formazione dei lavoratori per il macrosettore ATECO Q, addestramento specifico sui DPI e sulle procedure di sterilizzazione (per gli studi odontoiatrici), formazione sulla movimentazione manuale dei pazienti (per i fisioterapisti), corso antincendio per gli addetti designati, corso di primo soccorso e, ove presente personale che assume ruoli di coordinamento, formazione da preposto.

Con 123Formazione puoi attivare tutti i percorsi necessari in aula, in videoconferenza o in e-learning, con attestati validi in tutta Italia. Il nostro team tecnico può supportarti nell'individuare la combinazione di corsi corretta per la tua struttura e nel pianificare gli aggiornamenti nel tempo.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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