- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 15 min (3097 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico sulla sicurezza (Normattiva) · D.P.R. 177/2011 — Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento (Normattiva) · INAIL — Sicurezza nei settori utilities e gestione delle reti
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il settore utilities: caratteristiche e perimetro di rischio
Con il termine "utilities" si indica l’insieme dei gestori di servizi di rete essenziali: gli acquedotti e le società di gestione del ciclo idrico integrato (captazione, trattamento, distribuzione e fognatura), i distributori di gas naturale (reti di distribuzione locale, stazioni di riduzione della pressione, contatori), i gestori della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (linee AT, MT, BT, cabine di trasformazione, contatori). In Italia i principali operatori nazionali sono Terna per la trasmissione elettrica, i distributori del Gruppo Enel e altri per la distribuzione elettrica, e i numerosi distributori gas locali; nel settore idrico operano decine di gestori regionali e locali, come i vari acquedotti regionali.
Il comune denominatore di questi settori è la presenza di rischi gravi e spesso combinati: il rischio elettrico in alta, media e bassa tensione; il rischio di esplosione e incendio da gas; il lavoro in spazi confinati (pozzetti, serbatoi, vasche, gallerie, camerette di manovra); il lavoro in quota su tralicci, pali e strutture elevate; l’esposizione ad agenti chimici nella potabilizzazione dell’acqua (cloro gassoso, ipoclorito di sodio, ozono, polielettroliti). A questi si aggiungono i rischi trasversali: movimentazione manuale di carichi pesanti, rumore, vibrazioni di attrezzature di scavo e compattazione, rischio biologico nell’esercizio fognario.
Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente a tutti i gestori di rete e alle imprese appaltatrici che lavorano per loro conto — che costituiscono una quota molto rilevante della manodopera effettivamente operante sul campo, per scavi, manutenzioni, allacciamenti e ispezioni. L’art. 26 del Testo Unico sull’affidamento dei lavori in appalto e il DUVRI hanno quindi un’importanza strategica in questo settore, dove la catena committente-appaltatore-subappaltatore è spesso lunga e i rischi da interferenza sono elevati.
Lavori in tensione e norma CEI 11-27: PES, PAV e PEI
La norma tecnica fondamentale per i lavori sugli impianti elettrici nel settore utilities è la CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici", recepita dal D.Lgs. 81/08 come riferimento obbligatorio per l’organizzazione dei lavori elettrici. La norma introduce tre qualifiche fondamentali: la PES (Persona Esperta), che ha la competenza tecnica e l’esperienza per svolgere o dirigere lavori elettrici in sicurezza; la PAV (Persona Avvertita), che ha ricevuto istruzioni adeguate e può svolgere lavori sotto la direzione di una PES; il PEI (Persona Idonea ai Lavori sotto Tensione), che ha ricevuto una formazione e un addestramento specifici e può eseguire lavori elettrici su impianti in tensione nel rispetto di precise procedure.
I lavori elettrici si distinguono in tre categorie in base allo stato dell’impianto: lavori fuori tensione (l’impianto è de-energizzato, messo a terra e sbarrato), lavori in prossimità (l’operatore lavora nelle vicinanze di parti in tensione, rispettando le distanze di sicurezza) e lavori sotto tensione (LsT, l’operatore interviene su parti in tensione con metodi e attrezzature specifici). I lavori sotto tensione sono consentiti solo a PEI certificati, con attrezzature omologate, secondo procedure codificate e in condizioni di sicurezza controllate. Nel settore utilities, i LsT sono praticati principalmente sulle reti di distribuzione MT e BT per ridurre le interruzioni di servizio ai clienti.
La formazione per l’ottenimento delle qualifiche PES e PAV non è standardizzata a livello normativo come i corsi abilitativi dell’Accordo Stato-Regioni, ma è definita internamente dalle aziende e dall’interpretazione tecnica della norma CEI 11-27: comprende la conoscenza dei rischi elettrici, delle procedure di lavoro in sicurezza, dell’uso dei DPI isolanti (guanti, tappeti, aste telescopiche), dei sistemi di messa a terra e degli strumenti di verifica dell’assenza di tensione. Per i PEI, la formazione e l’addestramento devono essere certificati da enti accreditati. Le aziende del settore — Terna, Enel, distributori gas — hanno sviluppato nel tempo sistemi formativi interni strutturati, ma devono in ogni caso assicurare la conformità al D.Lgs. 81/08 e alla CEI 11-27.
Spazi confinati nel settore utilities: il D.P.R. 177/2011
Gli spazi confinati e gli ambienti sospetti di inquinamento sono una delle categorie di rischio più gravi e più frequenti nel settore utilities. Pozzetti di ispezione, camerette di manovra valvole, serbatoi d’acqua, vasche di trattamento, tubazioni di grande diametro, gallerie tecniche, cisterne di carburante delle cabine elettriche: sono tutti spazi che possono contenere atmosfere carenti di ossigeno (per consumo biologico o per spostamento da parte di gas), gas tossici (H₂S nelle fognature, CO nelle reti gas), atmosfere esplosive (metano, vapori di solventi) o sostanze chimiche pericolose. In questi ambienti, un lavoratore che perde conoscenza non può uscire autonomamente ed è esposto al rischio di morte.
Il D.P.R. 177/2011 "Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati" stabilisce i requisiti minimi per le aziende che eseguono questi lavori: l’impresa deve dimostrare di avere esperienza nel settore, di disporre di personale formato (almeno il 30% con esperienza di tre anni, per le imprese che subappaltano) e di adottare procedure di lavoro sicure. Prima dell’ingresso in uno spazio confinato, devono essere effettuate le misurazioni atmosferiche, il responsabile dell’impresa deve essere presente o raggiungibile, e almeno un addetto deve rimanere all’esterno in funzione di sorveglianza e soccorso. Il lavoro in solitario in spazi confinati è vietato.
La formazione specifica per i lavori in spazi confinati — basata sul D.P.R. 177/2011 e sulle norme UNI EN 14738 e UNI EN 13779 di riferimento — deve comprendere: il riconoscimento degli spazi confinati e l’individuazione dei rischi presenti, l’uso dei rilevatori multigas (O₂, CO, H₂S, CH₄), l’uso dei DPI per gli spazi confinati (imbracature, autorespiratori, linee vita), le procedure di emergenza e di recupero del lavoratore incapacitato, le comunicazioni in spazio confinato. Per i gestori del ciclo idrico integrato e delle reti gas, la formazione specifica per gli spazi confinati è tra le più critiche dell’intero piano formativo aziendale.
Rischio esplosione e incendio nel settore gas
Le reti di distribuzione del gas naturale (metano) costituiscono un sistema potenzialmente in pressione e soggetto al rischio di perdite e, in caso di accumulo in ambienti chiusi o in trincee, di esplosione. Le operazioni di allacciamento, di sostituzione di contatori, di ispezione e di manutenzione delle reti comportano il rischio di dispersione di gas in concentrazioni esplosive, con sorgenti di innesco potenzialmente presenti (attrezzi, scariche elettrostatiche, apparecchiature elettriche non adatte alla zona). Il Titolo XI del D.Lgs. 81/08 sulle ATEX (atmosfere esplosive) si applica ai luoghi dove può formarsi un’atmosfera esplosiva da gas: la classificazione delle zone, il documento sulla protezione contro le esplosioni e la formazione degli addetti sono obbligatori.
Gli interventi di scavo per la posa o la riparazione delle tubazioni del gas richiedono la verifica preliminare della presenza di altri sottoservizi (cavi elettrici, altre tubazioni), la sorveglianza continua dell’atmosfera nella trincea con rilevatori di gas portatili, la ventilazione forzata se necessaria, e il rispetto delle procedure di bonifica prima di qualsiasi intervento su una tubazione potenzialmente interessata da residui di gas. In caso di dispersione rilevante o di odore di gas non riconducibile a cause trascurabili, i lavoratori devono seguire le procedure di emergenza predefinite: allontanamento della zona, segnalazione alla centrale operativa, interdizione dell’area, contatto con i Vigili del Fuoco.
Le stazioni di riduzione della pressione del gas, le cabine di misura e le reti ad alta e media pressione sono soggette anche alle disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Direttiva Seveso III, recepimento italiano) quando le quantità di gas in pressione superano le soglie di rilevanza. In questi casi, l’azienda deve redigere il rapporto di sicurezza o la notifica e deve sottoporre gli impianti a ispezione da parte dell’autorità competente (ISPRA, ARPA). La sicurezza dei lavoratori in questi impianti si intreccia con quella della sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante.
Rischi chimici nella potabilizzazione e nel ciclo idrico
Il trattamento dell’acqua potabile comporta l’uso di agenti chimici che, pur essendo essenziali per garantire la sicurezza microbiologica dell’acqua distribuita, costituiscono un rischio per i lavoratori addetti all’impianto. Il cloro gassoso, utilizzato per la disinfezione nei grandi impianti di potabilizzazione, è un gas tossico molto pericoloso: in caso di perdita da un contenitore o da una valvola può raggiungere rapidamente concentrazioni pericolose per la vita nell’ambiente di lavoro. La valutazione del rischio deve prevedere misure di confinamento (sistemi a circuito chiuso), rilevatori automatici di cloro con allarme, DPI adeguati (autorespiratori autonomi), procedure di emergenza e formazione specifica per gli operatori.
L’ipoclorito di sodio (candeggina concentrata), l’ozono, l’acido cloridrico e i polielettroliti (flocculanti) usati nel trattamento sono anch’essi classificati come sostanze pericolose (Titolo IX del D.Lgs. 81/08, Regolamento CLP): le schede di sicurezza devono essere disponibili in impianto, i lavoratori devono essere formati sulla lettura e l’uso delle informazioni in esse contenute, e i DPI appropriati (guanti resistenti agli agenti chimici, occhiali o visiere, indumenti protettivi) devono essere forniti e correttamente indossati. Il rischio di sversamento in fase di travaso e di riempimento dei dosatori è tra i più frequenti e deve essere presidiato con vasche di contenimento, docce d’emergenza e lavaocchi.
Nel settore fognario, il rischio biologico (Titolo X del D.Lgs. 81/08) si aggiunge a quello chimico e da spazi confinati: i lavoratori che operano nelle reti fognarie, negli impianti di depurazione e nel trattamento dei fanghi sono esposti ad agenti biologici patogeni (batteri, virus, parassiti) presenti nelle acque reflue. Le misure di prevenzione comprendono i DPI idonei (guanti impermeabili, stivali, maschere FFP3 dove indicato), l’igiene rigorosa (docce, spogliatoi, divieto di consumare cibi), la sorveglianza sanitaria e le vaccinazioni consigliate (epatite A, epatite B, tetano). La formazione deve rendere gli addetti consapevoli delle vie di trasmissione e delle misure di protezione specifiche per il rischio biologico.
DVR, DUVRI e gestione dei subappalti: art. 26 D.Lgs. 81/08
Le aziende del settore utilities sono tra le più grandi committenti di lavori in appalto in Italia: la manutenzione delle reti, gli scavi per nuovi allacciamenti, la costruzione di nuovi impianti, le ispezioni di rete e le letture dei contatori sono spesso affidate a imprese esterne specializzate. Questo modello organizzativo impone una gestione rigorosa degli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08: il committente (gestore della rete) deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, fornire informazioni dettagliate sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro (anche quelli connessi agli impianti e alle reti), elaborare il DUVRI per coordinare la gestione dei rischi da interferenza e cooperare con l’appaltatore.
Il DUVRI nel settore utilities è uno strumento spesso complesso, perché le attività degli appaltatori si svolgono sulla stessa infrastruttura del committente (gli impianti, le reti, le stazioni), creando interferenze significative. Ad esempio, un appaltatore che esegue una riparazione su una tubazione del gas opera in un ambiente che rimane sotto la responsabilità gestionale del committente: la presenza di gas residuo, la pressione nella rete, lo stato degli impianti sono variabili che il committente conosce e deve comunicare. L’entità degli appalti nei grandi gestori di rete ha portato molti di essi a sviluppare sistemi di qualificazione dei fornitori che verificano, tra l’altro, il possesso delle formazioni obbligatorie e delle abilitazioni specifiche da parte dei lavoratori dell’appaltatore.
Per le imprese appaltatrici che operano nel settore utilities, il piano formativo dei lavoratori deve rispecchiare i rischi reali delle attività svolte: formazione di base (classe di rischio alta per le attività di cantiere e manutenzione reti), corsi abilitativi specifici (spazi confinati, lavori in quota, rischio elettrico PES/PAV, conduzione attrezzature), formazione antincendio di livello adeguato, primo soccorso, formazione dei preposti di cantiere. La documentazione di queste formazioni deve essere esibita al committente in sede di verifica, in quanto parte integrante della verifica dell’idoneità tecnico-professionale.
Lavori in quota e sicurezza su tralicci, pali e torri
I lavori in quota sono una componente significativa delle attività nel settore utilities, in particolare per la distribuzione e la trasmissione di energia elettrica: l’installazione, la manutenzione e l’ispezione di linee aeree, tralicci, pali e torri di trasformazione comportano lavori ad altezze considerevoli, spesso in condizioni meteorologiche avverse e in presenza di campi elettromagnetici. Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e il Titolo VIII (campi elettromagnetici) si applicano a queste attività. I lavoratori devono essere formati e addestrati sui sistemi anticaduta (imbracature, connettori, linee vita temporanee), sull’accesso a tralicci e strutture, sull’uso di DPI di terza categoria e sulle procedure di soccorso del lavoratore sospeso.
Terna, per la trasmissione elettrica nazionale, ha sviluppato sistemi di qualificazione interni delle imprese appaltatrici che includono la verifica della formazione specifica dei lavoratori per le attività su linee e impianti AT. I distributori elettrici applicano analoghi sistemi di qualificazione per i propri appaltatori. La formazione per i lavori in quota nel settore elettrico ha caratteristiche specifiche che la differenziano da quella edilizia: deve tenere conto della combinazione tra rischio di caduta e rischio elettrico, delle distanze di sicurezza dagli impianti in tensione e delle procedure specifiche per l’accesso a tralicci e palificazioni.
Formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria e piano formativo
La costruzione di un piano formativo completo per un’azienda del settore utilities richiede di mappare sistematicamente tutte le mansioni e i rischi associati, e di associare a ciascuna il corretto percorso formativo. Per gli operai di rete e i manutentori (le figure più numerose e più esposte), il percorso minimo comprende: formazione lavoratori rischio alto (16 ore, Accordo Stato-Regioni), formazione specifica per spazi confinati (D.P.R. 177/2011), qualifica PES/PAV per chi interviene su impianti elettrici (CEI 11-27), formazione ATEX per chi opera in zone con potenziale atmosfera esplosiva (gas, Titolo XI D.Lgs. 81/08), lavori in quota con addestramento anticaduta (per chi opera su strutture elevate), antincendio di livello medio o elevato, primo soccorso. Per i preposti di cantiere e di impianto è obbligatorio il corso preposti ex art. 37 D.Lgs. 81/08.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per molteplici esposizioni caratteristiche del settore: rischio chimico (agenti chimici nel trattamento acque), rischio biologico (settore idrico e fognario), campi elettromagnetici (personale che opera vicino a linee AT), vibrazioni (uso prolungato di attrezzature vibranti per scavi e compattazione), rumore, lavoro notturno e a turni per il personale di reperibilità e di centrale operativa. Il medico competente deve effettuare le visite con le periodicità previste e redigere i giudizi di idoneità alla mansione specifica, che devono essere conservati e trasmessi all’INAIL. La sorveglianza sanitaria non può essere omessa anche quando le aziende del settore hanno un basso tasso di infortuni: i rischi latenti (es. esposizione cumulata ad agenti chimici) emergono nel lungo periodo.
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Domande frequenti sulla sicurezza nel settore utilities
Cos’è la qualifica PES e chi deve ottenerla nel settore utilities? La PES (Persona Esperta) è la qualifica prevista dalla norma CEI 11-27 per i lavoratori che, in base alla propria formazione tecnica ed esperienza, sono in grado di svolgere o dirigere lavori sugli impianti elettrici in sicurezza. Nel settore utilities, devono avere la qualifica PES tutti i manutentori e gli operatori che intervengono su impianti elettrici in Media Tensione, Bassa Tensione o Alta Tensione: è una responsabilità del datore di lavoro nominare formalmente i PES e documentare la loro formazione e la loro esperienza.
Il D.P.R. 177/2011 si applica anche ai gestori pubblici degli acquedotti? Sì. Il D.P.R. 177/2011 si applica a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore. I gestori del ciclo idrico integrato — che operano in pozzetti, serbatoi, vasche di trattamento, camerette valvole e gallerie — devono rispettare integralmente le prescrizioni del D.P.R. 177/2011, sia per il personale interno sia per gli eventuali appaltatori.
Un’impresa appaltatrice che esegue scavi per la rete gas deve redigere un proprio DVR? Sì. Ogni datore di lavoro è tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) per i rischi a cui sono esposti i propri lavoratori, indipendentemente dal fatto che si operi su un cantiere del committente. Il DVR dell’appaltatore deve considerare i rischi specifici delle attività di scavo su reti gas (rischio esplosione, spazi confinati da trincea, rischi da interferenza con altri sottoservizi) e deve essere coordinato con il DUVRI del committente. La doppia documentazione non è una sovrapposizione inutile: il DVR riguarda i rischi della mansione, il DUVRI coordina i rischi da interferenza tra le diverse imprese presenti.
La formazione per i lavori in quota nel settore elettrico è diversa da quella edilizia? La formazione di base per i lavori in quota (basata sul Titolo IV del D.Lgs. 81/08) è comune a tutti i settori: deve coprire la valutazione del rischio di caduta, l’uso dei DPI anticaduta e le procedure di emergenza. Nel settore elettrico, però, la formazione deve integrare le specifiche del rischio elettrico: le distanze di sicurezza dagli impianti in tensione, le procedure di accesso a tralicci e palificazioni, e la combinazione tra rischio di caduta e rischio di contatto con linee in tensione. Questo rende la formazione per i lavori in quota nel settore utilities più articolata rispetto all’edilizia.
Quali vaccini sono consigliati per i lavoratori delle reti fognarie e degli impianti di depurazione? Il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, valuta e raccomanda le vaccinazioni appropriate per i lavoratori esposti a rischio biologico nel settore fognario e della depurazione. Le vaccinazioni tipicamente raccomandate includono epatite A, epatite B e tetano; in contesti specifici può essere valutata anche la vaccinazione contro il tifo. La vaccinazione è volontaria per i lavoratori, ma l’offerta da parte del datore di lavoro tramite il medico competente è un obbligo di prevenzione.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
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Riferimenti normativi
Fonti
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