- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 28 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 28 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 11 min (2148 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro · D.Lgs. 257/1992 — Attuazione della direttiva CEE n. 477 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto · DM 06/09/1994 — Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio amianto negli edifici · INAIL — Sicurezza nelle scuole · Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2026
Quadro normativo: il D.Lgs. 81/08 nelle istituzioni scolastiche
Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente alle istituzioni scolastiche pubbliche e private, senza eccezioni legate alla natura non commerciale dell’attività. L’art. 2, comma 1, lett. a) del Testo Unico include espressamente tra i lavoratori tutelati i soggetti ad essi equiparati, con un riferimento determinante per il settore scolastico: gli studenti che svolgono attività di laboratorio, di officina o di cantiere nell’ambito dei programmi scolastici sono equiparati a lavoratori per la durata di tali attività pratiche. Questo significa che il datore di lavoro scolastico deve applicare tutte le misure di prevenzione previste dalla legge anche nei confronti degli allievi.
Il quadro normativo specifico per le scuole si articola attorno a diversi provvedimenti: la Nota MIUR 3 agosto 2010, n. 1357, che ha fornito chiarimenti operativi sull’applicazione del D.Lgs. 81/08 nelle istituzioni scolastiche; il DPR 418/1995, che regola la gestione dei beni culturali e le misure di sicurezza antincendio nei luoghi di cultura, rilevante per le scuole ospitate in edifici di pregio; la Circolare MIUR 1 agosto 2012, che ha ribadito gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di valutazione dei rischi specifici per il personale esposto a videoterminal. L’insieme di queste disposizioni forma un corpus normativo che il Dirigente Scolastico deve conoscere e applicare.
Il Dirigente Scolastico come datore di lavoro
Nella scuola pubblica il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 è il Dirigente Scolastico (DS). Questa qualifica non dipende dalla proprietà dell’edificio scolastico (che resta in capo all’ente locale) ma dalla direzione dell’istituzione scolastica e dalla responsabilità organizzativa: il DS ha i poteri di spesa delegatigli e la gestione del personale, ed è quindi il soggetto su cui ricadono gli obblighi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08.
Tra gli obblighi non delegabili del Dirigente Scolastico come datore di lavoro vi sono: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la designazione degli addetti al primo soccorso e alla gestione dell’emergenza antincendio, e la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all’INAIL. Il DS può delegare alcune funzioni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08, ma la delega deve essere scritta, accettata e non riguarda mai gli obblighi non delegabili citati. In caso di infortunio o di ispezione, la responsabilità penale ricade in primo luogo sul DS che non abbia adempiuto ai propri obblighi.
Figure obbligatorie nella scuola: RSPP, RLS, addetti emergenza
Il sistema di prevenzione e protezione di un’istituzione scolastica richiede la presenza di figure obbligatorie, ciascuna con compiti definiti dal D.Lgs. 81/08. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) coordina le attività di prevenzione: può essere un soggetto esterno oppure un lavoratore interno adeguatamente formato, e in determinate condizioni il Dirigente Scolastico può svolgere direttamente tale ruolo previo completamento del percorso formativo previsto per il datore di lavoro RSPP.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto o designato dai lavoratori e partecipa alla valutazione dei rischi, riceve la documentazione, può accedere ai luoghi di lavoro e segnalare le carenze: ha diritto a una formazione iniziale di 32 ore e a un aggiornamento annuale. Le squadre di emergenza comprendono gli addetti antincendio (con formazione al livello appropriato rispetto alla classe di rischio incendio della scuola, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021) e gli addetti al primo soccorso (con corso del gruppo A o B secondo le caratteristiche dell’istituto). Nelle scuole con più sedi occorre verificare che tutte le sedi abbiano il presidio sufficiente di addetti formati.
La valutazione dei rischi nelle scuole: contenuti specifici del DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi di un’istituzione scolastica deve censire tutti i rischi presenti nell’edificio e nelle attività svolte, con un’attenzione particolare alle caratteristiche spesso eterogenee del patrimonio edilizio scolastico italiano. I rischi da valutare obbligatoriamente includono: la presenza di amianto negli edifici costruiti prima del 1992, l’uso di videoterminali e lavagne interattive multimediali (LIM) da parte del personale docente e amministrativo, i rischi specifici dei laboratori chimici, fisici e biologici (negli istituti tecnici e licei scientifici), i rischi delle palestre (cadute, attrezzature giniche), i rischi delle officine e dei laboratori di lavorazione presenti negli istituti tecnici e professionali (rischio meccanico, rumore, polveri).
Il DVR scolastico deve inoltre considerare i rischi da interferenze quando nell’edificio operano imprese esterne (pulizie, manutenzione, mense): in questo caso va redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. La partecipazione dell’RLS alla fase di valutazione è non solo raccomandata ma parte integrante del processo: il D.Lgs. 81/08 prevede che il DS consulti preventivamente l’RLS e ne tenga conto nelle decisioni. Il DVR va aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni (nuovi laboratori, ristrutturazioni, nuove tecnologie didattiche) e in ogni caso revisione periodica.
Formazione obbligatoria del personale scolastico
La formazione sulla sicurezza nel settore scolastico segue le regole generali dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (ora aggiornato dall’Accordo del 17 aprile 2025), con durate differenziate per livello di rischio. Il personale amministrativo (segreteria, uffici) svolge il percorso da 8 ore totali (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica per il rischio basso), in linea con il codice ATECO del settore istruzione classificato nella fascia a rischio basso per le attività puramente amministrative.
Il personale tecnico, gli insegnanti di laboratorio e il personale ATA addetto alle attività di manutenzione, pulizia straordinaria di ambienti a rischio o assistenza in laboratorio svolgono percorsi più lunghi: 12 o 16 ore complessive a seconda dei rischi specifici della mansione. Il Dirigente Scolastico che intende svolgere direttamente il ruolo di RSPP deve completare il percorso per datore di lavoro RSPP (da 16 a 48 ore in funzione del livello di rischio dell’istituto). L’RLS ha diritto a 32 ore di formazione iniziale e ad almeno 4 ore di aggiornamento annuale. Gli addetti al primo soccorso e gli addetti antincendio completano i rispettivi percorsi come previsto dal D.M. 388/2003 e dal D.M. 2 settembre 2021.
Amianto nelle scuole: obblighi di controllo e Piano di manutenzione
Molti edifici scolastici italiani costruiti prima del 1992 possono contenere materiali in cemento-amianto o in amianto friabile: coperture in eternit, coibentazioni di tubazioni, pavimenti in vinile-amianto, controsoffitti. Il D.Lgs. 257/1992 ha vietato la produzione e la commercializzazione dell’amianto in Italia; il DM 06/09/1994 ha stabilito le linee guida per i piani di controllo e manutenzione dell’amianto negli edifici. Il D.Lgs. 81/08, agli artt. 248-260 (Titolo IX, Capo III), disciplina le misure di protezione per i lavoratori esposti ad amianto.
L’ente locale proprietario dell’edificio è responsabile della mappatura e della bonifica dell’amianto; il Dirigente Scolastico ha invece l’obbligo di attivarsi per conoscere la situazione dell’edificio che ospita la scuola e di adottare le misure precauzionali nel caso in cui sia accertata la presenza di materiali contenenti amianto in buone condizioni (che non vanno rimossi ma monitorati tramite il Piano di Controllo e Manutenzione dell’Amianto, PCMA). Il PCMA definisce la periodicità delle ispezioni visive, le modalità di registrazione dello stato di conservazione e le procedure di intervento in caso di deterioramento. I lavoratori che operano in edifici con amianto censito devono essere informati della sua presenza e delle precauzioni da adottare.
Sorveglianza sanitaria nelle scuole: quando è obbligatoria
La sorveglianza sanitaria nelle scuole non è generalizzata: l’art. 41 del D.Lgs. 81/08 la richiede soltanto in presenza di specifici rischi che la legge indica come presupposto. Per il personale scolastico, i casi in cui scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria sono principalmente due: l’esposizione a videoterminali per più di 20 ore settimanali (art. 176 D.Lgs. 81/08), che riguarda tipicamente il personale di segreteria e, in certi casi, i docenti che utilizzano abitualmente LIM e PC; l’esposizione ad agenti biologici negli istituti con laboratori di microbiologia, biotecnologie o scienze (Titolo X D.Lgs. 81/08).
Negli istituti tecnici e professionali con laboratori che impiegano agenti chimici pericolosi, la sorveglianza sanitaria riguarda anche il personale docente e tecnico di laboratorio esposto. La nomina del Medico Competente è obbligatoria nei casi in cui la sorveglianza sanitaria sia prescritta: il MC effettua le visite preventive prima dell’adibizione al rischio e le visite periodiche con la frequenza stabilita. Dove la sorveglianza non è obbligatoria, il DS può comunque istituire la visita medica volontaria, ma non può sostituire la sorveglianza prevista dalla legge con controlli non qualificati.
Gli studenti come lavoratori equiparati: obblighi e DPI in laboratorio
L’equiparazione degli studenti ai lavoratori, prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08, produce obblighi concreti per il Dirigente Scolastico. Durante le attività pratiche di laboratorio, officina, cantiere o campo (per gli istituti agrari) lo studente è a tutti gli effetti equiparato a un lavoratore e ha diritto alla stessa protezione: valutazione del rischio che include l’attività svolta dagli studenti, fornitura gratuita dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati al rischio dell’esercitazione (camici, occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche dove necessario), informazione e formazione preventiva sull’uso sicuro delle attrezzature e sui rischi presenti.
La responsabilità della tutela degli studenti equiparati ricade sul Dirigente Scolastico come datore di lavoro e, in via pratica, sull’insegnante tecnico-pratico che dirige l’esercitazione: quest’ultimo assume di fatto il ruolo di preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ha l’obbligo di vigilare sull’applicazione delle misure di sicurezza da parte degli allievi, di interrompere l’esercitazione in caso di pericolo e di non consentire l’accesso al laboratorio a studenti privi dei DPI prescritti. L’omessa fornitura di DPI o l’omessa formazione degli studenti espone il DS a responsabilità penale ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Sicurezza nei laboratori degli istituti tecnici e professionali
I laboratori degli istituti tecnici e professionali sono gli ambienti a maggior complessità di gestione della sicurezza nel settore scolastico. A seconda dell’indirizzo, possono essere presenti rischi coperti da diversi titoli del D.Lgs. 81/08: il Titolo III (uso delle attrezzature di lavoro) per i laboratori di meccanica, elettrotecnica, falegnameria e produzione; il Titolo VIII (agenti fisici) per l’esposizione a rumore, vibrazioni e radiazioni nei laboratori tecnici; il Titolo IX (sostanze pericolose) per i laboratori di chimica, galvanica, verniciatura e lavorazione dei materiali; il Titolo IX, Capo II (agenti cancerogeni e mutageni) se sono presenti sostanze classificate come tali (alcuni solventi, fumi di saldatura, polveri di legno duro).
Per i laboratori con agenti chimici pericolosi è obbligatorio redigere la valutazione del rischio chimico specifica, che comprende l’elenco delle sostanze, le schede dati di sicurezza (SDS), la stima dell’esposizione degli allievi e degli insegnanti e le misure di prevenzione adottate (ventilazione, armadi di sicurezza, procedure operative). Il docente di laboratorio o il tecnico di laboratorio (ITIS) che utilizza sostanze chimiche nella didattica deve conoscere le SDS di ogni prodotto impiegato e non introdurre in laboratorio sostanze per le quali non sia stata effettuata la valutazione del rischio.
Sanzioni e responsabilità penale del Dirigente Scolastico
L’art. 55 del D.Lgs. 81/08 stabilisce le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente che violano le disposizioni del Testo Unico. Le violazioni più gravi — omessa valutazione dei rischi, mancata nomina dell’RSPP, omessa formazione dei lavoratori — sono punite con la pena dell’arresto (fino a sei mesi) o con l’ammenda, a seconda della specifica violazione. Per il Dirigente Scolastico la responsabilità penale non è diversa da quella di qualsiasi altro datore di lavoro: la qualifica pubblica non esime dall’applicazione delle norme di sicurezza.
In caso di infortunio a carico di un lavoratore o di uno studente equiparato, l’autorità giudiziaria valuta se l’evento fosse prevedibile e prevenibile con le misure obbligatorie: la mancanza del DVR, l’assenza di formazione documentata, la mancata fornitura di DPI o l’omessa sorveglianza sono elementi che aggravano sensibilmente la posizione del DS. La D.Lgs. 231/2001 può coinvolgere anche l’istituzione scolastica come persona giuridica qualora l’infortunio derivi da carenze organizzative strutturali. La condanna penale del DS può comportare anche l’interdizione dall’ufficio. Una gestione preventiva e documentata della sicurezza è quindi la migliore tutela, oltre che un obbligo di legge.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (normattiva.it)
- D.Lgs. 257/1992 — Attuazione della direttiva CEE n. 477 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto (normattiva.it)
- DM 06/09/1994 — Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio amianto negli edifici (normattiva.it)
- INAIL — Sicurezza nelle scuole (inail.it)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori) (gazzettaufficiale.it)
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