- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 2 luglio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 2 luglio 2026
- Tempo di lettura
- 16 min (3246 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) · Normattiva – D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 (Sicurezza lavoratori marittimi) · Normattiva – D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298 (Sicurezza pesca marittima) · INAIL – Settore pesca: rischi e prevenzione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2026
Inquadramento normativo: D.Lgs 81/08, D.Lgs 271/1999 e D.Lgs 298/1999
La sicurezza nei luoghi di lavoro marittimi è disciplinata da un sistema normativo stratificato che integra il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza) con due decreti legislativi specifici per l'ambiente nautico e della pesca. Il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 recepisce la Direttiva 93/103/CE e detta le misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca. Il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298 recepisce invece la Direttiva 93/103/CE per le navi da pesca e integra il precedente decreto con prescrizioni specifiche per le imbarcazioni da pesca di lunghezza uguale o superiore a 15 metri.
Il D.Lgs. 81/08 costituisce la cornice generale applicabile anche al settore: le disposizioni del Testo Unico si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato, incluso quello dei lavoratori imbarcati, salvo che i decreti speciali non prevedano discipline derogatorie o integrative. In pratica, i tre testi normativi operano in sinergia: il D.Lgs. 81/08 governa la valutazione dei rischi, la formazione, i DPI e la sorveglianza sanitaria; il D.Lgs. 271/1999 definisce le figure della sicurezza a bordo (armatore, comandante, medico di bordo) e i requisiti specifici degli ambienti marittimi; il D.Lgs. 298/1999 aggiunge prescrizioni sulle dotazioni di sicurezza, la stabilità e i dispositivi di emergenza sulle navi da pesca.
Il D.M. 13 marzo 2013, che ha aggiornato la classificazione delle attività produttive con i codici ATECO per la determinazione del rischio ai fini formativi, colloca la pesca marittima (A03.11), la pesca in acque dolci (A03.12) e l'acquacoltura marina e in acque dolci (A03.22) nel livello di rischio alto. Questa classificazione comporta obblighi formativi rafforzati per i lavoratori: la formazione specifica deve essere di 12 ore complessive (4 ore di formazione generale e 8 ore specifiche per il rischio alto), con aggiornamento quinquennale da 6 ore. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. n. 221/CSR) e i successivi aggiornamenti definiscono i contenuti minimi di questi percorsi.
Rischi specifici del settore pesca: annegamento, ipotermia, sovraccarico biomeccanico e rumore
Il rischio di annegamento è il più grave e caratterizzante del settore. L'art. 115 del D.Lgs. 81/08, relativo ai lavori in quota e in ambienti con rischio di caduta in acqua, stabilisce l'obbligo di adottare dispositivi di trattenuta o di arresto della caduta. Nel contesto marittimo, il rischio è amplificato dalla superficie instabile del ponte, dalla presenza di attrezzature scivolose bagnate di acqua di mare e di pesce, e dall'isolamento che può ritardare i soccorsi in caso di uomo a mare. I giubbotti di salvataggio e le imbracature di sicurezza non sono accessori facoltativi: sono DPI obbligatori ai sensi del D.Lgs. 271/1999 e la loro mancata fornitura o il mancato utilizzo configurano violazioni sanzionabili.
Il rischio da ipotermia e da microclima freddo rientra nel Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/08, dedicato all'esposizione ad agenti fisici, e nel D.Lgs. 271/1999 che impone requisiti minimi di protezione contro il freddo a bordo. I pescatori operano in condizioni di temperatura bassa — sia in mare aperto sia nelle celle frigorifere di bordo per la conservazione del pescato — con esposizione a vento e umidità per periodi prolungati. L'ipotermia può sopraggiungere anche a temperature dell'acqua di 15-18°C se il contatto è prolungato, un dato rilevante per l'eventualità di caduta in mare. La valutazione del rischio microclima deve considerare temperatura dell'aria, umidità, velocità dell'aria e temperatura radiante dei vari ambienti di bordo.
Il sovraccarico biomeccanico da movimentazione manuale dei carichi (MMC) è un rischio strutturale: la manipolazione di reti da pesca, nasse, ceste di pesce, casse e attrezzature pesanti avviene in posture obbligate, su superfici instabili, spesso con il corpo non in posizione stabile a causa del rollio e del beccheggio dell'imbarcazione. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 impone la valutazione del rischio da MMC con metodi standardizzati (ad esempio l'indice NIOSH per il sollevamento o l'indice REBA per le posture) e l'adozione di misure tecniche e organizzative per ridurlo. L'esposizione al rumore dei motori marini e dei macchinari di bordo (verricelli, salpancoree, pompe) richiede la valutazione ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08, con misurazioni fonometriche e adozione di DPI uditivi (inserti o cuffie) quando i livelli superano i valori d'azione (80 dB(A) per il valore inferiore, 85 dB(A) per quello superiore di azione).
Rischio biologico: anisakis, epatite A, Vibrio parahaemolyticus e Titolo X D.Lgs. 81/08
Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286) disciplina la protezione dei lavoratori da agenti biologici. Nel settore della pesca, l'esposizione ad agenti biologici è contestuale all'attività produttiva: i pescatori manipolano pesce fresco contenente parassiti e batteri, operano in ambienti umidi favorevoli alla proliferazione microbica, e lavorano con le mani scoperte o con guanti non sempre integri. Gli agenti biologici di maggiore rilevanza per la salute dei lavoratori includono Anisakis simplex (parassita nematode presente in numerose specie ittiche: aringa, sgombro, merluzzo, acciuga), responsabile di anisakidosi e di reazioni allergiche anche gravi per sensibilizzazione professionale; il virus dell'epatite A (HAV), trasmissibile per via fecale-orale in contesti igienici carenti; e Vibrio parahaemolyticus, batterio alofilo presente nelle acque marine e nelle specie bivalve, responsabile di gastroenteriti acute.
La valutazione del rischio biologico deve classificare gli agenti secondo i Gruppi dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08: Anisakis simplex rientra nel Gruppo 2 (agente che può causare malattie ma non si diffonde facilmente nella collettività), Vibrio parahaemolyticus nel Gruppo 2, il virus dell'epatite A nel Gruppo 3 per il potenziale di diffusione. Il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione collettive (procedure scritte per la manipolazione sicura del pesce, lavaggio delle mani, disinfezione delle superfici di lavoro) e individuali (DPI impermeabili all'umidità, guanti di protezione integri, copricapo e abbigliamento protettivo). La sorveglianza sanitaria, obbligatoria ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. 81/08 per il rischio biologico da Gruppo 2 e superiori, deve includere la valutazione dello stato vaccinale per l'epatite A e la sorveglianza per eventuali sensibilizzazioni ad Anisakis.
I DPI per il rischio biologico nel settore della pesca devono essere resistenti all'umidità e agli agenti corrosivi presenti nel pesce e nell'acqua salata. I guanti in nitrile spesso non sono sufficienti per le operazioni di sfilettatura con coltelli affilati: è necessario valutare guanti anti-taglio conformi alla norma UNI EN 388 con adeguato livello di resistenza al taglio, combinati con sottoguanti in nitrile per la barriera biologica. Il vestiario di lavoro deve essere cambiato quotidianamente e lavato separatamente dagli indumenti civili. Le ferite da taglio durante le operazioni di sfilettatura e pulizia del pesce devono essere immediatamente medicate e segnalate al medico competente, che valuta la necessità di profilassi.
Acquacoltura: vasche, agenti chimici, rischio annegamento e rischi specifici
L'acquacoltura (ATECO A03.22) presenta un profilo di rischio parzialmente differente dalla pesca marittima ma ugualmente elevato. Gli impianti di acquacoltura — sia in mare aperto (gabbie galleggianti) sia a terra (vasche, bacini, recirculating aquaculture systems) — espongono i lavoratori a rischi che la valutazione dei rischi deve analizzare separatamente per ciascuna tipologia di postazione. Il rischio di annegamento è presente nelle vasche e negli impianti galleggianti: la caduta in vasche profonde o in gabbie marine può essere fatale, e le procedure di emergenza per il recupero di un lavoratore caduto in acqua devono essere pianificate e addestrate prima che l'evento si verifichi.
Gli agenti chimici utilizzati nell'acquacoltura includono disinfettanti per le vasche e le attrezzature (ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno, acido peracetico), prodotti per il trattamento delle acque (sali minerali, ossigenatori chimici), antiparassitari (per il controllo di ectoparassiti come il pidocchio del salmone Lepeophtheirus salmonis) e farmaci veterinari ad uso ittico (antibiotici, antifungini) la cui manipolazione rientra nella normativa veterinaria (D.Lgs. 193/2006) ma che espone i lavoratori a rischi chimici disciplinati dal Titolo IX del D.Lgs. 81/08. Le schede di sicurezza (SDS) di tutti i prodotti chimici devono essere disponibili in azienda e utilizzate come base per la valutazione del rischio chimico.
Le attrezzature di alimentazione automatica e i sistemi di distribuzione del mangime sono fonti di rischio meccanico (organi in movimento, cinghie, coclee, sistemi pneumatici) e devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010. Il rischio biologico specifico dell'acquacoltura include batteri patogeni ittici (Aeromonas hydrophila, Yersinia ruckeri), miceti e parassiti che possono causare zoonosi nei lavoratori esposti, con modalità di trasmissione principalmente per contatto diretto o per schizzi di acqua contaminata sulle mucose. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori esposti a rischio biologico classificato, chimico non irrilevante e per le attività che comportano rischio di caduta in acqua.
Formazione obbligatoria: Accordo SR 21/12/2011, antincendio bordo e primo soccorso
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. n. 221/CSR) ha stabilito la struttura della formazione obbligatoria per i lavoratori di tutti i settori. Per i lavoratori del settore pesca e acquacoltura, classificati a rischio alto, la formazione specifica è di 12 ore complessive: 4 ore di formazione generale (uguale per tutti i settori) e 8 ore di formazione specifica per il rischio alto. L'aggiornamento è obbligatorio ogni cinque anni con un modulo minimo di 6 ore. I contenuti della formazione specifica devono rispecchiare i rischi realmente presenti nell'attività: rischio di annegamento e procedure di emergenza a bordo, rischio biologico da manipolazione del pesce, MMC con reti e nasse, rischio da microclima freddo, DPI specifici del settore marittimo. Per le imbarcazioni che navigano in acque internazionali o che hanno equipaggi di diversa nazionalità, la formazione deve tenere conto dei requisiti della Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) ratificata dall'Italia.
La formazione degli addetti all'antincendio a bordo delle navi da pesca è disciplinata dal D.M. 2 settembre 2021 che ha riformato il sistema della formazione antincendio in Italia, prevedendo tre livelli in funzione del rischio. A bordo delle navi da pesca, data la presenza di carburante, oli, gas per cucina e materiali infiammabili in spazio confinato, la classificazione del rischio è generalmente medio o alto, con conseguente obbligo di formazione antincendio di Livello 2 (8 ore) o Livello 3 (16 ore) per gli addetti designati. L'addestramento pratico all'uso degli estintori e alla gestione delle emergenze antincendio a bordo deve essere documentato con esercitazioni periodiche, come previsto dal D.Lgs. 271/1999.
Il primo soccorso a bordo di una nave da pesca è regolato dal D.M. 388/2003 che classifica le aziende in tre gruppi (A, B, C) in funzione del rischio e del numero di lavoratori. Le imbarcazioni da pesca operanti in alto mare, con navigazione oltre le 6 miglia dalla costa o con equipaggi numerosi, rientrano nel Gruppo A (rischio alto con potenziale isolamento dai servizi di emergenza), che prevede la presenza a bordo di almeno un addetto al primo soccorso formato con il corso da 16 ore (di cui 12 di teoria e 4 di addestramento pratico), più aggiornamento biennale da 6 ore. Il corso di primo soccorso per il Gruppo A copre anche la gestione di emergenze specifiche del contesto marittimo: ipotermia da immersione, trauma da schiacciamento, gestione delle emorragie in attesa dei soccorsi. Le dotazioni mediche obbligatorie a bordo sono definite dal D.M. 1 settembre 2000 in materia di dotazione medica di bordo e variano in funzione della tipologia di navigazione.
DPI per il settore marittimo e della pesca: giubbotti EN ISO 12402, guanti anti-taglio e abbigliamento impermeabile
La selezione dei Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori del settore pesca deve essere effettuata in base alla valutazione specifica dei rischi, come previsto dal Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 74 e seguenti. Il DPI più caratteristico del settore è il giubbotto di salvataggio: i dispositivi per l'industria marittima devono essere conformi alla norma EN ISO 12402, che definisce le classi di performance in base alla spinta idrostatica in Newton (150N per la categoria minima per la navigazione offshore, 275N per la categoria più performante). Il giubbotto deve essere indossato ogniqualvolta si lavora sul ponte in condizioni di rischio di caduta in mare, ed è obbligatorio per tutti i lavoratori a bordo durante le manovre in condizioni di mare mosso, nelle operazioni notturne e nelle uscite in cattive condizioni meteo.
Gli stivali impermeabili con suola antiscivolo sono essenziali per lavorare su ponti bagnati e scivolosi: devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 20347 per il calzature da lavoro o alla UNI EN ISO 20345 per le calzature di sicurezza, con proprietà antiscivolo certificate per superfici bagnate e oliate (classe SRA, SRB o SRC). I guanti anti-taglio per la manipolazione di reti, lenze con ami e per le operazioni di sfilettatura devono essere conformi alla norma UNI EN 388, con livello di resistenza al taglio adeguato al tipo di attrezzo utilizzato. Per le operazioni in acque fredde o durante la manutenzione in immersione, i guanti devono offrire anche isolamento termico conformemente alla norma EN 511.
I capi di abbigliamento impermeabile (salopette e giacche da pioggia) utilizzati come protezione contro le intemperie e gli schizzi d'acqua di mare rientrano nella categoria II dei DPI ai sensi del Regolamento UE 2016/425, quando proteggono da rischi che non siano letali o di danno grave irreversibile. Quando l'indumento impermeabile è anche un indumento galleggiante o una tuta di sopravvivenza, rientra nella categoria III e deve superare prove di certificazione più stringenti. Il datore di lavoro deve fornire i DPI gratuitamente, conservare la documentazione della consegna firmata dal lavoratore, pianificare la manutenzione e la sostituzione, e garantire la formazione all'uso corretto. L'addestramento all'indossamento corretto del giubbotto di salvataggio e alla sua attivazione manuale deve essere incluso nei programmi di addestramento periodico a bordo.
Gestione delle emergenze a bordo: piano di emergenza, MOB, VHF e Guardia Costiera
Il piano di emergenza a bordo è un documento obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 271/1999: deve identificare le procedure da seguire in caso di incendio, allagamento, abbandono nave, uomo in mare (MOB — Man OverBoard) e infortuni gravi. Il piano deve essere redatto dal comandante dell'imbarcazione con il coinvolgimento dell'armatore (quando i ruoli sono distinti) e deve essere affisso in luoghi visibili a bordo. I ruoli e le responsabilità di ciascun membro dell'equipaggio nelle diverse emergenze devono essere chiaramente definiti e comunicati a ogni nuova imbarco. Le esercitazioni periodiche sulle procedure di emergenza sono obbligatorie: il D.Lgs. 271/1999 impone che ogni lavoratore imbarcato partecipi ad almeno un'esercitazione di abbandono nave e di lotta antincendio nel corso di ogni mese di navigazione continuativa.
La procedura MOB (Man OverBoard) è la più critica nel settore della pesca: la reazione nei primi secondi dopo la caduta in mare determina in larga misura la sopravvivenza del lavoratore. La procedura standard prevede: grido d'allarme immediato e lancia di un salvagente anulare con sagola verso l'uomo in mare, azionamento del tasto MOB sul GPS/plotter per registrare la posizione, cambio di rotta per mantenere il contatto visivo, lancio della boa fumogena o del galleggiante luminoso per segnalare la posizione anche in condizioni di scarsa visibilità, e avvio delle manovre di recupero. Il comandante deve decidere se procedere al recupero autonomamente o lanciare immediatamente il Mayday sulla frequenza VHF canale 16 (frequenza internazionale di soccorso) per richiedere l'intervento della Guardia Costiera.
La Guardia Costiera italiana (Capitanerie di Porto) gestisce il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare attraverso i Centri di Coordinamento del Soccorso Marittimo (IMRCC — Italian Maritime Rescue Coordination Centre) a Roma e le MRSC (Maritime Rescue Sub-Centre) regionali. Il numero di emergenza in mare è il 1530, attivo 24 ore su 24. Le imbarcazioni da pesca devono essere dotate di radiotelefono VHF in grado di operare sul canale 16, di EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) e, per le imbarcazioni oltre una certa stazza, di sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Il comandante deve assicurarsi che tutti i membri dell'equipaggio conoscano la localizzazione e l'utilizzo di questi dispositivi di comunicazione e segnalazione di emergenza.
RSPP, DVR e valutazione del rischio in ambiente marittimo
La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è obbligatoria per tutti i datori di lavoro del settore pesca che abbiano dipendenti imbarcati. Il datore di lavoro può assumere personalmente il ruolo di RSPP, previa frequenza del corso abilitante per datori di lavoro RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/08), oppure nominare un professionista esterno in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08. Nel settore marittimo, l'RSPP deve avere conoscenza specifica delle norme applicabili alle navi da pesca (D.Lgs. 271/1999, D.Lgs. 298/1999) e dei rischi caratteristici dell'ambiente di bordo. La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletta o designata dai lavoratori imbarcati e deve poter consultare il DVR e partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per un'imbarcazione da pesca deve coprire tutti i rischi specifici dell'ambiente marittimo: rischio di caduta in mare e di annegamento, rischio metereologico e da condizioni del mare, rischio di capovolgimento o affondamento dell'imbarcazione, rischio biologico da manipolazione del pescato, rischio chimico da carburanti e lubrificanti, rischio ergonomico da MMC con le reti, rischio fisico da rumore e vibrazioni dei motori, rischio da microclima (freddo, umidità, vento), rischio da spazi confinati (stive, sale motori, locali frigoriferi). La valutazione del rischio di capovolgimento deve tenere conto della stabilità dell'imbarcazione in relazione alla tipologia di pesca praticata, al peso del pescato, alle condizioni di carico e all'area geografica di navigazione.
La navigazione in condizioni metereologiche avverse è un fattore di rischio che deve essere affrontato con procedure operative chiare: il comandante deve avere accesso a bollettini meteo aggiornati prima di ogni uscita in mare e deve avere l'autorità — e il dovere — di non salpare o di rientrare in porto quando le condizioni del mare superano i limiti di sicurezza per l'imbarcazione e l'equipaggio. Questa valutazione non deve essere compromessa da pressioni economiche legate alla produttività. Il DVR deve includere una procedura per la gestione del rischio metereologico, con soglie operative documentate (in termini di forza del vento Beaufort, altezza d'onda, visibilità) al di là delle quali la navigazione non è autorizzata o deve essere interrotta. Il registro della navigazione e i dati meteorologici devono essere conservati a bordo come documentazione di supporto in caso di ispezioni o incidenti.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
Fonti
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