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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Sicurezza per settore

Corsi di sicurezza per le attività portuali: la guida

Operazioni e servizi portuali, gru e movimentazione container, lavoro a bordo nave con spazi confinati, traffico di mezzi pesanti: il lavoro in porto è regolato sia dal D.Lgs. 81/08 sia dal D.Lgs. 272/99.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 18 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
18 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
18 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (970 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026

Banchina, nave e piazzale: i rischi del lavoro portuale

Il lavoro nei porti — operazioni di imbarco e sbarco, movimentazione di container e merci, servizi alle navi, deposito e logistica portuale — concentra rischi gravi e tra loro molto diversi: sollevamento di carichi enormi con gru di banchina, gru semoventi e reach-stacker; traffico intenso di mezzi pesanti su banchine e piazzali con rischio di investimento e di caduta a mare; lavoro a bordo nave con accesso a stive, cisterne e locali assimilabili ad ambienti confinati o sospetti di inquinamento; cadute dall’alto durante l’accesso alle navi e alle cataste; rumore, vibrazioni e movimentazione manuale.

L’attività portuale è soggetta sia al D.Lgs. 81/08, testo unico in materia di salute e sicurezza, sia alla normativa speciale del D.Lgs. 272/99, che disciplina la sicurezza e la salute dei lavoratori nelle operazioni e nei servizi portuali. Il datore di lavoro (impresa portuale, terminalista, agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo portuale) deve predisporre la valutazione dei rischi e garantire la formazione del personale tenendo conto di entrambi i quadri normativi e della peculiarità delle mansioni.

Formazione lavoratori e quadro del D.Lgs. 272/99

La formazione del lavoratore portuale si compone delle 4 ore di formazione generale, comuni a tutti i settori, più la formazione specifica sui rischi della mansione: trattandosi di attività ad alto rischio, la formazione specifica raggiunge le 12 ore previste dall’Accordo Stato-Regioni. La formazione va completata prima dell’adibizione al lavoro e aggiornata periodicamente, di norma ogni cinque anni.

A questo impianto si somma il D.Lgs. 272/99, che impone obblighi specifici di informazione, formazione e addestramento legati alle operazioni e ai servizi portuali, alla redazione del documento di sicurezza e ai piani di sicurezza dell’ambito portuale. La formazione del personale portuale deve dunque coprire sia i contenuti generali del D.Lgs. 81/08 sia quelli speciali del settore, in coerenza con la valutazione dei rischi dell’impresa e con il coordinamento richiesto dall’autorità di sistema portuale.

Gru, container e abilitazione alle attrezzature

La movimentazione dei container e delle merci pesanti avviene con gru di banchina, gru semoventi, gru su autocarro, carrelli elevatori di grande portata e reach-stacker: attrezzature la cui conduzione richiede la specifica abilitazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, con aggiornamento quinquennale. La formazione e l’addestramento all’uso sicuro di queste attrezzature, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08, sono obbligatori e devono trattare imbracatura dei carichi, segnalazione, stabilità e divieto di transito e sosta sotto i carichi sospesi.

Le operazioni di imbracatura, l’uso di accessori di sollevamento e il coordinamento tra gruista e personale a terra sono momenti critici: la formazione deve trattare i ruoli, i segnali convenzionali e le procedure per evitare urti, schiacciamenti e cadute dei carichi. Dove sono presenti lavori in quota nell’accesso alle navi, alle cataste e alle gru servono l’ulteriore formazione lavori in quota e l’uso dei DPI anticaduta di terza categoria, con il relativo addestramento.

Spazi confinati a bordo nave e accesso alle stive

Stive, cisterne, doppifondi, locali macchine e cofferdam delle navi sono ambienti sospetti di inquinamento o confinati: l’accesso comporta rischi di carenza di ossigeno, presenza di gas e vapori, intossicazione e annegamento in materiali sfusi. Questi lavori sono disciplinati dal D.P.R. 177/2011, che impone requisiti di qualificazione delle imprese, procedure di lavoro specifiche, addestramento documentato di tutto il personale impiegato (compresi datore di lavoro e preposti che vi operano) e presenza di un preposto che dirige le attività.

L’accesso agli spazi confinati a bordo nave richiede quindi una formazione e un addestramento dedicati: misurazioni dell’atmosfera, ventilazione, sistemi di accesso e recupero, DPI specifici, sorveglianza dall’esterno e procedure di emergenza. È uno dei rischi più gravi del lavoro portuale e non può essere affrontato con la sola formazione di base: serve un percorso ad hoc, integrato nel documento di valutazione dei rischi e nelle procedure operative.

Antincendio, primo soccorso e figure di sistema

La presenza di merci pericolose, carburanti, navi e grandi depositi impone una gestione strutturata delle emergenze: vanno nominati e formati gli addetti antincendio, con livello del corso (1, 2 o 3 secondo il D.M. 02/09/2021) commisurato alla valutazione del rischio incendio — nei terminal e nei depositi spesso orientata verso i livelli più alti — e gli addetti al primo soccorso in base al gruppo dell’azienda, tenendo conto della distanza dai presidi e del lavoro a bordo nave.

Sul piano organizzativo vanno individuate le figure di sistema: l’RSPP, l’RLS e i preposti. Il capo-squadra di banchina o il responsabile di terminal riveste il ruolo di preposto e necessita della specifica formazione aggiuntiva, decisiva per la vigilanza sulle operazioni di sollevamento, sull’accesso agli spazi confinati e sul coordinamento dei mezzi in banchina.

Organizzare la formazione con 123Formazione

Tenere insieme formazione lavoratori rischio alto, obblighi del D.Lgs. 272/99, abilitazioni a gru e carrelli, lavori in quota, spazi confinati, antincendio, primo soccorso e formazione dei preposti richiede uno scadenzario ordinato: in un’impresa portuale o in un terminal è facile che le scadenze si sovrappongano e che un nuovo addetto resti formato solo a metà.

Con 123Formazione puoi attivare i corsi per le attività portuali scegliendo tra aula, videoconferenza per le parti teoriche e prove pratiche dedicate, con attestati validi in tutta Italia. Possiamo aiutarti a comporre il piano formativo sulle mansioni effettivamente presenti — gruisti, addetti di banchina, lavoro a bordo, deposito — senza percorsi superflui.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza nei Cantieri — Titolo IV D.Lgs 81/08

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