- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 2 dicembre 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1093 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo IV (cantieri) · Normattiva – DPR 177/2011 spazi confinati · INAIL – Cantieristica navale
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Dove convergono quasi tutti i rischi
Il cantiere navale e l’industria nautica sono ambienti in cui si concentrano i rischi più seri della sicurezza sul lavoro: lavoro in spazi confinati come stive, doppi fondi, casse e serbatoi; lavori in quota su scafi, ponteggi e bacini; saldatura e taglio con fumi, radiazioni e rischio incendio; verniciatura e applicazione di prodotti chimici; movimentazione di grandi componenti; e, sulle navi datate da demolire o ristrutturare, la presenza di amianto. È un settore che richiede un piano formativo tra i più completi in assoluto.
Le lavorazioni navali combinano caratteristiche dell’industria pesante e del cantiere temporaneo o mobile: dove la riparazione o costruzione configura un cantiere ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, si applicano anche gli obblighi propri dei cantieri (PSC, POS, coordinatori per la sicurezza), in aggiunta agli obblighi generali del datore di lavoro. Il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi che operano insieme a bordo è un punto critico da gestire con attenzione.
Formazione lavoratori: rischio alto
Le attività di costruzione e riparazione navale sono classificate, in base ai codici ATECO e all’Accordo Stato-Regioni, nella classe di rischio alto. A questa corrisponde una formazione di 16 ore complessive: 4 ore di formazione generale, comuni a tutti i settori, più 12 ore di formazione specifica sui rischi della mansione.
La formazione va completata prima dell’adibizione al lavoro e aggiornata periodicamente, di norma ogni cinque anni. Dove operano più imprese in appalto e subappalto è essenziale verificare che ciascun lavoratore che sale a bordo sia regolarmente formato e informato sui rischi specifici del cantiere, anche attraverso le procedure di coordinamento previste.
Spazi confinati a bordo: il rischio più grave
Stive, doppi fondi, casse, serbatoi e locali macchina sono ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del DPR 177/2011: carenza di ossigeno, accumulo di gas e vapori (anche da residui di carico o da operazioni di verniciatura e saldatura) e difficoltà di accesso e soccorso rendono questi lavori potenzialmente mortali. Gli interventi richiedono procedure rigorose, personale qualificato ed esperto, sistemi di ventilazione, monitoraggio dell’atmosfera e dispositivi di emergenza e recupero.
La formazione e l’addestramento specifici per gli spazi confinati sono obbligatori e vanno estesi a tutta la squadra, compreso chi presidia dall’esterno. È uno dei punti su cui la vigilanza degli organi di controllo è più stringente, proprio perché gli incidenti in spazi confinati coinvolgono spesso anche i soccorritori improvvisati.
Lavori in quota, saldatura e attrezzature
Il lavoro su scafi, sovrastrutture, ponteggi e bacini comporta rischio di caduta dall’alto: i lavori in quota richiedono una formazione specifica, l’uso di sistemi anticaduta e DPI di terza categoria e, dove si impiegano funi, l’ulteriore abilitazione per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. L’uso di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) e di gru richiede le rispettive abilitazioni previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, con aggiornamento quinquennale.
La saldatura e il taglio a bordo espongono a fumi e gas, radiazioni ottiche, ustioni e rischio incendio in ambienti chiusi: non esiste un “patentino” generale di saldatura imposto dal D.Lgs. 81/08 per la sicurezza, ma il datore deve garantire formazione e informazione specifica sui rischi, addestramento all’uso corretto delle attrezzature e dei DPI e, dove richieste, le certificazioni di processo. Questi contenuti rientrano e vanno approfonditi nella formazione specifica del lavoratore.
Amianto, antincendio e figure di sistema
Le navi costruite fino agli anni Ottanta possono contenere amianto in coibentazioni, guarnizioni e materiali a bordo: gli interventi di rimozione e bonifica sono attività riservate a imprese iscritte agli appositi albi e a personale con specifica formazione (addetti e coordinatori delle attività di rimozione amianto) secondo il Titolo IX del D.Lgs. 81/08. Mai improvvisare lavorazioni che possano disperdere fibre.
La presenza di lavorazioni a caldo, materiali combustibili e ambienti chiusi rende necessaria la nomina e formazione degli addetti antincendio: il livello del corso (1, 2 o 3 secondo il D.M. 02/09/2021) dipende dalla valutazione del rischio incendio della specifica attività, spesso orientata ai livelli più alti. Vanno inoltre formati gli addetti al primo soccorso e individuate le figure di sistema (RSPP, RLS, preposti, e dove configurato il cantiere i coordinatori CSP/CSE): capisquadra e responsabili di bordo rivestono il ruolo di preposto e necessitano della specifica formazione aggiuntiva.
Organizzare la formazione con 123Formazione
Tenere insieme formazione lavoratori rischio alto, spazi confinati, lavori in quota, PLE, saldatura, amianto, antincendio e primo soccorso — più gli obblighi di cantiere quando applicabili — richiede uno scadenzario ordinato: nel cantiere navale è facile che le scadenze si sovrappongano e che un lavoratore salga a bordo formato solo a metà.
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Hot work permit, gas-free certificate e coordinamento di bordo
Le lavorazioni a caldo a bordo di una nave (saldatura, taglio ossiacetilenico, molatura) richiedono il rilascio di un permesso di lavoro a caldo (hot work permit), procedura formalizzata che integra le previsioni dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 sui rischi interferenziali. Prima dell’inizio dei lavori un tecnico chimico abilitato deve emettere il certificato di gas-free per gli ambienti adiacenti alle aree di lavoro, attestando l’assenza di atmosfere infiammabili o tossiche residue da carichi precedenti. La validità del certificato è limitata nel tempo (tipicamente 12 ore) e va rinnovata se i lavori si protraggono. La formazione del personale deve includere il riconoscimento delle condizioni che richiedono nuovi rilievi atmosferici.
Il coordinamento tra le imprese operanti contemporaneamente sullo scafo è il punto più critico della sicurezza nei cantieri navali, dove possono operare anche venti o trenta imprese subappaltatrici sul medesimo bacino. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nominato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 deve verificare l’aggiornamento del PSC e del POS in funzione delle interferenze, gestire le riunioni di coordinamento e sospendere le lavorazioni in caso di rischio grave e imminente. Per i grandi cantieri navali la prassi è di nominare CSE dedicati ai singoli bacini, con riporto a un coordinatore generale del cantiere.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza nei Cantieri — Titolo IV D.Lgs 81/08 · Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo IV (cantieri) (normattiva.it)
- Normattiva – DPR 177/2011 spazi confinati (normattiva.it)
- INAIL – Cantieristica navale (inail.it)
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