- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (967 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Obblighi DUVRI e interferenze nell’appalto (art. 26 D.Lgs. 81/08)
Le imprese di pulizia, facchinaggio e portierato operano quasi sempre in ambienti di proprietà o nella disponibilità di un soggetto terzo (il committente): uffici, ospedali, centri commerciali, stabilimenti industriali, scuole. Questa modalità di lavoro "in appalto" attiva gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, che impone al committente di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ogni volta che sussistono rischi da interferenza tra il personale della ditta appaltatrice e quello del committente o di altre ditte presenti.
Il DUVRI non è un obbligo della sola impresa di pulizia: è un documento che committente e appaltatore devono elaborare congiuntamente, individuando i rischi interferenziali e le misure di prevenzione. Per l’impresa appaltatrice questo significa fornire informazioni sui propri rischi specifici (prodotti chimici, macchine di pulizia, scale, attrezzature) e ricevere informazioni sui rischi dell’ambiente in cui opera. I lavoratori devono essere informati e formati sui rischi sia propri sia di interferenza prima di iniziare l’attività.
È importante distinguere il DUVRI (che riguarda i rischi da interferenza tra ditte diverse) dalla valutazione dei rischi dell’impresa appaltatrice (che riguarda i propri lavoratori): sono documenti separati e complementari. L’impresa di pulizia deve avere un proprio DVR aggiornato che consideri tutti gli ambienti tipici in cui opera, anche se le condizioni specifiche di ogni cantiere o sede vengono dettagliate nel DUVRI.
Formazione dei lavoratori: rischio medio
Le attività di pulizia professionale (ATECO 81.21, 81.22, 81.29), facchinaggio e portierato rientrano tipicamente nella classe di rischio medio, a cui corrisponde una formazione dei lavoratori di 12 ore complessive (4 ore di formazione generale, comuni a tutti i settori, più 8 ore di formazione specifica sui rischi della mansione). La formazione specifica deve trattare i rischi caratteristici del settore: uso di prodotti chimici detergenti e disinfettanti, scivolamento su superfici bagnate, movimentazione manuale di carichi, lavori in quota con scale e piattaforme, uso delle macchine di pulizia (monospazzola, lavasciuga, aspirapolvere industriale).
La formazione va completata prima dell’adibizione alla mansione e aggiornata periodicamente (di norma con cadenza quinquennale). In un settore ad altissimo turnover come la pulizia professionale, disporre di un processo di onboarding formativo rapido ed efficace è fondamentale per non trovarsi con lavoratori nuovi in attività senza la copertura formativa dovuta. L’e-learning, per le parti consentite, può rappresentare uno strumento utile per formare il personale anche in sedi diverse e in orari flessibili.
I preposti — supervisore di commessa, capo-squadra, coordinatore di turno — necessitano della specifica formazione aggiuntiva da preposto, che si aggiunge e integra quella del lavoratore. I preposti svolgono un ruolo chiave nella vigilanza sull’uso corretto dei DPI, nella gestione delle emergenze e nel raccordo con il referente del committente: la loro formazione è tanto più importante quanto più spesso i lavoratori operano in assenza di un diretto supervisore aziendale.
DPI e gestione dei prodotti chimici detergenti
I prodotti chimici utilizzati nella pulizia professionale — detergenti acidi e alcalini, sgrassatori, disinfettanti a base di cloro, quaternari di ammonio, solventi — possono causare dermatiti da contatto, irritazioni delle vie respiratorie e mucose, e in alcuni casi danni più gravi in caso di contatto o inalazione prolungata. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 impone la valutazione del rischio chimico per tutti i prodotti in uso, basata sulle schede di sicurezza (SDS) fornite dai produttori.
I lavoratori devono ricevere formazione specifica sulla lettura delle schede di sicurezza, sulle modalità di diluizione e preparazione dei prodotti, sullo stoccaggio corretto (separazione degli incompatibili, locali ventilati, etichettatura) e sulle procedure da adottare in caso di contatto o inalazione accidentale. I DPI chimici — guanti resistenti alle sostanze specifiche in uso, occhiali o visiera, mascherina FFP2 o P3 dove necessario, grembiule impermeabile — devono essere forniti, verificati e indossati sistematicamente. Una formazione carente sull’uso dei DPI è tra le cause più comuni di infortuni leggeri ma frequenti nel settore.
Particolare attenzione va posta ai lavoratori assegnati alla pulizia di ambienti sanitari (ospedali, ambulatori, RSA): qui la presenza di agenti biologici (batteri, virus, sangue e materiale biologico) aggiunge il rischio biologico ai rischi chimici, con l’obbligo di formazione specifica e di protocolli di prevenzione idonei, incluse le vaccinazioni raccomandate. Il coordinamento con il referente sanitario del committente è essenziale per la corretta gestione di questi ambienti.
Lavori in quota, scivolamenti e antincendio
La pulizia di vetrate esterne, finestre in quota, facciate e lucernari espone i lavoratori al rischio di caduta dall’alto: quando si supera il metro e ottanta di altezza si entra nel campo di applicazione dell’art. 107 e seguenti del D.Lgs. 81/08, con l’obbligo di adottare misure collettive (ponteggi, trabattelli, piattaforme di lavoro elevabili) o, solo dove non applicabili, dispositivi di protezione individuale anticaduta (DPI di terza categoria). L’uso delle PLE richiede la specifica abilitazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
Lo scivolamento è la prima causa di infortunio nel settore della pulizia: pavimenti bagnati durante le operazioni di lavaggio, segnaletica di avviso "pavimento bagnato" assente o insufficiente, calzature non idonee. La formazione deve coprire le corrette procedure di lavaggio (avanzamento a sezioni, segnalazione delle aree, calzature antiscivolo), la gestione degli ambienti durante la pulizia e i comportamenti da adottare per minimizzare il rischio sia per i lavoratori sia per i frequentatori dei locali. Gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso vanno designati e formati in modo da garantire la copertura anche nei turni notturni, frequenti nel settore.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione
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