- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 28 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 28 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 17 min (3312 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro · D.Lgs 10 aprile 2000 n. 72 — distacco transnazionale (recepimento Dir. 96/71/CE) · D.Lgs 14 luglio 2020 n. 82 — recepimento Direttiva 2018/957/UE lavoratori distaccati · D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 — art. 4 copertura INAIL lavoratori all’estero · Regolamento CE n. 883/2004 — coordinamento sistemi di sicurezza sociale UE
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2026
Quadro normativo: D.Lgs 81/08, D.Lgs 72/2000 e direttive europee
Il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro — si applica a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro italiani, indipendentemente dal luogo in cui viene svolta la prestazione. L’art. 2 c. 1 lett. a) definisce il lavoratore come «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro». Questa definizione non conosce confini geografici: il lavoratore italiano inviato all’estero mantiene il proprio status di lavoratore dipendente di un datore di lavoro italiano e, in quanto tale, resta destinatario delle tutele del Testo Unico. Il datore di lavoro rimane tenuto a valutare tutti i rischi ai quali il lavoratore è esposto, anche se tali rischi si manifestano fuori dal territorio nazionale.
Sul piano del distacco transnazionale nell’Unione Europea, il D.Lgs 10 aprile 2000 n. 72 — che ha recepito la Direttiva 96/71/CE — e il D.Lgs 14 luglio 2020 n. 82 — che ha recepito la Direttiva 2018/957/UE — stabiliscono che al lavoratore distaccato in un paese UE si applicano le condizioni di lavoro e di occupazione previste dalla legislazione e dai contratti collettivi del paese di destinazione, se più favorevoli. Ciò include le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro del paese ospitante: se la normativa locale prevede standard più elevati (ad esempio requisiti specifici per certi settori produttivi), il datore di lavoro italiano deve rispettarli. Il principio del trattamento non inferiore a quello locale si applica integralmente.
L’art. 23 D.Lgs 81/08, relativo ai lavori eseguiti in luoghi diversi dai locali dell’impresa, estende gli obblighi di prevenzione anche a queste situazioni: il datore di lavoro deve valutare i rischi di tutte le attività svolte dai propri lavoratori, anche quando tali attività si svolgono in sedi di clienti, cantieri o strutture di terzi, italiani o stranieri. Questa norma è la base giuridica interna che radica la responsabilità del datore di lavoro italiano per la sicurezza del proprio dipendente in trasferta o distaccato all’estero. La valutazione del rischio deve essere aggiornata ogni volta che il lavoratore viene inviato in un contesto diverso, anche se la missione è breve.
Distacco, trasferta breve e missione all’estero: differenze e implicazioni per la sicurezza
Il distacco internazionale è un istituto in cui il datore di lavoro invia il proprio dipendente presso un altro soggetto (azienda estera del gruppo, cliente, partner) per un periodo determinato, generalmente superiore a trenta giorni, mantenendo il rapporto di lavoro e gli obblighi retributivi e contributivi. L’art. 30 D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 definisce il distacco sul piano del diritto del lavoro interno; per il distacco internazionale rileva inoltre il D.Lgs 72/2000. In questo scenario, il datore di lavoro mittente italiano deve aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi per includere il profilo di rischio specifico del paese e del sito di destinazione, designare un referente di sicurezza per il lavoratore distaccato e assicurarsi che la comunicazione di emergenza sia garantita per l’intera durata del distacco.
La trasferta breve — tipicamente inferiore a trenta giorni, spesso di pochi giorni o settimane — non modifica il rapporto di lavoro ma espone comunque il lavoratore a rischi che devono essere valutati e gestiti. Erroneamente, molte aziende considerano la trasferta breve una situazione a rischio ridotto o trascurabile: in realtà, proprio la brevità del soggiorno aumenta certi rischi (il lavoratore non ha il tempo di adattarsi all’ambiente locale, non conosce le procedure di emergenza del sito ospitante, può non aver ricevuto le vaccinazioni raccomandate per quel paese). La valutazione del rischio per trasferte brevi deve essere sintetica ma non superficiale: deve almeno coprire i rischi sanitari del paese, i rischi di mobilità e i contatti di emergenza.
La missione all’estero di durata intermedia — da uno a sei mesi, frequente nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica e della consulenza — è quella che richiede la maggiore attenzione organizzativa. Non è sufficientemente breve da essere gestita come una trasferta ordinaria, né sufficientemente lunga da giustificare sempre un distacco formale, ma espone il lavoratore a rischi prolungati che richiedono una copertura sanitaria adeguata, un protocollo di comunicazione strutturato e — in molti casi — una sorveglianza sanitaria pre e post missione. Il datore di lavoro deve valutare caso per caso quale regime di sicurezza applicare, senza assumere che il regime della trasferta breve sia sufficiente per missioni che si protraggono per mesi.
Obblighi del datore di lavoro mittente: DVR specifico per paese di destinazione
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex art. 28 D.Lgs 81/08 deve contenere la valutazione di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori nell’esercizio dell’attività lavorativa. Per i lavoratori inviati all’estero, questo significa integrare il DVR aziendale con una sezione o una scheda specifica che valuti i rischi del paese di destinazione: rischi sanitari (malattie infettive endemiche, qualità dell’acqua potabile, accesso alle cure mediche locali), rischi climatici (calore estremo, freddo intenso, altitudine elevata), rischi geopolitici (instabilità, criminalità diffusa, aree di conflitto), rischi connessi al sito di lavoro locale (standard degli impianti, procedure di sicurezza dell’azienda ospitante). Questa valutazione deve essere basata su fonti aggiornate: le schede paese della Farnesina, le indicazioni del Ministero della Salute, le linee guida delle società di medicina dei viaggi.
Il DVR per il lavoratore distaccato all’estero deve essere redatto — o aggiornato — prima della partenza e deve tener conto della mansione specifica che il lavoratore svolgerà nel paese di destinazione. Non è sufficiente fare riferimento al DVR generale dell’azienda italiana: se il lavoratore opererà in un sito produttivo estero, il RSPP deve acquisire informazioni sui rischi specifici di quell’impianto (fonti di energia, agenti chimici utilizzati, rischi meccanici, procedure di emergenza locali) e integrarle nella valutazione. Questa operazione richiede una collaborazione con il referente di sicurezza dell’azienda ospitante, che deve fornire documentazione tecnica sul proprio sito.
Le misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro deve adottare per i lavoratori all’estero includono: la formazione specifica pre-partenza sui rischi del paese e del sito di destinazione, la dotazione di DPI adeguati al contesto (eventualmente diversi da quelli usati in Italia), la sorveglianza sanitaria pre-missione con il medico competente, la predisposizione di un piano di comunicazione di emergenza, la verifica della copertura assicurativa per le spese mediche all’estero e per il rimpatrio sanitario. Il mancato adempimento di questi obblighi espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dagli artt. 55 e segg. D.Lgs 81/08 e, in caso di infortunio, a responsabilità penale ex artt. 589 e 590 c.p.
Formazione specifica pre-partenza: rischi paese, misure sanitarie e comunicazione di emergenza
L’art. 37 D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori una formazione adeguata e specifica in relazione ai rischi a cui sono esposti. Per i lavoratori inviati all’estero, questa formazione deve essere integrata con un percorso pre-partenza che copra i rischi specifici del paese e dell’ambiente di destinazione. Il percorso formativo pre-partenza dovrebbe includere: informazioni sul profilo sanitario del paese (vaccinazioni raccomandate e obbligatorie, profilassi antimalarica se necessaria, rischi biologici specifici); norme di comportamento per la prevenzione dei rischi sanitari (igiene alimentare, sicurezza idrica, protezione dagli insetti vettori); informazioni sui rischi di sicurezza del paese (aree a rischio, comportamenti da evitare, gestione degli spostamenti); procedure di emergenza locali (come contattare i servizi di soccorso, dov’è l’ospedale più vicino, recapiti dell’ambasciata italiana).
La formazione pre-partenza deve essere erogata in modo documentato, con registro presenze e attestazione nominativa, prima della data di partenza del lavoratore. Non è sufficiente consegnare una scheda informativa: la formazione deve essere interattiva, deve lasciare spazio alle domande del lavoratore e deve verificare che le informazioni chiave siano state comprese. Per le destinazioni con profili di rischio elevato (paesi con malattie tropicali, zone di instabilità geopolitica, siti produttivi in paesi con scarsa cultura della sicurezza sul lavoro), è opportuno coinvolgere un medico specializzato in medicina dei viaggi e, se del caso, un esperto di sicurezza internazionale.
Il piano di comunicazione di emergenza è un elemento critico che deve essere definito prima della partenza e comunicato al lavoratore in modo chiaro. Il piano deve indicare: il numero del referente aziendale reperibile 24 ore su 24 in caso di emergenza; i numeri di emergenza locali del paese di destinazione (equivalente del 112, polizia, vigili del fuoco, servizi sanitari); il numero dell’Unione Nazionale delle Ambasciate Italiane (UNAIE) e dell’Ambasciata italiana nel paese di destinazione; il numero della compagnia assicurativa per le emergenze sanitarie e il rimpatrio; le istruzioni operative su cosa fare in caso di infortunio, malattia grave, arresto, sequestro o disastro naturale. Questo piano deve essere disponibile in formato cartaceo e digitale, nella lingua del lavoratore e, se necessario, nella lingua locale.
DPI aggiuntivi per ambienti a rischio specifico: climi estremi, zone di conflitto, siti produttivi esteri
La dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori all’estero deve essere valutata in funzione dei rischi specifici del paese e del sito di destinazione, che possono essere significativamente diversi da quelli del sito italiano di provenienza. Per i lavoratori inviati in paesi con clima tropicale o subtropicale, la protezione dal calore è prioritaria: indumenti tecnici traspiranti, protezione solare ad alto fattore, occhiali da sole con filtro UV, copricapo adeguato. In ambienti con temperature estreme (deserti, regioni artiche o subartiche), i DPI devono coprire il rischio di colpo di calore o di ipotermia: abbigliamento isolante certificato, protezioni per estremità, sistemi di monitoraggio della temperatura corporea in situazioni di rischio elevato.
Per i lavoratori inviati in paesi con presenza di vettori di malattie (zanzare che trasmettono malaria, dengue, zika; zecche che trasmettono encefalite; ecc.), i DPI di tipo biologico comprendono: repellenti per insetti a base di DEET o picaridina autorizzati nella concentrazione necessaria, indumenti trattati con permetrina, zanzariere impregnate per il riposo notturno. In certi ambienti produttivi — foreste tropicali, siti estrattivi in aree remote — questi DPI sono tanto importanti quanto le protezioni meccaniche o chimiche più tradizionali. Il medico competente deve valutare e prescrivere i DPI biologici come parte integrante del protocollo sanitario pre-partenza.
Per i lavoratori inviati in zone di instabilità geopolitica o in aree classificate come a rischio dalla Farnesina, il datore di lavoro deve valutare misure di sicurezza fisica: veicoli corazzati o blindati per gli spostamenti, scorte di sicurezza, dispositivi di comunicazione satellitare, giubbotti antiproiettile quando le condizioni lo richiedono. Queste misure non rientrano nella definizione tradizionale di DPI ai sensi del D.Lgs 81/08 e degli artt. 74-79, ma sono misure di prevenzione obbligatorie se la valutazione del rischio geopolitico le richiede. Il datore di lavoro che invia consapevolmente un dipendente in un’area pericolosa senza adeguate misure di protezione personale si espone a gravi responsabilità civili e penali in caso di aggressione, sequestro o danno fisico.
Sorveglianza sanitaria per lavoratori in paesi tropicali o con rischi biologici specifici
La sorveglianza sanitaria ex artt. 41-42 D.Lgs 81/08 deve essere adattata ai rischi specifici del paese di destinazione. Il medico competente dell’azienda italiana deve effettuare una visita medica pre-partenza mirata a valutare l’idoneità del lavoratore alla missione specifica, tenendo conto del profilo sanitario del paese (malattie endemiche, rischi biologici, condizioni climatiche) e delle eventuali patologie preesistenti del lavoratore che potrebbero essere aggravate dall’ambiente di destinazione. La visita pre-partenza deve essere documentata con un giudizio di idoneità nominativo che specifichi l’ambiente e la mansione valutati.
Per i paesi a rischio di malattie infettive trasmissibili (malaria in Africa subsahariana e in alcune aree di Asia e America Latina, febbre tifoide, epatite A e B, meningite, febbre gialla, rabbia, ecc.), il protocollo sanitario pre-partenza deve prevedere la valutazione delle vaccinazioni indicate e, ove necessario, la profilassi farmacologica. La profilassi antimalarica — obbligatoria per molte destinazioni africane e alcune asiatiche — deve essere prescritta dal medico competente o dal medico di medicina dei viaggi con almeno due settimane di anticipo rispetto alla partenza, poiché alcuni farmaci (es. meflochina) richiedono un periodo di assunzione preventiva. Le vaccinazioni obbligatorie per l’ingresso in certi paesi (es. febbre gialla per l’ingresso in alcuni paesi dell’Africa occidentale) devono essere verificate e, se necessario, aggiornate con congruo anticipo.
Al rientro dalla missione, il medico competente deve effettuare una visita post-missione entro un termine adeguato — generalmente entro 30 giorni — per escludere l’insorgenza di patologie infettive con periodo di incubazione prolungato (malaria, leishmaniosi, schistosomiasi, epatite virale) e per valutare eventuali effetti sulla salute derivanti dall’esposizione ai rischi del sito produttivo estero (agenti chimici, rumore, vibrazioni). La visita post-missione non è espressamente prevista come obbligatoria da una norma specifica del D.Lgs 81/08, ma rientra negli obblighi generali di sorveglianza sanitaria ex art. 41 e nella valutazione del rischio biologico ex Titolo X D.Lgs 81/08, che impone misure di sorveglianza anche dopo la cessazione dell’esposizione.
Copertura assicurativa INAIL per lavoratori all’estero: modulo A1, art. 4 D.Lgs 38/2000
Il D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 ha esteso l’obbligo assicurativo INAIL ai lavoratori italiani occupati all’estero in modo temporaneo o permanente. L’art. 4 del D.Lgs 38/2000 stabilisce che sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori italiani — e i lavoratori stranieri residenti in Italia — che operano all’estero per conto di datori di lavoro italiani. La denuncia dell’occupazione all’estero deve essere effettuata dal datore di lavoro all’INAIL competente per territorio prima della partenza del lavoratore. Il premio assicurativo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini INAIL, comprese le indennità di trasferta o distacco.
Per i lavoratori distaccati in paesi dell’Unione Europea, il Regolamento CE n. 883/2004 (coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) prevede che il lavoratore rimanga soggetto alla legislazione previdenziale e assicurativa del paese di invio (Italia) per i primi 24 mesi del distacco, a condizione che il datore di lavoro ottenga il modulo A1 dall’INPS. Il modulo A1 (già modulo E101) certifica che il lavoratore distaccato rimane coperto dal sistema di sicurezza sociale italiano e non deve iscriversi al sistema del paese ospitante. La richiesta deve essere presentata all’INPS prima dell’inizio del distacco; l’INPS la invia all’istituzione competente del paese ospitante. Per distacchi superiori a 24 mesi, è necessario richiedere un’eccezione concordata con l’autorità del paese ospitante.
Per i lavoratori inviati in paesi extra-UE, la copertura INAIL all’estero ex D.Lgs 38/2000 garantisce le prestazioni INAIL ordinarie (indennizzo infortuni, rendita per inabilità, rimborso spese mediche nei limiti INAIL). Tuttavia, questa copertura potrebbe non essere sufficiente per far fronte ai costi effettivi di cure mediche in paesi con sanità privata (es. USA, alcuni paesi asiatici) o per coprire il rimpatrio sanitario aereo, che può costare decine di migliaia di euro. È quindi necessario integrare la copertura INAIL con una polizza assicurativa privata per spese mediche all’estero e rimpatrio sanitario, stipulata prima della partenza del lavoratore. Il datore di lavoro deve verificare che questa copertura integrativa sia adeguata al paese di destinazione e alla durata della missione.
Gestione delle emergenze: protocolli di rimpatrio, pronto soccorso locale e contatti ambasciata
Il piano di gestione delle emergenze per i lavoratori all’estero deve essere redatto prima della partenza e deve prevedere procedure operative chiare per le principali categorie di emergenza: infortunio sul lavoro grave o malattia improvvisa che richiede ospedalizzazione; incidente stradale in paesi con assistenza sanitaria insufficiente; emergenza geopolitica (evacuazione del paese, scoppio di conflitti, catastrofi naturali); arresto o detenzione da parte delle autorità locali; decesso del lavoratore all’estero. Per ciascuna di queste categorie, il piano deve indicare la catena di responsabilità interna (chi avvisa chi, chi prende le decisioni), i contatti esterni da attivare (assicurazione, ambasciata, INAIL) e le risorse disponibili (budget di emergenza, carte di credito aziendali, documenti necessari).
L’Ambasciata italiana nel paese di destinazione è il primo punto di contatto istituzionale in caso di emergenza grave. Le ambasciate italiane e i consolati possono fornire assistenza consolare al cittadino italiano in difficoltà all’estero: rilascio di documenti di viaggio di emergenza, assistenza in caso di arresto o detenzione, supporto al rimpatrio in caso di emergenza medica o di crisi, notifica ai familiari in caso di decesso. Il lavoratore deve conoscere il recapito dell’ambasciata italiana nel paese di destinazione prima della partenza e deve registrarsi sul portale Dove Siamo Nel Mondo (DSNM) della Farnesina, che consente di essere localizzati e contattati in caso di emergenza.
Il rimpatrio sanitario è la procedura di rientro in Italia di un lavoratore che ha subito un infortunio grave o una malattia seria durante la missione all’estero, quando le cure necessarie non sono disponibili localmente o sono di qualità insufficiente. Il rimpatrio sanitario può avvenire con volo commerciale con assistenza medica a bordo o, nei casi più gravi, con aereoambulanza. I costi sono tipicamente coperti dalla polizza assicurativa privata stipulata per la missione. Il datore di lavoro deve coordinare il rimpatrio con l’assicurazione, con l’ambasciata, con il medico locale e con i familiari del lavoratore, garantendo continuità delle cure dal momento del rimpatrio fino al completamento del percorso terapeutico in Italia. La denuncia di infortunio all’INAIL deve essere effettuata entro i termini previsti (art. 52 D.Lgs 81/08) anche quando l’infortunio si è verificato all’estero.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (normattiva.it)
- D.Lgs 10 aprile 2000 n. 72 — distacco transnazionale (recepimento Dir. 96/71/CE) (normattiva.it)
- D.Lgs 14 luglio 2020 n. 82 — recepimento Direttiva 2018/957/UE lavoratori distaccati (normattiva.it)
- D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 — art. 4 copertura INAIL lavoratori all’estero (normattiva.it)
- Regolamento CE n. 883/2004 — coordinamento sistemi di sicurezza sociale UE (eur-lex.europa.eu)
Fonti
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