- Categoria
- Rischi specifici
- Pubblicato
- 19 aprile 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 aprile 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (661 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, Titolo IX Capo III (amianto) · INAIL – Rischio amianto · Ministero della Salute – Amianto
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 19 aprile 2026
Perché l’amianto è ancora un rischio attuale
L’amianto è un materiale fibroso ampiamente impiegato in edilizia e nell’industria fino al divieto introdotto in Italia nei primi anni Novanta. Sebbene non se ne possa più produrre o installare, enormi quantità di materiali che lo contengono restano presenti in coperture, canne fumarie, tubazioni, pavimentazioni e coibentazioni di edifici e impianti realizzati in passato.
Il pericolo deriva dalla dispersione nell’aria di fibre microscopiche che, una volta inalate, possono depositarsi nei polmoni e provocare patologie gravi anche a distanza di molti anni dall’esposizione. Per questo qualsiasi intervento che possa danneggiare o frammentare materiali contenenti amianto va pianificato con estrema attenzione e affidato a personale specificamente formato.
Il rischio non riguarda soltanto le ditte specializzate nello smaltimento: manutentori, edili, installatori e tecnici possono imbattersi in amianto durante lavori ordinari. Saperlo riconoscere ed evitare di intervenire in modo improprio è il primo livello di tutela per il lavoratore e per chi gli sta intorno.
Cosa prevede il quadro normativo
Il D.Lgs. 81/08 dedica un titolo specifico alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, stabilendo gli obblighi del datore di lavoro in materia di valutazione del rischio, misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria e formazione del personale. La normativa distingue chiaramente le attività che comportano esposizione, come demolizione, rimozione, manutenzione e bonifica.
Tra gli adempimenti previsti rientrano la notifica preventiva all’organo di vigilanza e la predisposizione di un piano di lavoro che descriva le modalità operative adottate per ridurre l’esposizione. La formazione dei lavoratori è un requisito espressamente richiesto e proporzionato alle mansioni effettivamente svolte.
A questa cornice si affiancano le indicazioni regionali per il rilascio dei titoli abilitativi delle imprese e per i percorsi di qualificazione del personale, che possono presentare differenze sul territorio. È sempre opportuno verificare i requisiti applicabili nella propria regione prima di avviare un cantiere di bonifica.
Addetti e coordinatori: due livelli di formazione
La normativa individua due profili distinti per le attività di bonifica. Il lavoratore addetto svolge materialmente gli interventi di rimozione, incapsulamento o confinamento dei materiali contenenti amianto, operando secondo le procedure stabilite e utilizzando i dispositivi di protezione previsti.
Il coordinatore, o gestore delle attività di bonifica, ha invece responsabilità organizzative e di supervisione: pianifica le operazioni, vigila sul corretto svolgimento del lavoro, sull’uso delle protezioni collettive e individuali e sul rispetto delle procedure di decontaminazione. Si tratta di una figura con un percorso formativo più ampio rispetto al semplice addetto.
I due percorsi differiscono per durata e contenuti, ma condividono l’obiettivo di garantire che chi opera sull’amianto conosca a fondo i rischi, le tecniche di lavoro in sicurezza e le procedure di emergenza. La distinzione delle responsabilità riduce il margine di errore nelle fasi più delicate dell’intervento.
Contenuti tipici dei corsi e dispositivi di protezione
I percorsi formativi affrontano le caratteristiche e i rischi sanitari dell’amianto, la normativa di riferimento, le tecniche di bonifica (rimozione, incapsulamento e confinamento), l’allestimento delle aree di lavoro e l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e collettiva. Particolare spazio è riservato alle procedure di decontaminazione del personale e delle attrezzature.
Tra i dispositivi più rilevanti rientrano le maschere e i facciali filtranti idonei al particolato fine, le tute monouso e i sistemi di aspirazione e abbattimento delle polveri. La formazione insiste sul fatto che nessun dispositivo sostituisce le buone pratiche operative, ma le integra all’interno di un sistema di prevenzione complessivo.
I corsi amianto di 123Formazione per addetti e coordinatori sono disponibili in aula e in videoconferenza, con i moduli teorici fruibili anche in e-learning e attestati validi su tutto il territorio nazionale. È consigliabile affiancare alla formazione specifica anche quella generale e specifica del lavoratore prevista dalla normativa.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, Titolo IX Capo III (amianto) (normattiva.it)
- INAIL – Rischio amianto (inail.it)
- Ministero della Salute – Amianto (salute.gov.it)
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