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Sicurezza per settore

Fitofarmaci e pesticidi in agricoltura: valutazione del rischio e DPI per operatori

Chi usa fitofarmaci professionalmente deve essere formato, possedere l’autorizzazione all’acquisto e applicare i DPI corretti. Ecco il quadro normativo e i rischi per gli operatori.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 22 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
22 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
22 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (998 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Regolamento (CE) n. 1107/2009 — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari · D.Lgs. 150/2012 — Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2026

Fitofarmaci: quadro normativo e classificazione

I prodotti fitosanitari (fitofarmaci o agrofarmaci) sono sostanze e miscele destinate a proteggere le piante dagli organismi nocivi o a influenzarne i processi vitali. La loro immissione in commercio e il loro uso in Europa sono regolati dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha sostituito la Direttiva 91/414/CEE e prevede un sistema di autorizzazione basato sulla valutazione scientifica delle sostanze attive. In Italia il recepimento della Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi è avvenuto con il D.Lgs. 150/2012, che definisce gli obblighi per l’uso professionale.

I fitofarmaci sono classificati secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP): le etichette e le schede dati di sicurezza riportano le classi e le categorie di pericolo (acuta tossicità, sensibilizzazione, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, tossicità specifica per organi bersaglio), i pittogrammi di pericolo GHS e le frasi H e P. La classificazione CLP orienta la valutazione del rischio e la scelta dei DPI: prodotti classificati come tossici acuti, cancerogeni o sensibilizzanti richiedono misure di protezione più stringenti rispetto a prodotti a bassa pericolosità.

Valutazione del rischio chimico ex D.Lgs. 81/08

Il datore di lavoro agricolo che impiega lavoratori nell’uso di fitofarmaci è tenuto a valutare il rischio chimico ai sensi del Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08. La valutazione deve considerare: le proprietà pericolose dei prodotti utilizzati (desumibili da schede dati di sicurezza ed etichette CLP), le quantità, i tempi e le modalità di esposizione (preparazione e dosaggio della miscela, trattamento in campo, rientro in trattato), le condizioni d’uso (attrezzatura, temperatura, vento) e la disponibilità di misure preventive e protettive. Dal confronto tra il livello di rischio stimato e i parametri normativi discendono gli obblighi: sorveglianza sanitaria, fornitura di DPI, misure igieniche, informazione e formazione degli operatori.

Il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato con D.M. 22/01/2014 ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 150/2012, stabilisce le misure e le priorità per ridurre i rischi dei pesticidi per la salute umana e l’ambiente, con indicazioni per la formazione, l’ispezione delle attrezzature e la riduzione dell’uso. Il PAN è lo strumento di riferimento per le politiche nazionali in materia di uso sostenibile e per la pianificazione delle attività di controllo.

Obblighi degli utilizzatori professionali ex D.Lgs. 150/2012

L’art. 9 del D.Lgs. 150/2012 stabilisce che chiunque utilizzi prodotti fitosanitari professionalmente deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’uso (il cosiddetto patentino fitofarmaci), rilasciato dalle Regioni previa frequenza di un corso riconosciuto e superamento di una prova finale. Il certificato ha durata variabile secondo le disposizioni regionali e deve essere rinnovato tramite aggiornamento periodico. L’acquisto di prodotti destinati agli utilizzatori professionali (quelli per i quali l’etichetta riporta "uso riservato agli utilizzatori professionali") è subordinato alla presentazione del certificato di abilitazione.

Oltre al certificato di abilitazione, gli utilizzatori professionali sono tenuti a: conservare i registri dei trattamenti effettuati (tipologia di prodotto, dose, coltura, data, appezzamento), calibrare e far ispezionare le attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci secondo le scadenze previste dal PAN e dalla normativa regionale, rispettare le etichette autorizzate e i tempi di carenza prima della raccolta, e adottare le misure di protezione collettiva e individuale indicate nella scheda dati di sicurezza e nella valutazione del rischio.

DPI per gli operatori: quali e quando

I dispositivi di protezione individuale per gli operatori che preparano, dosano e distribuiscono prodotti fitosanitari devono essere selezionati sulla base della scheda dati di sicurezza del prodotto, dell’etichetta autorizzata e della valutazione del rischio aziendale. I DPI tipicamente prescritti comprendono: guanti in nitrile o neoprene (resistenti alla permeazione delle sostanze contenute nel formulato, con verifica della norma EN ISO 374), tuta protettiva (spesso di categoria III, a norma EN ISO 13982 per le polveri o EN 13034 per gli spruzzi liquidi leggeri), calzature impermeabili, protezione per gli occhi (occhiali o visiera) e, per i prodotti che lo richiedono, semimaschera filtrante o maschera piena con filtri combinati A2P3.

I DPI devono essere forniti gratuitamente dal datore di lavoro, mantenuti in efficienza, riposti separatamente dagli altri indumenti e sostituiti alla scadenza o al deterioramento. L’operatore deve essere addestrato al loro corretto indossamento, utilizzo e rimozione (doffing), con attenzione alla fase di svestizione che è critica per il rischio di autocontaminazione. Le misure igieniche integrano i DPI: lavaggio delle mani prima dei pasti e al termine del lavoro, doccia a fine turno, divieto di fumare, mangiare o bere nell’area di trattamento.

Formazione, sorveglianza sanitaria e 123Formazione

La formazione degli operatori che usano fitofarmaci ha una doppia base normativa: la formazione sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 (rischio chimico, DPI, emergenze da intossicazione) e il percorso abilitante previsto dal D.Lgs. 150/2012 per il rilascio del certificato di abilitazione all’uso professionale. Le due componenti sono distinte e si integrano: la prima è a carico del datore di lavoro nell’ambito della formazione aziendale; la seconda è erogata da soggetti abilitati dalle Regioni e si conclude con una prova di verifica.

La sorveglianza sanitaria da parte del medico competente è obbligatoria per i lavoratori esposti a fitofarmaci classificati come pericolosi, con visita preventiva prima dell’adibizione e visite periodiche la cui frequenza è stabilita dal medico competente in base al rischio. Con 123Formazione puoi attivare la formazione sul rischio chimico e sui DPI per gli operatori agricoli — formazione lavoratori rischio alto, moduli specifici su rischio chimico e utilizzo dei DPI, primo soccorso Gruppo A — in aula, videoconferenza o e-learning per le parti consentite, con attestati validi in tutta Italia.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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