- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 22 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 22 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (840 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Titolo III, Uso delle attrezzature di lavoro · D.Lgs. 17/2010 — Attuazione Direttiva Macchine 2006/42/CE · Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (abilitazione attrezzature)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2026
Rischio meccanico in agricoltura: il quadro normativo
Le macchine agricole — trattrici, mietitrebbie, trinciatrici, raccoglitrici, irroratrici e le numerose attrezzature portate o trainate — sono disciplinate dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 69-87), che regolamenta l’uso delle attrezzature di lavoro, e dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010, che ne regola l’immissione sul mercato. Le macchine immesse in commercio dopo il 1996 devono recare la marcatura CE e rispettare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) della direttiva; quelle precedenti devono essere adeguate ai requisiti dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08. Le trattrici agricole o forestali sono soggette anche alla normativa di omologazione specifica.
La norma tecnica UNI EN ISO 11684 definisce i principi per la progettazione e l’applicazione dei pittogrammi di sicurezza sulle macchine agricole e forestali: questi ideogrammi standardizzati devono segnalare i pericoli presenti sulla macchina (organi in movimento, rischio di ribaltamento, alte temperature) e sono parte integrante della documentazione tecnica. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i pittogrammi siano leggibili e integri e che i lavoratori ne comprendano il significato, poiché rappresentano un sistema di avvertimento immediato in campo.
Presa di forza (PTO): il rischio più letale
La presa di forza (PTO, power take-off) è il meccanismo che trasmette il moto dalla trattrice alle attrezzature trainate o portate tramite un albero cardanico. È il punto meccanico con la più alta incidenza di infortuni mortali nel settore agricolo: un contatto anche breve con l’albero cardanico in rotazione — per un lembo di indumento, un cordone, un guanto o una mano — provoca un trascinamento rapidissimo che può causare fratture, amputazioni e strappamento degli arti, spesso con esito fatale prima che chiunque possa intervenire.
Il D.Lgs. 81/08, all’Allegato V, e la Direttiva Macchine 2006/42/CE prescrivono che l’albero cardanico sia protetto dalla propria cuffia integra, libera di ruotare folle attorno all’albero e ancorata con le catenelle di antirotazione lato trattore e lato attrezzatura. È vietato: avvicinarsi all’albero in movimento, scavalcarlo, usare la PTO con i ripari rimossi o danneggiati, intervenire su attrezzature azionate dalla PTO senza averla disinserita e attendere il completo arresto degli organi. La protezione lato trattore e quella lato attrezzatura devono entrambe essere presenti e in buono stato: la mancanza anche di un solo elemento vanifica la sicurezza dell’insieme.
Ribaltamento del trattore e dispositivi ROPS
Il ribaltamento laterale o all’indietro della trattrice è la prima causa di morte nelle aziende agricole italiane. La protezione si basa sul Dispositivo di Protezione in caso di Ribaltamento (ROPS: Roll Over Protection Structure), che può essere un telaio a due montanti posteriori, un arco di sicurezza o una cabina rinforzata, combinato con la cintura di sicurezza. La struttura ROPS crea uno spazio di sopravvivenza attorno all’operatore e la cintura lo trattiene al posto di guida, evitando che venga sbalzato fuori dalla trattrice e schiacciato.
Le trattrici prive di ROPS devono essere adeguate prima di essere messe in servizio con dipendenti: il Titolo III del D.Lgs. 81/08 e le indicazioni del Ministero del lavoro chiariscono che l’assenza di ROPS è una non conformità che obbliga il datore di lavoro a intervenire. L’adeguamento non è ammissibile per tutti i tipi di trattrice: per i mezzi molto datati può essere necessario il ritiro dal servizio. Anche l’uso corretto conta: rispettare le pendenze massime indicate nel libretto, non caricare il sollevatore posteriore oltre i limiti, evitare giri bruschi in discesa e prestare attenzione a scarpate e fossi sono comportamenti che riducono concretamente il rischio di ribaltamento.
Formazione, abilitazione e 123Formazione
L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 prevede percorsi di abilitazione specifici per i lavoratori che usano il trattore agricolo o forestale: modulo giuridico-normativo, modulo tecnico e prova pratica, con aggiornamento quinquennale. Il percorso è distinto per trattori a ruote e a cingoli. Per le altre macchine agricole non incluse nell’elenco delle attrezzature ad abilitazione obbligatoria — come mietitrebbie, trinciatrici, irroratrici — restano comunque obbligatori l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici ex art. 73 del D.Lgs. 81/08, documentati e condotti sulla macchina reale da persona esperta.
La formazione specifica deve coprire: i rischi meccanici propri della macchina (PTO, organi di taglio, sistemi di raccolta), le procedure di messa in sicurezza prima di qualsiasi intervento (spegnimento del motore, disinserimento della PTO, attesa del completo arresto degli organi, blocco contro l’avviamento), l’uso corretto dei DPI e la lettura dei pittogrammi UNI EN ISO 11684 presenti sulla macchina. Con 123Formazione puoi attivare la formazione obbligatoria per gli operatori di macchine agricole — formazione lavoratori rischio alto, corso per preposti, abilitazione per trattori agricoli — in aula, videoconferenza o e-learning per le parti consentite, con attestati validi in tutta Italia.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Titolo III, Uso delle attrezzature di lavoro (normattiva.it)
- D.Lgs. 17/2010 — Attuazione Direttiva Macchine 2006/42/CE (normattiva.it)
- Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (abilitazione attrezzature) (gazzettaufficiale.it)
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