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Per il datore di lavoro

Rientro al lavoro dopo malattia o infortunio: visita, limitazioni e ricollocazione

Quando un lavoratore rientra dopo un’assenza lunga, il datore deve gestire visita di rientro, eventuali limitazioni e la ricollocazione: ecco la procedura corretta.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 19 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
19 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (835 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026

Quando è obbligatoria la visita medica di rientro

L’art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs 81/08 prevede la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Questa visita è obbligatoria quando il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria, cioè quando la sua mansione comporta rischi per i quali il DVR prevede l’obbligo di sorveglianza (videoterminali oltre le soglie, movimentazione carichi, rischio chimico, biologico, rumore, vibrazioni, lavoro notturno, ecc.).

La regola dei 60 giorni si riferisce ad assenza continuativa per motivi di salute: malattia comune, infortunio o malattia professionale. Anche al di sotto di quella soglia, il datore o il medico competente possono ritenere opportuna una verifica dell’idoneità quando l’evento (ad esempio un infortunio grave) può aver modificato la capacità lavorativa. La visita serve a garantire che il lavoratore possa riprendere la propria mansione in sicurezza, per sé e per gli altri. Per il quadro generale vedi le guide su sorveglianza sanitaria e medico competente e su visite mediche sul lavoro.

La procedura di rientro passo dopo passo

Operativamente, il datore di lavoro (o l’ufficio del personale) deve monitorare le assenze per salute e, al raggiungimento dei 60 giorni continuativi, attivare il medico competente prima della ripresa del lavoro, comunicando la data di rientro prevista. Il lavoratore non deve essere riammesso alla mansione a rischio prima dell’esito della visita: la riammissione senza giudizio di idoneità, quando dovuto, è una violazione e può aggravare la responsabilità del datore in caso di ricaduta o infortunio.

Il medico competente effettua la visita, eventualmente integrata da esami o accertamenti specialistici, ed esprime il giudizio di idoneità. È buona prassi pianificare la visita con qualche giorno di anticipo rispetto al rientro effettivo, per non lasciare il lavoratore in attesa né esporlo prematuramente. Tutta la procedura va tracciata: comunicazione al medico, data della visita, giudizio rilasciato.

Il giudizio di idoneità: idoneo, con limitazioni o inidoneo

Al termine della visita il medico competente esprime, ai sensi dell’art. 41, comma 6, uno tra questi giudizi: idoneità piena alla mansione specifica; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente alla mansione specifica. Le prescrizioni indicano cosa il lavoratore può fare con cautele (ad esempio uso di ausili), mentre le limitazioni indicano attività precluse (ad esempio divieto di sollevare pesi oltre una certa soglia o di lavorare in quota).

Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Avverso il giudizio è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL), che può confermare, modificare o revocare il giudizio. Il datore deve attuare le prescrizioni e le limitazioni indicate: non può ignorarle né adibire il lavoratore a compiti incompatibili con il giudizio. Per approfondire vedi la guida dedicata a idoneità alla mansione, limitazioni e prescrizioni.

La ricollocazione del lavoratore con limitazioni o inidoneo

Quando il giudizio comporta limitazioni che rendono incompatibile la mansione originaria, o un’inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro deve attivarsi per la ricollocazione. L’art. 42 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il datore, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 68/1999 sul collocamento dei disabili, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

La ricerca di una mansione compatibile va condotta in modo concreto e documentato, esaminando l’organizzazione aziendale e le posizioni disponibili. Lo spostamento a mansioni inferiori conserva la retribuzione precedente. Solo quando, pur con sforzo organizzativo, non esista alcuna mansione compatibile con le limitazioni del lavoratore, possono aprirsi valutazioni sul rapporto di lavoro, secondo la disciplina giuslavoristica e la giurisprudenza, che impongono al datore un obbligo di repêchage effettivo prima di qualsiasi decisione.

Aggiornare valutazione, formazione e documentazione

Il rientro non si esaurisce con la visita: quando il lavoratore viene ricollocato ad altra mansione, scattano gli obblighi formativi connessi al cambio mansione (formazione specifica sui nuovi rischi, eventuali abilitazioni). Va inoltre verificato se la nuova condizione richiede l’aggiornamento del DVR o l’adozione di misure aggiuntive. Le limitazioni del giudizio vanno comunicate anche al preposto, che vigila concretamente sul rispetto delle prescrizioni nell’operatività quotidiana.

Tutto il percorso — visita, giudizio, attuazione delle prescrizioni, eventuale ricollocazione e formazione — deve essere documentato: è la prova della diligenza del datore e tutela il lavoratore. Una gestione attenta del rientro previene ricadute e infortuni e riduce il contenzioso. 123Formazione affianca le aziende nella formazione legata ai cambi di mansione e nell’aggiornamento dei lavoratori e dei preposti, con corsi in aula, videoconferenza ed e-learning e attestati validi in tutta Italia. Per gli obblighi formativi al cambio mansione vedi la guida dedicata.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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