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Per il datore di lavoro

Cambio mansione, trasferimento o nuovo rischio: quando rifare la formazione

La formazione non si fa una volta sola: ecco i casi previsti dall’art. 37 in cui un cambiamento in azienda impone di aggiornare o ripetere la formazione.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 22 aprile 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
22 aprile 2026
Ultimo aggiornamento
22 aprile 2026
Tempo di lettura
4 min (871 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2026

La formazione segue i cambiamenti, non solo l’assunzione

Uno degli errori più diffusi nella gestione della sicurezza è considerare la formazione come un adempimento “una tantum” legato esclusivamente al momento dell’assunzione. In realtà il D.Lgs 81/08 costruisce la formazione come un processo dinamico, che deve seguire l’evoluzione della mansione e dei rischi a cui il lavoratore è esposto nel corso del rapporto di lavoro.

Il riferimento normativo centrale è l’art. 37, comma 4, che individua espressamente i momenti in cui la formazione deve essere fornita o ripetuta. Conoscere questi casi è fondamentale per i datori di lavoro, perché un lavoratore formato anni fa per una mansione diversa da quella che svolge oggi è, di fatto, un lavoratore non adeguatamente formato per i suoi rischi attuali.

Cosa prevede l’art. 37 comma 4 del D.Lgs 81/08

L’art. 37, comma 4, stabilisce che la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi. La norma elenca quindi con precisione gli eventi che fanno scattare un nuovo obbligo formativo.

La logica è chiara: ogni volta che cambia il quadro dei rischi a cui il lavoratore è esposto, la formazione precedente potrebbe non essere più sufficiente. Il legislatore non chiede di ripetere meccanicamente l’intero percorso, ma di garantire che il lavoratore sia formato in modo adeguato ai nuovi rischi che lo riguardano, integrando o aggiornando la formazione già ricevuta.

Lo stesso art. 37 precisa inoltre che la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Si tratta di un principio che va oltre il singolo evento di cambio mansione e che impone una verifica continua dell’adeguatezza della formazione rispetto alla realtà operativa.

Cambio mansione e trasferimento: i casi concreti

Il caso del cambio di mansione è quello più intuitivo: un addetto amministrativo che passa a una mansione di magazzino con uso di transpallet o carrelli, o un operaio che viene spostato su una linea con rischi diversi, deve ricevere la formazione specifica relativa ai nuovi rischi. La formazione generale resta valida, ma quella specifica deve essere adeguata alla nuova mansione, perché è proprio la parte specifica a essere legata ai rischi concreti del posto di lavoro.

Il trasferimento può comportare un nuovo obbligo formativo quando il cambiamento di reparto, sede o contesto operativo modifica i rischi a cui il lavoratore è esposto. Non è il trasferimento in sé a far scattare automaticamente la formazione, ma il fatto che la nuova collocazione comporti rischi diversi rispetto a quelli per i quali il lavoratore era già stato formato.

In presenza di un passaggio a mansioni che richiedono abilitazioni specifiche, la questione si fa ancora più netta: l’uso di carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru o l’ingresso in spazi confinati o lavori in quota richiede la relativa formazione-abilitazione prima che il lavoratore inizi a operare. In questi casi non basta un’integrazione generica, ma serve il percorso dedicato previsto per quella specifica attività.

Nuove attrezzature, tecnologie e sostanze

L’introduzione di una nuova attrezzatura di lavoro è un evento che impone formazione anche quando la mansione resta formalmente la stessa. Una nuova macchina, un nuovo impianto o una nuova tecnologia introducono modalità operative e rischi che il lavoratore deve conoscere prima di utilizzarli. Pensare che “tanto è un lavoratore esperto” è un approccio rischioso: l’esperienza su uno strumento non si trasferisce automaticamente a uno nuovo.

Lo stesso principio vale per l’introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi: un cambiamento nei prodotti chimici utilizzati, nei processi o nei materiali può modificare in modo sostanziale il profilo di rischio, richiedendo informazione e formazione aggiornate, coerenti anche con quanto riportato nelle schede di sicurezza e nel documento di valutazione dei rischi.

Come gestire gli aggiornamenti con 123Formazione

Per non farsi cogliere impreparati, è utile collegare la gestione della formazione ai processi aziendali che generano cambiamenti: ogni volta che si modifica un organigramma, si trasferisce un lavoratore, si acquista una nuova attrezzatura o si cambia un prodotto, è bene verificare se questo comporti un obbligo formativo. Integrare la formazione nei processi di gestione del personale e degli acquisti evita pericolose lacune.

È inoltre essenziale documentare ogni intervento formativo, mantenendo coerenza tra documento di valutazione dei rischi, mansioni effettive e attestati. In sede di ispezione o a seguito di un infortunio, la corrispondenza tra ciò che il lavoratore fa e la formazione che ha ricevuto è uno degli elementi più verificati.

Con 123Formazione puoi gestire in modo strutturato la formazione legata ai cambiamenti di mansione e di rischio, dai corsi di aggiornamento specifico alle abilitazioni per attrezzature e lavorazioni a rischio, in aula, in videoconferenza o in e-learning, con attestati validi in tutta Italia. Contattaci per allineare la formazione della tua azienda alle mansioni realmente svolte.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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