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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Microclima negli ambienti di lavoro: valutazione, rischi e obblighi D.Lgs 81/08

Temperatura, umidità, velocità dell'aria e irraggiamento determinano il comfort termico dei lavoratori. Ecco come valutarli, quali indici usare e cosa prevede la normativa.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 12 min

Pubblicato
20 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
12 min (2434 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) · INAIL – Microclima e stress termico

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

Cos'è il microclima e perché è un rischio lavorativo

Il microclima è l'insieme delle condizioni termiche presenti in un ambiente di lavoro circoscritto: comprende la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la velocità dell'aria e la temperatura media radiante delle superfici circostanti. Quando questi parametri si discostano dalle condizioni di benessere fisiologico, il corpo umano è costretto a lavorare per mantenere la propria omeotermia, ovvero la temperatura interna stabile intorno ai 37 °C, con un costo energetico e uno stress che, se prolungati, producono danni alla salute.

La norma tecnica di riferimento internazionale è la ISO 7730:2005, "Ergonomia degli ambienti termici — Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e i criteri di benessere termico locale". In ambito europeo si affianca la EN ISO 13731:2001 (vocabolario e simboli per gli ambienti termici). Entrambe forniscono la base metodologica su cui si costruisce la valutazione del rischio microclima nel quadro del D.Lgs. 81/08.

Il microclima non si riduce alla sola sensazione di caldo o freddo: esistono ambienti "moderati" (uffici, laboratori climatizzati) in cui il disagio è prevalentemente soggettivo, ambienti "caldi severi" (fonderie, panifici, cucine industriali) in cui il rischio è oggettivo e immediato, e ambienti "freddi severi" (celle frigorifere, lavoro all'aperto in inverno) in cui l'ipotermia e i danni da freddo rappresentano un pericolo reale. La scelta del metodo di valutazione dipende proprio dalla categoria dell'ambiente.

Il quadro normativo: Titolo VIII Capo I e Allegati XXXIV e XXXVI del D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro — disciplina il microclima nel Titolo VIII "Agenti fisici", Capo I "Disposizioni generali". L'articolo 180 definisce gli agenti fisici rilevanti ai fini del decreto; il microclima rientra tra i "fattori fisici" che il datore di lavoro deve valutare nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dagli artt. 17 e 28.

Gli articoli 185 e 186 fissano gli obblighi specifici per la valutazione e le misure preventive connesse agli agenti fisici. L'art. 185 stabilisce che il datore di lavoro valuti tutti i rischi derivanti dagli agenti fisici e, in funzione dell'esito, adotti misure di prevenzione e protezione. L'art. 186 riguarda la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi da agenti fisici che superano determinati valori limite.

Gli Allegati XXXIV (valori limite di esposizione per il microclima termico) e XXXVI (agenti chimici e fisici, metodologie di misura) integrano le disposizioni di legge con i riferimenti tecnici per la misurazione e la valutazione. Il datore di lavoro deve documentare i risultati nel DVR, indicando i parametri rilevati, i metodi utilizzati, gli esiti degli indici sintetici e le misure adottate o programmate, oltre ai risultati della sorveglianza sanitaria quando applicabile.

Va ricordato che la valutazione del microclima non è un adempimento una-tantum: le variazioni stagionali (estate/inverno), le modifiche impiantistiche, i cambi di layout produttivo e le innovazioni organizzative possono alterare le condizioni termiche in modo significativo, rendendo necessario aggiornare la valutazione e il relativo capitolo del DVR.

I parametri fisici del microclima

La valutazione del microclima si fonda su quattro grandezze fisiche misurabili con strumentazione calibrata. La temperatura dell'aria (t, in °C) è il parametro più intuitivo, ma da solo non descrive il disagio termico: due ambienti con la stessa temperatura possono produrre sensazioni molto diverse a seconda degli altri fattori. La temperatura media radiante (tᵣ, in °C) tiene conto dell'irraggiamento emesso da tutte le superfici circostanti — pareti, soffitti, macchinari caldi o freddi — che influenzano direttamente il bilancio energetico del corpo indipendentemente dalla temperatura dell'aria.

L'umidità relativa (UR, in %) condiziona la capacità del corpo di disperdere calore attraverso l'evaporazione del sudore: valori elevati (oltre il 70-75 %) riducono l'efficienza della sudorazione e aggravano lo stress da calore, mentre valori molto bassi (sotto il 30-35 %) irritano le mucose e favoriscono l'affaticamento. La velocità dell'aria (vₐ, in m/s) incide sulla convezione cutanea: una corrente d'aria fresca è benefica in ambienti caldi moderati, ma in ambienti freddi può amplificare il raffreddamento del corpo ben oltre quello previsto dalla sola temperatura.

A questi quattro parametri ambientali si aggiungono due variabili soggettive fondamentali: il metabolismo energetico del lavoratore (M, in W/m²), che dipende dall'intensità dell'attività svolta (lavoro sedentario, in piedi, lavoro fisico leggero, moderato o pesante), e la resistenza termica dell'abbigliamento (Iᴄᴸ, in clo), che esprime quanto i capi indossati isolano il corpo dall'ambiente. Senza stimare questi due valori non è possibile calcolare correttamente nessuno degli indici sintetici previsti dalle norme tecniche.

Indici sintetici: PMV/PPD per gli ambienti moderati

Per gli ambienti termici moderati — uffici, aule, laboratori, locali commerciali con climatizzazione — lo strumento di riferimento è il modello di Fanger, codificato nella ISO 7730:2005. Il Predicted Mean Vote (PMV) è un indice che sintetizza la risposta termofisiologica di un gruppo di individui in una scala da −3 (molto freddo) a +3 (molto caldo), passando per 0 (neutralità termica). Il calcolo tiene conto di tutti e sei i parametri sopra descritti (temperatura, umidità, velocità aria, temperatura radiante, metabolismo e abbigliamento).

Al PMV è associato il Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD), che stima la percentuale di persone insoddisfatte delle condizioni termiche. Anche a PMV = 0 circa il 5 % degli individui si dichiara insoddisfatto, a causa della variabilità fisiologica individuale: questa è la soglia minima strutturale. I criteri di accettabilità della ISO 7730 classificano gli ambienti in tre categorie (A, B, C) con intervalli di PMV sempre più ampi e percentuali di insoddisfatti crescenti. La categoria A (PPD < 6 %) corrisponde a condizioni ottimali, la categoria C (PPD < 15 %) ai limiti ancora accettabili per luoghi di lavoro ordinari.

Il PPD misura il disagio termico globale; la ISO 7730 prevede però anche indici per il disagio termico locale, come le correnti d'aria localizzate (DR, Draught Rating), le asimmetrie di temperatura radiante, le differenze verticali di temperatura e la temperatura del pavimento. Questi aspetti sono particolarmente rilevanti negli uffici open space con terminali fan-coil, nelle officine parzialmente riscaldate e nei locali con grandi superfici vetrate.

Indici sintetici: WBGT per gli ambienti caldi e IREQ per gli ambienti freddi

Per gli ambienti termici caldi severi si utilizza il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), indice definito dalla ISO 7243:2017 e dagli standard ACGIH. Il WBGT si calcola combinando la temperatura di bulbo umido naturale (tₙᵣ), la temperatura di globo (tᵍ) e, se si lavora all'esterno con esposizione solare diretta, la temperatura di bulbo secco (tₐ): WBGT (interno) = 0,7 tₙᵣ + 0,3 tᵍ. I valori limite del WBGT dipendono dall'intensità del lavoro (leggero, moderato, pesante, molto pesante) e dallo stato di acclimatazione del lavoratore: i soggetti non acclimatati hanno valori limite inferiori rispetto a chi è già abituato all'ambiente caldo.

Quando il WBGT supera i valori di riferimento per la specifica classe di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure organizzative e tecniche per ridurre l'esposizione: riprogrammazione delle lavorazioni più pesanti nelle ore più fresche, pause obbligatorie con recupero in ambiente fresco, idratazione programmata, ventilazione artificiale o schermatura delle sorgenti di calore radiante.

Per gli ambienti freddi la norma tecnica di riferimento è la ISO 11079:2007, che introduce l'indice IREQ (Insulation Required), ovvero la resistenza termica dell'abbigliamento necessaria per mantenere il bilancio termico del corpo nelle condizioni ambientali date. L'IREQ si calcola a partire dalla temperatura, dalla velocità dell'aria, dal metabolismo e dalla temperatura radiante. Se l'isolamento disponibile è inferiore all'IREQ richiesto, il lavoratore è in condizioni di freddo da difetto e occorre intervenire con abbigliamento tecnico adeguato, riscaldamento localizzato o limitazione del tempo di esposizione. In parallelo, la ISO 11079 fornisce anche le durate massime di esposizione al freddo e le durate di recupero necessarie.

Obblighi del datore di lavoro: artt. 185-186 D.Lgs. 81/08

L'art. 185 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici, ivi compreso il microclima, e di documentarne gli esiti nel DVR. La valutazione deve essere effettuata da personale qualificato, generalmente il RSPP con il supporto del Medico Competente, e deve essere ripetuta ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro in modo significativo o, in ogni caso, quando la sorveglianza sanitaria lo richieda. Per le misurazioni strumentali devono essere utilizzate apparecchiature conformi alle norme tecniche e periodicamente tarate.

Il datore di lavoro deve altresì fornire ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi da microclima (art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08): spiegare quali sono i sintomi dello stress da caldo o da freddo, come riconoscere i segnali di allarme, come utilizzare correttamente i DPI termici e quali procedure seguire in caso di malore. Questa formazione fa parte del più ampio obbligo formativo che il Testo Unico pone in capo al datore di lavoro.

Per le lavorazioni in ambienti severi (fonderie, celle frigorifere, lavori all'aperto in condizioni meteorologiche estreme) il datore di lavoro deve predisporre misure organizzative specifiche: rotazione del personale, istituzione di "zone di recupero" con temperatura adeguata, programmazione delle attività più gravose nelle fasce orarie meno critiche e monitoraggio continuo delle condizioni durante le ondate di calore estivo o le situazioni meteorologiche avverse. L'omissione di queste misure, in caso di infortunio o malattia professionale, comporta responsabilità penale e civile a carico del datore di lavoro e del dirigente preposto.

Sorveglianza sanitaria e DPI per caldo e freddo

L'art. 186 del D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi da agenti fisici che superano i valori limite indicati dagli Allegati del decreto. Il Medico Competente effettua la visita preventiva prima dell'inserimento in mansioni a rischio microclima e le visite periodiche con cadenza stabilita in funzione della natura e dell'entità del rischio. In presenza di ambienti caldi severi (come fonderie, vetrerie, panetterie industriali) o freddi severi (celle a temperatura negativa, lavorazione del pesce surgelato), la sorveglianza sanitaria è di regola obbligatoria. Il medico valuta l'idoneità del lavoratore, tenendo conto di eventuali patologie cardiovascolari, distiroidismi, diabete, obesità, assunzione di farmaci interferenti con la termoregolazione e condizioni transitorie come gravidanza.

I DPI per la protezione dal calore includono abbigliamento con tessuti tecnici traspiranti e riflettenti il calore radiante, elmetti ventilati, guanti con isolamento termico per le superfici calde, grembiuli e ghette per le attività in prossimità di fonti di calore intenso (colate, forni aperti). Per la protezione dal freddo si ricorre ad abbigliamento stratificato (sistema a tre strati: traspirante, isolante, impermeabile e antivento), guanti con classificazione EN 511 per il freddo da contatto e da convezione, calzature coibentate e copricapi. In entrambi i casi i DPI devono essere conformi alle norme EN applicabili e correttamente selezionati in funzione del tipo e del livello di rischio, come prescritto dal D.Lgs. 81/08 art. 74-79 e dall'Allegato VIII.

È fondamentale che i DPI termici vengano correttamente indossati, mantenuti e sostituiti a fine vita: un indumento tecnico che ha perso le proprietà isolanti a causa dell'uso prolungato o di lavaggi inadeguati non offre più la protezione dichiarata dalla scheda tecnica. La formazione e l'addestramento all'uso dei DPI rientra tra gli obblighi del datore di lavoro e deve essere documentata.

Procedure operative e FAQ sul microclima

Dal punto di vista operativo, la valutazione del microclima si articola in tre fasi: rilievo strumentale delle condizioni ambientali (possibilmente nelle stagioni più critiche), stima del metabolismo delle mansioni presenti e calcolo degli indici sintetici appropriati all'ambiente. I risultati vengono confrontati con i valori di riferimento normativi e tecnici; se emergono criticità, si definisce un piano di azione con misure tecniche (impiantistica, schermature) e organizzative (turni, pause, rotazioni). Il piano di azione va monitorato e verificato nel tempo.

Di seguito le domande più frequenti in materia di microclima lavorativo.

Chi valuta il microclima? La valutazione è responsabilità del datore di lavoro, che normalmente la affida all'RSPP in collaborazione con il Medico Competente. Per le misurazioni strumentali possono essere coinvolti laboratori specializzati o tecnici della prevenzione.

Quando è obbligatorio il Medico Competente? Nei casi in cui la valutazione evidenzi un rischio da agenti fisici superiore ai valori limite di cui all'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, ovvero in presenza di ambienti caldi o freddi severi, il Medico Competente è obbligatoriamente coinvolto nella sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 186.

Cos'è il WBGT? L'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) è una misura composita che integra la temperatura di bulbo umido, la temperatura di globo e, in esterno, la temperatura di bulbo secco. È lo strumento di valutazione dello stress da calore negli ambienti severi raccomandato dalla ISO 7243 e dall'ACGIH.

Qual è la differenza tra microclima caldo e caldo severo? Il microclima caldo in ambiente moderato produce disagio e riduzione del rendimento; il microclima caldo severo, invece, supera la capacità di termoregolazione del corpo e produce effetti patologici documentabili (colpo di calore, crampi da calore, sincope da calore). La distinzione è rilevante per la scelta del metodo di valutazione e delle misure da adottare.

Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 art. 185? L'art. 185 obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio da agenti fisici, a documentarlo nel DVR e ad adottare misure di prevenzione e protezione idonee a eliminare o ridurre l'esposizione. Prevede inoltre obblighi informativi e formativi verso i lavoratori.

Quali DPI per il caldo? Abbigliamento tecnico traspirante e riflettente, elmetti ventilati, guanti per calore radiante e da contatto (conformi EN 407), grembiuli aluminizzati per il calore radiante intenso.

Microclima e stress lavoro-correlato: che relazione c'è? Le condizioni microclimatiche sfavorevoli sono riconosciute come fattori di rischio fisico che contribuiscono allo stress lavoro-correlato. Un ambiente termicamente scomodo riduce la concentrazione, aumenta la fatica e può amplificare la percezione di altri fattori stressanti organizzativi. La valutazione dello stress lavoro-correlato (circolare Coordinamento Tecnico Regioni 2010) deve quindi considerare anche il microclima come variabile ambientale.

Con quale periodicità va ripetuta la valutazione del microclima? Non è fissata per legge una cadenza rigida, ma è buona prassi ripeterla ogni volta che cambiano le lavorazioni, gli impianti o il layout produttivo, e comunque almeno ogni volta che si aggiorna il DVR. Per gli ambienti soggetti a forti variazioni stagionali è consigliabile effettuare misurazioni sia in estate sia in inverno.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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Fonti

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