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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Per il datore di lavoro

Gestione delle lavoratrici madri: valutazione rischi e mansioni vietate

Gravidanza, puerperio e allattamento richiedono una valutazione dei rischi specifica e l’adozione di misure precise: ecco gli obblighi del datore secondo il D.Lgs 151/2001.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 19 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
19 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (933 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026

Il quadro normativo: D.Lgs 151/2001 e D.Lgs 81/08

La tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici madri è disciplinata principalmente dal D.Lgs 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), in particolare dagli artt. 6, 7, 11, 12 e dagli allegati A, B e C, integrato dal D.Lgs 81/08 che impone la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza (art. 28, comma 1). La protezione copre tre fasi: la gestazione, il periodo successivo al parto (puerperio, fino a 7 mesi dopo) e l’allattamento (fino a 7 mesi di età del figlio, o oltre nei casi specifici).

La tutela si attiva quando la lavoratrice comunica al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, certificato dal medico. Da quel momento scattano obblighi specifici di valutazione e, se necessario, di adattamento delle condizioni di lavoro, di spostamento ad altra mansione o, in ultima istanza, di astensione anticipata dal lavoro per maternità. Per il quadro generale della sorveglianza sanitaria vedi la guida sul ruolo del medico competente e sulle visite mediche sul lavoro.

La valutazione dei rischi per la gravidanza e l’allattamento

Il datore di lavoro deve valutare nel DVR i rischi specifici per la gravidanza, il puerperio e l’allattamento per tutte le mansioni potenzialmente svolte da donne in età fertile, individuando in anticipo le misure da adottare. La valutazione, condotta con il supporto dell’RSPP e del medico competente, considera natura, grado e durata dell’esposizione ad agenti, processi e condizioni di lavoro elencati negli allegati B e C del D.Lgs 151/2001. È una valutazione che va fatta a priori, non solo quando una lavoratrice comunica la gravidanza.

Tra i fattori di rischio rilevanti: la movimentazione manuale dei carichi, le posture incongrue e la stazione eretta prolungata, l’esposizione ad agenti fisici (radiazioni, vibrazioni, rumore, microclima severo), ad agenti chimici (cancerogeni, mutageni, mercurio, piombo, prodotti definiti pericolosi), ad agenti biologici (toxoplasma, rosolia e altri), il lavoro notturno e i ritmi di lavoro stressanti. L’esito della valutazione deve indicare per ciascuna mansione se è compatibile, se va modificata o se è vietata in gravidanza o durante l’allattamento.

Lavori vietati e lavori a rischio: gli allegati A, B e C

Il D.Lgs 151/2001 distingue diversi livelli di tutela tramite gli allegati. L’allegato A elenca i lavori vietati durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto: vi rientrano, tra gli altri, il trasporto e il sollevamento di pesi, i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, l’esposizione a determinati agenti e condizioni. Il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e sollevamento di pesi e a lavori pericolosi opera per legge per tutto il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.

L’allegato B elenca gli agenti e le condizioni di lavoro ai quali le lavoratrici gestanti non possono essere esposte in alcun caso. L’allegato C elenca invece gli agenti e le condizioni per i quali è richiesta una valutazione più approfondita e l’adozione di misure: l’esposizione è ammessa solo se la valutazione esclude un rischio per la salute. Il lavoro notturno (dalle 24 alle 6) è vietato dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Per i singoli rischi vedi le guide su movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico e rischio chimico e cancerogeno.

Le misure: modifica, spostamento di mansione o astensione

Di fronte a un rischio, il datore di lavoro deve agire secondo una gerarchia precisa (art. 7 D.Lgs 151/2001). Prima opzione: modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro per eliminare il rischio. Se la modifica non è possibile o non è sufficiente, seconda opzione: spostare la lavoratrice ad altra mansione, anche inferiore, conservando la retribuzione e la qualifica originaria. Lo spostamento può avvenire anche a mansioni superiori, con il relativo trattamento.

Se non è possibile spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile, scatta l’astensione anticipata dal lavoro: il datore lo comunica e la lavoratrice viene posta in interdizione dal lavoro disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con la relativa indennità di maternità. È fondamentale documentare tutto il percorso decisionale, perché la corretta gestione tutela sia la lavoratrice sia il datore. Per i casi di spostamento e limitazioni di mansione in generale vedi la guida su idoneità alla mansione, limitazioni e prescrizioni.

Obblighi operativi del datore e ruolo del medico competente

In sintesi, alla comunicazione dello stato di gravidanza il datore deve: verificare nel DVR la valutazione del rischio per la mansione specifica; attivare il medico competente per la valutazione sanitaria individuale; adottare la misura adeguata (modifica, spostamento, astensione) e informare la lavoratrice dell’esito e dei suoi diritti. Il medico competente formula il giudizio di idoneità tenendo conto della condizione e può prescrivere limitazioni o l’inidoneità temporanea a determinate attività.

Vanno inoltre garantiti i permessi per gli esami prenatali, il riposo per allattamento e, al rientro, la rivalutazione della compatibilità della mansione con la fase di allattamento. La gestione richiede coordinamento tra datore, RSPP, medico competente e ufficio del personale, oltre alla corretta informazione e formazione della lavoratrice sui rischi e sulle misure adottate. 123Formazione supporta le aziende con la formazione sicurezza dei lavoratori e degli RLS, utile anche a diffondere la cultura della tutela delle lavoratrici madri: attestati validi in tutta Italia.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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