Salta al contenuto
Vuoi diventare Ambassador?CLICCA QUI
123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Per il datore di lavoro

Gestione ditte esterne e manutentori: accesso, DUVRI e badge

Far entrare manutentori e ditte esterne in azienda richiede una procedura precisa: verifica dell’idoneità, DUVRI, informazione sui rischi, badge e regole di accesso secondo l’art. 26 D.Lgs 81/08.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 19 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
19 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1108 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008, art. 26 · Normattiva – DPR 177/2011 (spazi confinati) · Ispettorato Nazionale del Lavoro – Appalti

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026

Perché l’ingresso di ditte esterne va gestito (art. 26)

Ogni volta che un’azienda affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi che operano all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva, o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, scatta l’art. 26 del D.Lgs 81/08. Tipici esempi sono i manutentori di impianti e macchinari, le imprese di pulizie, gli installatori, i tecnici informatici, i trasportatori che effettuano carico/scarico, i fornitori di servizi continuativi. In tutti questi casi il datore di lavoro committente assume obblighi specifici di verifica, informazione e cooperazione, perché la compresenza di lavoratori di datori diversi genera rischi da interferenza.

L’obiettivo della norma è duplice: garantire che chi entra sia un soggetto affidabile e tecnicamente idoneo, e gestire i rischi che nascono dall’incrocio delle attività (interferenze). Va distinto questo ambito dal cantiere temporaneo o mobile, dove si applica invece il Titolo IV con PSC, POS e coordinatori. Per i lavori edili vedi le guide dedicate; qui trattiamo l’ingresso di ditte e manutentori nei normali luoghi di lavoro ex art. 26.

Passo 1: verifica dell’idoneità tecnico-professionale

Prima di affidare il lavoro, l’art. 26, comma 1, lett. a, impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. La verifica si effettua, nei lavori non edili, almeno acquisendo il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (visura) e l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. È buona prassi richiedere anche il DURC (regolarità contributiva), gli attestati di formazione del personale che opererà in sede, le abilitazioni per attrezzature specifiche, la polizza assicurativa e, dove pertinente, il DVR della ditta esterna.

Questa fase serve a non far entrare soggetti privi delle competenze e della regolarità necessarie. La verifica va documentata e conservata: in caso di infortunio o ispezione, è la prova che il committente ha esercitato la dovuta diligenza nella scelta. Per i criteri generali di gestione dei rapporti con appaltatori vedi la guida sulla gestione di appalti e subappalti in sicurezza.

Passo 2: informazione reciproca e DUVRI

L’art. 26, comma 1, lett. b, obbliga il committente a fornire alle ditte esterne dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andranno a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Il comma 2 impone poi a committente e ditte di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di coordinare gli interventi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Lo strumento operativo di questa cooperazione è il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), previsto dall’art. 26, comma 3, che il datore committente elabora e allega al contratto di appalto. Il DUVRI valuta i soli rischi da interferenza e indica le misure per eliminarli o ridurli, compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il DUVRI non è richiesto per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per lavori/servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno, salvo rischi particolari (cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, ecc.). Per approfondire vedi le guide su DUVRI e rischi da interferenze e sulla differenza tra DVR e DUVRI.

Passo 3: regole di accesso, badge e identificazione

Sul piano pratico, l’ingresso di personale esterno va disciplinato con una procedura di accesso. Il punto di partenza è l’obbligo di identificazione: l’art. 26, comma 8, prevede che tutto il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici e i lavoratori autonomi presenti nei luoghi di lavoro siano muniti di apposita tessera di riconoscimento, esposta in modo visibile, contenente fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro e data di assunzione (oltre, per i subappalti, all’indicazione del committente). Per i lavoratori autonomi la tessera contiene anche l’indicazione del committente.

Attorno a questo obbligo si costruisce la procedura aziendale: registrazione all’ingresso (data, ditta, persone, lavoro da svolgere, orari), consegna del badge visitatore/appaltatore, briefing di sicurezza con consegna delle informazioni sui rischi e delle planimetrie di emergenza, definizione delle aree accessibili e di quelle interdette, regole su DPI obbligatori in sede, divieti (uso di attrezzature aziendali non autorizzate, fumo, ecc.) e modalità di riconsegna del badge in uscita. Una buona procedura di accesso rende verificabile in ogni momento chi è presente in azienda, dato cruciale anche per l’evacuazione in emergenza.

Permessi di lavoro e coordinamento operativo

Per le lavorazioni a rischio elevato è prassi affiancare alla procedura di accesso un sistema di permessi di lavoro (work permit): autorizzazioni scritte e specifiche per attività come lavori a caldo (saldatura, taglio, fiamme libere), lavori in quota, interventi su impianti elettrici, ingressi in spazi confinati, lavori che richiedono il blocco delle linee (LOTO, lock-out/tag-out). Il permesso elenca i rischi, le misure da adottare, i DPI necessari, le firme di chi autorizza e di chi esegue, e la durata della validità.

Il coordinamento operativo non si esaurisce con la firma del DUVRI: durante l’esecuzione vanno tenute riunioni di coordinamento, verificate sul campo le misure concordate e aggiornati i documenti se cambiano le condizioni. Particolare attenzione richiedono gli spazi confinati (DPR 177/2011) e i lavori in atmosfere esplosive. Per questi temi vedi le guide su spazi confinati e DPR 177 e su atmosfere esplosive ATEX, oltre alla formazione del personale interno ed esterno coinvolto.

Responsabilità del committente e formazione

La gestione delle ditte esterne incide direttamente sulla responsabilità del committente. L’art. 26, comma 4, prevede una responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori per i danni da infortunio subiti dal lavoratore, non indennizzati dall’INAIL, salvo i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice. Una procedura di accesso e un DUVRI ben fatti, insieme alla verifica documentata dell’idoneità, sono perciò la migliore tutela del committente, oltre che la condizione per lavorare in sicurezza.

Resta centrale la formazione: i lavoratori interni che interagiscono con le ditte (portinerie, preposti, manutentori interni) devono saper applicare la procedura, e il personale esterno deve essere formato dal proprio datore. 123Formazione eroga i corsi base per lavoratori, per preposti e i percorsi specialistici (antincendio, primo soccorso, attrezzature) con attestati validi su tutto il territorio nazionale, utili sia all’azienda committente sia alle imprese fornitrici. Per il quadro degli adempimenti vedi anche la guida su cosa controlla l’ispettore del lavoro.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Corsi correlati

Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?

Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.

Contattaci

Guide correlate