- Categoria
- Guida alla scelta
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (914 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 2 e 21 · Codice civile – Societa di persone e capitali · INAIL – Soci e amministratori
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
Conta la sostanza, non la qualifica formale
Anche per soci e amministratori vale il principio cardine del D.Lgs. 81/2008: ciò che determina gli obblighi non è l’etichetta formale (socio, amministratore, titolare di quote) ma il ruolo concreto svolto in azienda. La stessa persona può essere, ai fini della sicurezza, un lavoratore, un datore di lavoro o entrambe le cose, a seconda di cosa fa davvero ogni giorno.
È un errore frequente pensare che chi è “proprietario” o “amministratore” sia automaticamente esonerato dalla formazione perché “è lui il capo”. Al contrario: spesso queste figure cumulano più obblighi, perché sono insieme chi lavora e chi ha il potere di decidere sulla sicurezza.
Per capire come si distribuiscono i ruoli in azienda è utile la guida sulle figure della sicurezza aziendale e quella sulla differenza tra datore di lavoro, dirigente e preposto, che chiariscono il criterio dell’effettività delle funzioni.
Il socio lavoratore è equiparato a un lavoratore
Il socio che presta concretamente attività lavorativa in azienda, ad esempio in una società di persone, in una S.r.l. familiare o in una cooperativa, è equiparato a un lavoratore ai fini della sicurezza. La definizione di lavoratore dell’articolo 2 del Testo Unico guarda alla sostanza del rapporto: chi svolge attività lavorativa nell’organizzazione del datore è lavoratore, anche se è socio.
Di conseguenza, il socio lavoratore deve seguire la formazione generale e specifica come gli altri lavoratori, calibrata sul livello di rischio della sua mansione, e gli eventuali corsi per attrezzature o incarichi speciali. Non esiste un’esenzione “perché è socio”: anzi, è una delle posizioni più frequentemente trascurate e contestate in sede di ispezione.
Lo stesso ragionamento vale per il socio di cooperativa che lavora: la guida sugli obblighi del lavoratore dipendente e autonomo aiuta a inquadrare la posizione, mentre quella sulla formazione obbligatoria chiarisce contenuti e tempi della formazione di base.
L’amministratore con poteri di gestione è datore di lavoro
L’amministratore (o il legale rappresentante) che ha la responsabilità dell’impresa e poteri decisionali e di spesa è, ai fini della sicurezza, il datore di lavoro. È la figura su cui ricadono gli obblighi non delegabili più importanti: la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Tutti gli obblighi del vertice sono descritti nella guida sugli obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro non ha sempre un obbligo formativo generale identico a quello dei lavoratori, ma deve formarsi in casi specifici: in particolare quando svolge direttamente il ruolo di RSPP, dove consentito, deve seguire il corso per datore di lavoro RSPP, con durata legata al rischio. Il tema è approfondito nelle guide sull’obbligo di formazione del datore e sul datore di lavoro RSPP.
Nelle realtà con più amministratori o con deleghe, è fondamentale chiarire chi esercita davvero i poteri datoriali: la delega di funzioni deve avere requisiti precisi per essere valida, come spiega la guida su come redigere la delega di funzioni. Senza una delega valida, la responsabilità resta in capo a chi ha i poteri di gestione.
Quando si cumulano i due ruoli
Nelle piccole imprese è molto comune che la stessa persona sia insieme socio che lavora e amministratore con poteri di gestione. In questo caso cumula entrambe le posizioni: come lavoratore deve avere la formazione generale e specifica e i corsi legati alla sua mansione; come datore di lavoro deve adempiere agli obblighi datoriali, inclusa l’eventuale formazione da datore-RSPP.
Questa sovrapposizione è la norma nelle micro e piccole imprese, dove il titolare “fa tutto”. Proprio per questo è la situazione in cui più facilmente si crea confusione e si trascurano alcuni obblighi: ci si concentra sul ruolo di gestione e si dimentica quello di lavoratore, o viceversa. La guida sugli obblighi delle micro e grandi imprese aiuta a calibrare gli adempimenti sulla dimensione aziendale.
Per fare ordine conviene mappare ruoli e obblighi in un organigramma della sicurezza, così da rendere esplicito chi è cosa e quali corsi servono a ciascuno. Gli strumenti pratici sono nelle guide sull’organigramma della sicurezza aziendale e su come costruirlo.
Perché non ignorare la posizione di soci e amministratori
Trascurare la formazione di soci lavoratori e degli amministratori non è una scorciatoia priva di conseguenze. In sede di ispezione, la posizione di chi lavora senza formazione, socio o no, viene contestata al datore di lavoro, con le sanzioni descritte nella guida sulle sanzioni per mancata formazione. E in caso di infortunio, la mancata formazione pesa nella valutazione delle responsabilità, come spiega la guida sulla responsabilità del datore in caso di infortunio.
Inoltre, per gli amministratori-datori, gli obblighi non delegabili (valutazione dei rischi e nomina dell’RSPP) restano sempre in capo a loro: non possono essere “scaricati” su altri senza una delega valida e, per i due obblighi cardine, neppure con essa. È quindi nell’interesse stesso del vertice gestire correttamente la propria posizione di sicurezza.
In sintesi: la formazione vale anche per soci e amministratori ogni volta che lavorano o gestiscono. La regola d’oro è guardare a cosa fa concretamente ciascuno e attribuire di conseguenza ruoli, formazione e responsabilità, senza farsi fuorviare dalle sole qualifiche societarie.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 2 e 21 (normattiva.it)
- Codice civile – Societa di persone e capitali (normattiva.it)
- INAIL – Soci e amministratori (inail.it)
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