- Categoria
- Guida alla scelta
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
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- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 18 e 55 · Ispettorato Nazionale del Lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
Chi sono gli organi di vigilanza
Il controllo sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, formazione compresa, è affidato a più soggetti. Il ruolo principale spetta agli organi di vigilanza territoriali: le ASL (in particolare i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le rispettive competenze. In alcuni settori, come i cantieri, possono intervenire anche altri organismi.
Questi soggetti possono effettuare controlli programmati o accessi a seguito di segnalazioni, esposti o infortuni. Durante l’ispezione verificano l’intero impianto di gestione della sicurezza dell’azienda, di cui la formazione è una componente centrale. La guida su ispezioni ASL e Ispettorato del Lavoro descrive come si svolgono questi controlli.
È bene ricordare che il controllo non è necessariamente “punitivo”: una parte importante dell’attività di vigilanza ha anche funzione di prevenzione e di verifica. Tuttavia, le inadempienze gravi comportano sanzioni e, nei casi più seri, la sospensione dell’attività. La guida su cosa controlla l’ispettore della sicurezza aiuta a prepararsi.
Cosa verificano sulla formazione
Quando il controllo riguarda la formazione, gli ispettori non si limitano a chiedere se i lavoratori “hanno fatto i corsi”. Verificano che ogni lavoratore abbia ricevuto la formazione prevista per la propria mansione e per il livello di rischio dell’azienda, che la formazione sia stata erogata da un soggetto titolato, che durata e contenuti siano conformi e che gli aggiornamenti siano in regola con le scadenze.
In concreto, viene richiesto di esibire gli attestati dei dipendenti e di dimostrare la corrispondenza tra ruoli ricoperti e formazione svolta: un addetto antincendio deve avere l’attestato di addetto antincendio, chi usa il muletto deve avere la relativa abilitazione, i preposti devono avere la formazione da preposto, e così via. La mancanza di anche solo una parte è una non conformità.
Un attestato formalmente presente ma non valido (ente non titolato, durata insufficiente, assenza di verifica finale) equivale a formazione mancante. Per questo è essenziale che il datore di lavoro verifichi a monte la qualità dei corsi, come spiega la guida su come verificare se un corso di sicurezza è valido.
I documenti da tenere a disposizione
Oltre agli attestati individuali, in sede di controllo possono essere richiesti diversi documenti che dimostrano la gestione della sicurezza. Il documento centrale è il DVR, la valutazione dei rischi, da cui discende l’individuazione della formazione necessaria; accanto a questo, le nomine delle figure della sicurezza, i registri (ad esempio quello dei controlli antincendio) e la documentazione della sorveglianza sanitaria dove prevista.
La formazione si inserisce in questo quadro: gli attestati devono essere coerenti con quanto previsto dal DVR e con i ruoli effettivamente ricoperti. Avere documenti scollegati tra loro (un DVR che prevede certi rischi e una formazione che non li copre) è di per sé un segnale di criticità. La guida sul DVR e quella sull’organigramma della sicurezza aiutano a costruire un quadro coerente.
Tenere questa documentazione ordinata e immediatamente reperibile fa una differenza enorme: un’azienda che esibisce rapidamente attestati, nomine e DVR trasmette un’immagine di gestione seria, mentre la difficoltà a reperire i documenti è già di per sé un campanello d’allarme per chi controlla.
Come e per quanto conservare gli attestati
Gli attestati di formazione vanno conservati con cura, perché sono la prova dell’adempimento. La pratica corretta è mantenere, per ciascun dipendente, un fascicolo formativo con tutti gli attestati svolti, le date di rilascio e le relative scadenze di aggiornamento. È consigliabile conservarli sia in originale cartaceo sia in copia digitale, così da poterli esibire facilmente.
La conservazione non si esaurisce con la cessazione del rapporto: è prudente mantenere traccia della formazione svolta anche dopo, perché potrebbe essere necessaria in caso di contenziosi o accertamenti relativi al periodo di impiego. Un archivio digitale ben organizzato semplifica enormemente questa gestione nel tempo.
Tenere sotto controllo le scadenze è altrettanto importante quanto conservare gli attestati: un attestato scaduto e non rinnovato è una non conformità. La guida sulle scadenze di aggiornamento degli attestati e quella sulla checklist della formazione in azienda offrono strumenti per non farsi cogliere impreparati.
Come prepararsi a un controllo (e prevenire i problemi)
Il modo migliore per affrontare un controllo è non aspettare che arrivi. Un audit interno periodico della formazione, che verifichi per ogni dipendente se la formazione svolta è completa, valida e aggiornata, permette di individuare e sanare le lacune prima che lo faccia un ispettore. La guida su come fare un audit interno della sicurezza descrive come impostarlo.
Costruire un sistema ordinato (DVR aggiornato, nomine in regola, fascicoli formativi completi, scadenzario degli aggiornamenti) trasforma il controllo da fonte di ansia a semplice verifica di una situazione già in regola. La guida su come organizzare la formazione sicurezza dei dipendenti propone un metodo per arrivarci.
Infine, vale la pena ricordare che le conseguenze di una formazione mancante o irregolare non sono solo sanzionatorie: in caso di infortunio, la responsabilità del datore di lavoro è molto più grave. La guida sulle sanzioni per mancata formazione e quella sulle responsabilità del datore in caso di infortunio chiariscono la posta in gioco.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 18 e 55 (normattiva.it)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (ispettorato.gov.it)
Fonti
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