- Categoria
- Guida alla scelta
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (925 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 13 e 14 · Ispettorato Nazionale del Lavoro · Ministero della Salute – Vigilanza ASL
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
Chi effettua i controlli e perché
I controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono svolti principalmente dai servizi di prevenzione delle ASL e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ciascuno secondo le proprie competenze. L’obiettivo non è “fare cassa”, ma verificare che l’azienda tuteli effettivamente la salute dei lavoratori, prevenendo infortuni e malattie professionali.
Un’ispezione può scattare per controlli programmati, a seguito di un infortunio, su segnalazione o esposto, oppure nell’ambito di campagne mirate su determinati settori a rischio. In ogni caso, l’azienda che ha gestito correttamente i propri adempimenti non ha motivo di temere: il controllo si limita a verificare ciò che dovrebbe già esistere.
Conoscere in anticipo cosa viene verificato consente di prepararsi e di tenere la documentazione sempre pronta, trasformando un potenziale momento di stress in una verifica di routine. La guida sulle ispezioni di ASL e Ispettorato del Lavoro approfondisce procedure e competenze degli organi di controllo.
La valutazione dei rischi e il DVR
Il primo documento che un ispettore chiede è quasi sempre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). È l’atto fondamentale del sistema di prevenzione aziendale: la sua assenza è tra le violazioni più gravi, perché significa che l’azienda non ha mai valutato formalmente i pericoli a cui sono esposti i lavoratori.
Non basta però che il DVR esista: deve essere aggiornato, coerente con l’attività realmente svolta e completo delle valutazioni specifiche richieste (rumore, chimico, stress lavoro-correlato, movimentazione carichi e così via, a seconda dei rischi presenti). Un DVR “copia-incolla” che non rispecchia l’azienda è facilmente contestabile.
Per capire cosa deve contenere e come tenerlo aggiornato, la guida sul Documento di Valutazione dei Rischi è il punto di riferimento; nei casi più semplici può essere utile anche quella sulle procedure standardizzate per le aziende fino a dieci dipendenti.
Le nomine e l’organigramma della sicurezza
L’ispettore verifica che siano state designate le figure previste e che siano state correttamente formate: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente dove richiesto, gli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso), i preposti e, dove eletto o designato, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Non basta che queste figure esistano: devono risultare formalmente nominate, con incarichi documentati, e devono avere svolto la formazione specifica per il ruolo. Una nomina priva della relativa formazione, o un ruolo di fatto svolto senza nomina, sono incongruenze che emergono facilmente in sede di controllo.
Per inquadrare l’insieme delle figure e delle relative nomine, la guida sull’organigramma della sicurezza aziendale aiuta a verificare che nessun ruolo manchi e che ognuno abbia la copertura formativa adeguata.
La formazione e gli attestati
La formazione è uno dei capitoli più controllati. L’ispettore verifica che ogni lavoratore abbia ricevuto la formazione generale e specifica, che i ruoli con responsabilità abbiano i percorsi dedicati, che gli aggiornamenti periodici siano in regola e che gli attestati siano validi: rilasciati da soggetti titolati, con durata e contenuti corretti e con verifica finale.
Qui si vede l’utilità di un registro della formazione ben tenuto: poter esibire rapidamente attestati ordinati e scadenze sotto controllo fa la differenza tra un controllo che fila liscio e uno che si trasforma in una caccia ai documenti mancanti. Attestati scaduti o formazione affidata a soggetti non titolati sono tra i rilievi più frequenti.
Per assicurarti che i tuoi attestati reggano a un controllo, la guida su come verificare se un corso di sicurezza è valido elenca i requisiti da rispettare, mentre quella su come organizzare la formazione dei dipendenti aiuta a tenere tutto in ordine.
Sorveglianza sanitaria, DPI e luoghi di lavoro
Dove la valutazione dei rischi lo richiede, l’ispettore verifica la sorveglianza sanitaria: la nomina del medico competente, l’esistenza del protocollo sanitario, l’effettiva esecuzione delle visite mediche e la gestione dei giudizi di idoneità. L’assenza di sorveglianza sanitaria, quando dovuta, è una violazione significativa.
Il controllo si estende anche agli aspetti concreti: la fornitura e l’uso effettivo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), la presenza di presidi di emergenza, la segnaletica, lo stato dei luoghi di lavoro e delle attrezzature. Spesso l’ispezione combina la verifica documentale con un sopralluogo per controllare la corrispondenza tra carte e realtà.
Per approfondire questo capitolo, la guida sulla sorveglianza sanitaria e il medico competente chiarisce quando è obbligatoria e cosa comporta, evitando una delle dimenticanze più comuni.
Cosa si rischia e come prepararsi
Le conseguenze di un controllo dipendono dalla gravità delle violazioni: si va dalle prescrizioni con tempi per mettersi in regola, alle sanzioni amministrative e penali, fino, nei casi più seri, alla sospensione dell’attività imprenditoriale. Non è quindi un ambito in cui conviene confidare nel non essere controllati.
La preparazione migliore è la prevenzione continua: tenere DVR, nomine, formazione e sorveglianza sanitaria sempre aggiornati significa essere pronti in qualsiasi momento, senza corse dell’ultimo minuto. Un audit interno periodico, che simuli i controlli di un ispettore, è il modo più efficace per individuare le lacune prima che lo faccia qualcun altro.
Per conoscere nel dettaglio le possibili conseguenze, la guida sulle sanzioni per la mancata formazione e quella sulla sospensione dell’attività imprenditoriale illustrano cosa rischia concretamente l’azienda non in regola.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 13 e 14 (normattiva.it)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (ispettorato.gov.it)
- Ministero della Salute – Vigilanza ASL (salute.gov.it)
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