- Categoria
- Guida alla scelta
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1186 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.M. 02/09/2021 — Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro · D.P.R. 01/08/2011 n. 151 — Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il nuovo quadro normativo: D.M. 02/09/2021
Il 4 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.M. 02/09/2021, che ha ridisegnato interamente la formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro, sostituendo il precedente D.M. 10/03/1998. Il nuovo decreto introduce una classificazione del rischio incendio basata sui criteri del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015) e del D.M. 03/09/2021 (che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi), abbandonando la vecchia tripartizione in rischio basso, medio e alto con le corrispondenti denominazioni.
La nuova struttura prevede tre livelli di formazione — livello 1, livello 2 e livello 3 — che sostituiscono le precedenti categorie. I livelli si differenziano per durata, contenuti e modalità di erogazione, in coerenza con la complessità del rischio incendio presente nel luogo di lavoro. La trasizione dalla vecchia alla nuova normativa ha richiesto la rivalutazione delle classi di rischio per tutte le attività.
Come si determina la classe di rischio incendio
La classificazione del rischio incendio di un luogo di lavoro non è automatica e non si desume direttamente dal codice ATECO: è il risultato della valutazione del rischio incendio, che il datore di lavoro deve effettuare nell’ambito della più ampia valutazione di tutti i rischi prevista dal D.Lgs. 81/08.
La valutazione del rischio incendio considera una serie di fattori: il carico di incendio dei materiali presenti, le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro, le misure di prevenzione e protezione antincendio esistenti (compartimentazione, rilevazione automatica, sistemi di spegnimento, vie di esodo), il numero di persone presenti e la loro mobilità, nonché la presenza di sorgenti di ignizione. Il risultato di questa valutazione determina la classe di rischio incendio: bassa, media o elevata secondo i criteri del D.M. 03/09/2021.
In pratica la classificazione deve essere documentata nel DVR o in un documento specifico di valutazione del rischio incendio e può richiedere il supporto di un tecnico abilitato, soprattutto per le attività più complesse. La classe di rischio ottenuta è il parametro di riferimento per individuare il livello di formazione antincendio necessario.
Livello 1 — 4 ore: attività a rischio incendio basso
Il corso di livello 1 ha una durata di 4 ore ed è destinato agli addetti antincendio che operano in luoghi di lavoro con classe di rischio incendio bassa. Si tratta tipicamente di attività con carico di incendio limitato, strutture costruttivamente sicure, pochi occupanti e assenza di sostanze infiammabili in quantità significativa.
Rientrano generalmente in questa categoria: uffici di piccole e medie dimensioni, negozi al dettaglio con superficie inferiore a 150 m² (al di sotto delle soglie che attivano i controlli di prevenzione incendi), studi professionali, piccole attività artigianali con basso carico di incendio, scuole di piccole dimensioni e simili.
Il programma del corso di livello 1 copre i principi di base della combustione e degli agenti estinguenti, le misure di prevenzione incendi, le procedure di evacuazione e l’uso degli estintori portatili. La formazione può essere erogata anche in modalità e-learning per la parte teorica, con verifica finale.
Livello 2 — 8 ore: attività a rischio incendio medio
Il corso di livello 2 ha una durata di 8 ore ed è rivolto agli addetti che operano in luoghi di lavoro con classe di rischio incendio media. Questa fascia comprende una platea più ampia di attività, caratterizzate da un carico di incendio moderato o dalla presenza di un numero significativo di persone.
Appartengono tipicamente al livello di rischio medio: capannoni industriali con processi a bassa pericolosità, alberghi e strutture ricettive di medie dimensioni, ristoranti e attività di ristorazione, centri commerciali di media superficie, autofficine, magazzini con merci non particolarmente infiammabili. In queste realtà il rischio incendio è presente in modo non trascurabile ma gestibile con misure standard.
Il corso di livello 2 approfondisce i contenuti del livello 1 e aggiunge argomenti come i sistemi fissi di spegnimento, i piani di emergenza e le procedure di gestione delle emergenze complesse. Include una parte pratica con addestramento sull’uso degli estintori e, ove applicabile, degli idranti.
Livello 3 — 16 ore: attività a rischio incendio elevato
Il corso di livello 3 ha una durata di 16 ore ed è previsto per gli addetti che operano in luoghi di lavoro con classe di rischio incendio elevata. Si tratta delle situazioni più complesse, caratterizzate da alti carichi di incendio, sostanze infiammabili, grandi affollamenti o strutture con caratteristiche che rendono difficoltosa l’evacuazione.
Rientrano in questa fascia: stabilimenti industriali con lavorazioni pericolose, depositi di sostanze infiammabili o esplosive, grandi strutture ricettive e dell’ospitalità (alberghi con oltre 25 posti letto in determinate configurazioni), impianti di lavorazione del legno, cartiere, verniciatura, fonderie e in generale tutte le attività soggette ai controlli obbligatori di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011.
Per alcune attività a rischio elevato il D.M. 02/09/2021 prevede che gli addetti antincendio del livello 3 debbano sostenere un accertamento di idoneità tecnica presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente. L’accertamento è parte integrante della qualificazione e condizione necessaria per l’esercizio dell’incarico in quelle specifiche attività.
Tabella orientativa: settori per livello di rischio
Livello 1 (rischio basso — 4 ore): uffici fino a 300 persone presenti, negozi al dettaglio sotto soglia, studi professionali, piccole strutture scolastiche, attività artigianali con carico incendio basso, ambulatori medici di piccole dimensioni.
Livello 2 (rischio medio — 8 ore): alberghi fino a 25 posti letto (o secondo classificazione), ristoranti e bar con cucina, capannoni industriali non pericolosi, magazzini a scaffalatura, centri commerciali di medie dimensioni, autofficine, lavanderie.
Livello 3 (rischio elevato — 16 ore): stabilimenti con lavorazioni infiammabili, grandi strutture ricettive, ospedali e case di cura, grandi magazzini sopra soglia, depositi di GPL o altri infiammabili, attività soggette a SUAP con controllo VVF obbligatorio ex D.P.R. 151/2011. Con accertamento VVF per le attività più a rischio.
Chi effettua la valutazione del rischio incendio
La valutazione del rischio incendio è di competenza del datore di lavoro, con il supporto del RSPP. Per le attività più complesse o soggette a normativa specifica di prevenzione incendi, può essere necessario l’intervento di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito con competenze in materia) per la redazione di una valutazione documentata e conforme ai criteri del Codice di Prevenzione Incendi.
Una volta determinata la classe di rischio incendio, il datore di lavoro ha tutti gli elementi per scegliere il livello di formazione corretto per i propri addetti antincendio. Su 123Formazione sono disponibili i corsi antincendio per i livelli 1, 2 e 3 (che corrispondono rispettivamente ai vecchi corsi per rischio basso, medio e alto), con attestati conformi al D.M. 02/09/2021, in modalità aula e videoconferenza per i livelli che richiedono la parte pratica.
Domande frequenti
Chi deve fare il corso antincendio?
Tutti i lavoratori designati come addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze devono seguire la formazione antincendio ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M. 02/09/2021. Il numero di addetti dipende dalla dimensione e dal tipo di attività.
Quali sono i livelli del corso antincendio?
Con il D.M. 02/09/2021 sono stati ridefiniti tre livelli: Livello 1 (4 ore) per attività a rischio basso, Livello 2 (8 ore) per attività a rischio medio, Livello 3 (16 ore) per attività a rischio elevato. Ogni livello prevede una parte teorica e una pratica con esercitazioni.
Ogni quanto si rinnova il corso antincendio?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni. La durata dell’aggiornamento varia per livello: 2 ore per Livello 1, 5 ore per Livello 2, 8 ore per Livello 3. In caso di cambio di mansione o di variazione del rischio, è necessario ripetere la formazione.
Il corso antincendio può essere fatto online?
La parte teorica del corso antincendio può essere svolta in e-learning. La parte pratica (esercitazioni con estintori, evacuazione) deve essere svolta obbligatoriamente in presenza presso strutture attrezzate.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione
Riferimenti normativi
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