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- Guide complete (pillar)
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 18 min (3641 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione — area B2B agenzie per il lavoro
- Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza (testo coordinato) · D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 — Jobs Act contratti (artt. 30-40 somministrazione) · D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 — Riforma Biagi · D.M. 12 dicembre 2008 — Fondo bilaterale lavoratori in somministrazione · INAIL — Open Data infortuni e malattie professionali
A cura della Redazione 123Formazione — area B2B agenzie per il lavoro
Revisione: team tecnico sicurezza e ufficio compliance
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
TL;DR — Le 3 cose essenziali in 30 secondi
Primo: la somministrazione di lavoro genera una doppia titolarità SSL. Il somministratore (agenzia per il lavoro autorizzata ASPAL/Ministero del Lavoro ex D.Lgs 276/2003) è datore di lavoro formale e ha l’obbligo di erogare la formazione generale ex art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs 81/08 e l’informazione sui rischi generici della mansione. L’utilizzatore (impresa cliente) è equiparato al datore per gli obblighi legati al concreto svolgimento della prestazione: formazione specifica, addestramento, DPI, sorveglianza sanitaria specifica.
Secondo: il DUVRI ex art. 26 D.Lgs 81/08 è obbligatorio in capo all’utilizzatore in cooperazione con il somministratore. La mancata redazione, quando dovuta, comporta arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 3.000 a 9.000 euro. La mancata formazione del somministrato costa fino a circa 7.371 euro per lavoratore non formato, cumulabili.
Terzo: il mercato italiano della somministrazione conta oltre 500 agenzie autorizzate e circa 800.000 lavoratori somministrati attivi. Industrializzare i processi formativi — calendario FAD sincrona ricorrente, registro presenze digitale, integrazione API con i gestionali HR, documentazione conforme alla rendicontazione Forma.Temp — non è opzionale: è la condizione per restare competitivi sul mercato.
Chi è l’Agenzia per il Lavoro (D.Lgs 276/2003 Biagi + D.Lgs 81/2015)
L’Agenzia per il Lavoro è il soggetto giuridico autorizzato dal Ministero del Lavoro all’esercizio di una o più attività di intermediazione, somministrazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione professionale. La cornice normativa primaria è il D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 (riforma Biagi), che ha riordinato il mercato del lavoro italiano dopo il superamento della L. 1369/1960 sul divieto di interposizione. L’iscrizione all’Albo informatico, oggi gestito da ANPAL/ASPAL, è distinta per sezioni (I-V) in base alle attività esercitate.
La somministrazione di lavoro — disciplinata oggi dagli artt. 30-40 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act dei contratti) — è un contratto trilaterale: l’agenzia somministratore stipula con il lavoratore un contratto di lavoro subordinato (a termine o a tempo indeterminato, c.d. staff leasing) e con l’utilizzatore un contratto commerciale di somministrazione. Il lavoratore svolge la prestazione presso l’utilizzatore, sotto la sua direzione operativa, ma resta dipendente del somministratore.
Per il regime SSL questa struttura ha conseguenze precise: l’agenzia è datore di lavoro «formale» con tutti gli obblighi connessi (retribuzione, contribuzione, INAIL, formazione generale, sorveglianza sanitaria generale), mentre l’utilizzatore è datore di lavoro «sostanziale» per la prestazione concreta, con obblighi prevenzionistici specifici. Le due posizioni non si elidono né si sovrappongono: si integrano per legge.
Quadro normativo SSL per somministrati
La fonte principale è l’art. 23 c.5 D.Lgs 81/2015, che richiama integralmente il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza) per il lavoratore somministrato. La disposizione chiarisce che «gli obblighi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 sono a carico dell’utilizzatore». Tuttavia il c.5 stesso prevede che «nel contratto commerciale di somministrazione può essere previsto che tali obblighi siano adempiuti dal somministratore»: in tal caso l’utilizzatore ne è esonerato, ma deve esserci patto scritto.
L’art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015 specifica che il somministratore «informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti». Il complemento sta nell’art. 37 c.5 del Testo Unico Sicurezza: «la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi».
L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato la disciplina della formazione SSL e regola anche le edizioni in FAD sincrona, oggi modalità standard per la formazione generale dei somministrati: prevede log accesso/uscita con timestamp, verifica identità, valutazione apprendimento finale, attestato nominativo. La modalità FAD asincrona è ammessa solo entro limiti specifici e per i contenuti generali; le parti pratiche (uso DPI, addestramento) restano in presenza.
A questo si aggiunge il DM 12 dicembre 2008 (Fondo bilaterale per i lavoratori in somministrazione, oggi gestito da Forma.Temp), che disciplina le modalità di finanziamento della formazione dei somministrati attraverso il contributo a carico delle agenzie e dei lavoratori. Le quote sono ripartite tra Conti Formazione (per la formazione obbligatoria SSL, professionale e qualificante) e Conti di Sistema.
Doppia responsabilità: somministratore vs utilizzatore
La ripartizione legale degli obblighi SSL può essere sintetizzata in tre cluster. Cluster A — obblighi del somministratore: comunicazione al lavoratore della destinazione e dei rischi generici della mansione (art. 36 D.Lgs 81/08), formazione generale ex art. 37 c.1 lett. a) (4 ore sui concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione SSL, organi di vigilanza), sorveglianza sanitaria generale del lavoratore quale dipendente dell’agenzia (con nomina del medico competente quando dovuta), tenuta del libro unico del lavoro, denuncia INAIL.
Cluster B — obblighi dell’utilizzatore: integrazione informativa sui rischi specifici della propria unità produttiva (art. 36 D.Lgs 81/08), formazione specifica ex art. 37 c.1 lett. b) (4/8/12 ore secondo il livello di rischio basso/medio/alto del proprio ATECO), addestramento all’uso delle attrezzature concretamente affidate (art. 37 c.5 e c.12), fornitura e addestramento sui DPI (artt. 77-79 con riferimento alla terza categoria e otoprotettori), sorveglianza sanitaria specifica per i rischi della mansione (visite preventive e periodiche, giudizi di idoneità), inserimento nel DVR.
Cluster C — obblighi cooperativi: redazione del DUVRI ex art. 26 D.Lgs 81/08 (di seguito sezione dedicata), scambio strutturato di informazioni nel contratto commerciale di somministrazione, definizione concordata del programma di sorveglianza sanitaria quando il rischio della mansione lo impone. La buona prassi prevede una clausola SSL standard nei contratti commerciali, che richiama puntualmente gli adempimenti delle due parti ed elimina ambiguità nell’eventualità di un infortunio.
Le parti possono derogare con patto scritto: il contratto commerciale di somministrazione può prevedere che gli obblighi di formazione e informazione di cui all’art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 siano integralmente adempiuti dal somministratore (anche quelli specifici della mansione), dietro corrispettivo. In assenza di patto vale lo schema legale; il patto deve essere chiaro e tracciabile, non desumibile per fatti concludenti.
Formazione obbligatoria del somministrato (chi, cosa, quando, come)
Chi forma. La formazione generale (4 ore) è a carico del somministratore ed è erogabile in FAD sincrona, in aula o blended secondo l’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025. La formazione specifica (4/8/12 ore) è a carico dell’utilizzatore, salvo patto scritto contrario; segue la stessa griglia di modalità ma le parti pratiche (DPI, attrezzature) sono in presenza presso il sito.
Cosa si forma. Generale: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Specifica: rischi riferiti alla mansione, alle possibili attività di danno, misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore di appartenenza dell’azienda. Addestramento: prova pratica documentata sull’uso di DPI di terza categoria, otoprotettori, attrezzature ad alto rischio (carrelli, PLE, gru, trattori, MMT per le quali è previsto un percorso di abilitazione specifico ex Accordo 22/02/2012).
Quando si forma. L’art. 37 c.4 D.Lgs 81/08 stabilisce che la formazione e l’aggiornamento periodico avvengono «in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie». La formazione generale deve essere completata prima che il lavoratore sia adibito in autonomia alla mansione; può precedere o seguire l’avvio della missione, purché in tempo utile.
Come si documenta. Registro presenze (cartaceo o digitale), attestato nominativo con QR di verifica, archiviazione per almeno 10 anni, comunicazione al lavoratore e all’utilizzatore. Per la FAD sincrona: log accesso/uscita, verifica identità, valutazione apprendimento finale. Per l’addestramento sui DPI: verbale firmato dal lavoratore e dal formatore con descrizione delle operazioni svolte. La documentazione conforme è la prima difesa in caso di ispezione e di infortunio.
DUVRI obbligatorio (art. 26 D.Lgs 81/08)
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è dovuto in tutte le ipotesi in cui esistono rischi derivanti dalla compresenza di lavoratori di soggetti diversi nello stesso luogo di lavoro. Nella somministrazione standard si configura praticamente sempre, perché il somministrato è inserito stabilmente nel ciclo produttivo dell’utilizzatore al fianco dei dipendenti diretti e — spesso — di altri somministrati di altre agenzie, di appaltatori, di lavoratori autonomi.
L’art. 26 c.3 attribuisce l’obbligo principale al committente, che nella somministrazione coincide con l’utilizzatore: ha la disponibilità materiale del sito, conosce i rischi del ciclo produttivo, governa l’interferenza. Il somministratore coopera ex art. 26 c.2 fornendo informazioni sui rischi generici della mansione, segnalando interferenze tra propri lavoratori (es. compresenza di più somministrati della stessa agenzia in turni diversi), sottoscrivendo il documento finale.
Il contenuto minimo include anagrafica delle parti, descrizione dell’attività e del luogo, rischi specifici, rischi da interferenza, misure cooperative, costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 26 c.5), procedure di aggiornamento. È un documento dinamico, da rivedere a ogni modifica significativa: cambio mansione, cambio unità produttiva, introduzione di nuove attrezzature, infortunio rilevante, riorganizzazione dei turni.
Le sanzioni per la mancata redazione, quando dovuta, sono a carico dell’utilizzatore: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 3.000 a 9.000 euro ex art. 55 c.5 lett. d) D.Lgs 81/08. In caso di infortunio del somministrato per causa riconducibile a un rischio di interferenza non valutato, si aggiunge l’aggravante penale ex artt. 589/590 c.p. e l’esposizione amministrativa ex D.Lgs 231/2001 dell’ente utilizzatore. Approfondimento operativo in /per-agenzie-lavoro/duvri-somministrazione.
Sorveglianza sanitaria nel rapporto di somministrazione
La sorveglianza sanitaria del somministrato è un’area di ripartizione meno intuitiva. Il quadro è duplice. Il somministratore, quale datore di lavoro formale, nomina il proprio medico competente quando i propri dipendenti diretti (back-office, formatori, recruiter) sono esposti a rischi che richiedono sorveglianza ai sensi degli artt. 25 e 41 D.Lgs 81/08. Per quanto riguarda invece il somministrato in missione, l’obbligo di sorveglianza sanitaria specifica per i rischi della mansione resta in capo all’utilizzatore.
In concreto: l’utilizzatore, che ha il proprio medico competente per la propria unità produttiva, sottopone il somministrato alle visite preventive e periodiche previste dal protocollo sanitario aziendale. Il giudizio di idoneità alla mansione è espresso dal medico competente dell’utilizzatore. Il somministratore deve essere informato del giudizio per gli aspetti che incidono sul rapporto di lavoro (idoneità con limitazioni, prescrizioni, eventuale inidoneità).
Per i lavoratori somministrati con missioni brevi o presso utilizzatori diversi, la gestione operativa può essere semplificata da una clausola contrattuale che prevede la condivisione del giudizio di idoneità rilasciato da un medico competente designato congiuntamente o l’utilizzo di protocolli sanitari di settore. La materia è governata anche dalla cooperazione richiesta dall’art. 25 D.Lgs 81/08 al medico competente, che redige e custodisce la cartella sanitaria e di rischio.
Forma.Temp e fondo interprofessionale dedicato
Forma.Temp è il fondo bilaterale di settore dei lavoratori in somministrazione, costituito ai sensi del DM 12 dicembre 2008 e successive modifiche. È finanziato dal contributo del 4% sulla retribuzione lorda dei somministrati a tempo determinato (e da una quota ridotta per i tempi indeterminati c.d. staff leasing) e si articola in Conti Formazione, gestiti dalla singola agenzia per la formazione dei propri somministrati, e Conti di Sistema, gestiti centralmente dal fondo per iniziative settoriali.
La formazione SSL ex art. 37 D.Lgs 81/08 rientra tra le attività finanziabili sui Conti Formazione, nel rispetto del Regolamento del fondo. L’agenzia titolare del rapporto con Forma.Temp è il soggetto che presenta i progetti formativi, gestisce la rendicontazione, conserva la documentazione di evidenza. L’ente formatore (es. 123Formazione) fornisce la documentazione formativa necessaria: programma, registri, attestati nominativi, log della FAD sincrona, valutazione apprendimento.
Per le agenzie volume è essenziale che l’ente formatore strutturi i propri output in modo conforme: log accesso/uscita esportabili, registro presenze con timestamp, valutazione apprendimento documentata, attestati nominativi con QR di verifica pubblica. Il programma volume di 123Formazione (/per-agenzie-lavoro/programma-volume) è costruito tenendo presente proprio questa esigenza di rendicontabilità.
Sanzioni in caso di mancata formazione
Le sanzioni in materia di formazione SSL nella somministrazione si applicano distintamente alle due parti. Per il somministratore che omette la formazione generale ex art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.842,50 a 7.371,03 euro per ciascun lavoratore non formato (art. 55 c.5 lett. c). Per l’utilizzatore che omette la formazione specifica e l’addestramento ex art. 37 c.1 lett. b) e c.5: medesima cornice sanzionatoria, sempre per ciascun lavoratore.
Si aggiunge la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs 81/08, riformata dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (convertito in L. 215/2021). L’ispettore può sospendere l’attività quando rileva «gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro»: l’elenco include la mancata formazione di lavoratori, preposti e dirigenti e la mancanza di DVR. La revoca della sospensione richiede regolarizzazione e pagamento di una somma aggiuntiva.
In caso di infortunio del somministrato per causa riconducibile a omissione formativa, si attiva l’aggravante penale ex artt. 589 c.p. (omicidio colposo) o 590 c.p. (lesioni colpose) con violazione delle norme antinfortunistiche, con procedibilità d’ufficio e pene significativamente più elevate. La responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs 231/2001 (artt. 25-septies) può colpire sia l’utilizzatore sia il somministratore, con sanzioni pecuniarie e interdittive.
L’attenuante MOG ex art. 30 D.Lgs 81/08 e D.Lgs 231/2001 può ridurre o escludere la responsabilità amministrativa dell’ente che abbia adottato e attuato in modo efficace un Modello di Organizzazione e Gestione conforme. Per le agenzie strutturate è uno degli investimenti di compliance più rilevanti, soprattutto per i gruppi con più filiali e contratti con utilizzatori di grandi dimensioni.
Casi pratici (3 esempi narrativi)
Caso 1 — Magazziniere logistico in missione presso piattaforma e-commerce. L’agenzia Alfa stipula un contratto di somministrazione con l’utilizzatore Beta per un addetto al picking di rischio medio (ATECO 52.10). Alfa eroga la formazione generale 4 ore in FAD sincrona prima della missione e archivia attestato e log. Beta integra con la formazione specifica 8 ore in presenza presso il proprio sito, sottopone il lavoratore alla visita preventiva del proprio medico competente, lo addestra al carrello elevatore in pre-uso. Beta redige il DUVRI considerando le interferenze con appaltatori di pulizia e manutenzione presenti nella piattaforma. In caso di infortunio durante l’uso del carrello, la responsabilità penale si concentra su Beta (omessa o difettosa formazione specifica), mentre Alfa documenta la corretta esecuzione della propria quota di obblighi.
Caso 2 — Operaio di linea in stabilimento metalmeccanico con esposizione a rumore. L’agenzia Gamma somministra all’utilizzatore Delta un operaio per la linea di assemblaggio. La mansione comporta esposizione a rumore oltre i valori inferiori di azione ex art. 188 D.Lgs 81/08. Gamma eroga formazione generale 4 ore. Delta eroga formazione specifica 12 ore (rischio alto), informa sul rischio rumore, fornisce otoprotettori di terza categoria con addestramento documentato, attiva la sorveglianza sanitaria specifica audiologica. Nel DUVRI, Delta valuta le interferenze tra produzione e manutenzione (rumore impulsivo) e le misure cooperative. Se Gamma non avesse formato sui rischi generici e Delta non avesse addestrato sugli otoprotettori, entrambe sarebbero sanzionate distintamente.
Caso 3 — Cameriere stagionale in struttura ricettiva con cucina. L’agenzia Epsilon somministra all’utilizzatore Zeta (hotel-ristorante) tre camerieri per la stagione estiva. La mansione ATECO 55.10 e 56.10 ha rischio medio. Oltre alla formazione SSL (Epsilon: 4 ore generale; Zeta: 8 ore specifica con addestramento DPI), Zeta deve garantire la formazione HACCP secondo la disciplina regionale applicabile, distinta e cumulativa. Il DUVRI considera l’interferenza con il personale di cucina, le pulizie esterne, il servizio bar. La sorveglianza sanitaria specifica include il rischio MMC per il trasporto di vassoi pesanti. La documentazione formativa va consegnata anche alla cooperativa di pulizie e — quando applicabile — al fornitore esterno della lavanderia.
Strumenti gratuiti
/per-agenzie-lavoro/duvri-somministrazione — Pillar landing dedicata al DUVRI nella somministrazione, con contenuto minimo, casistica e template scaricabile su lead form.
/per-agenzie-lavoro/programma-volume — Programma volume per agenzie con oltre 50 somministrati formati/anno: scaglioni indicativi, benefit operativi, form lead per l’accordo quadro.
/strumenti/calcolatore-sanzioni — Stima delle sanzioni penali e amministrative in caso di omissione formativa, per numero di lavoratori. Utile per dare evidenza economica del «costo del non fare» nelle conversazioni commerciali con gli utilizzatori.
/strumenti/mappa-ateco-rischi — Mappatura del codice ATECO dell’utilizzatore al livello di rischio SSL e quindi al monte ore di formazione specifica dovuta. Strumento operativo per dimensionare in anticipo l’impegno formativo a carico dell’utilizzatore.
/api/public/docs — Documentazione REST API OpenAPI 3.1 per integrare iscrizioni, presenze e attestati nel gestionale HR dell’agenzia. Include esempi di codice per i principali HRMS italiani.
Conclusione e CTA
Per l’Agenzia per il Lavoro italiana, presidiare il regime SSL del somministrato non è una funzione amministrativa residuale: è la condizione per operare in conformità al D.Lgs 276/2003, al D.Lgs 81/2015 e al Testo Unico Sicurezza, contenere il rischio sanzionatorio art. 55 e di sospensione attività art. 14, sostenere il rapporto commerciale con utilizzatori che oggi richiedono evidenze documentali stringenti già in fase di offerta.
Il modello operativo vincente è industriale: edizioni FAD sincrona ricorrenti per la formazione generale di propria competenza, slot prioritari per le assunzioni urgenti, registro presenze digitale, integrazione API con il gestionale HR, documentazione formativa conforme alla rendicontazione Forma.Temp. Il programma B2B di 123Formazione (/per-agenzie-lavoro) è costruito esattamente su questo perimetro: tool, processi e contrattualistica pensati per il volume tipico del comparto somministrazione.
Per una valutazione personalizzata degli scaglioni economici e dei tempi di onboarding, contatta il nostro ufficio business development tramite /contatti?oggetto=Agenzia%20Lavoro%20Volume. Un account manager dedicato risponde entro 24 ore lavorative con la proposta tecnica e commerciale.
FAQ — 10 domande specifiche agenzie
D. Chi forma il somministrato — agenzia o utilizzatore? R. La formazione generale 4 ore ex art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs 81/08 è a carico del somministratore (agenzia). La formazione specifica (4/8/12 ore per rischio basso/medio/alto) e l’addestramento sono a carico dell’utilizzatore, salvo patto scritto contrario nel contratto commerciale di somministrazione (art. 23 c.5 D.Lgs 81/2015).
D. Posso fatturare la formazione specifica all’utilizzatore? R. Sì, se in contratto commerciale è previsto che il somministratore se ne faccia carico dietro corrispettivo. In difetto di patto, l’erogazione spetta all’utilizzatore e l’agenzia non può imputargliela. La clausola SSL nel contratto va redatta in modo non ambiguo.
D. Chi redige il DUVRI? R. L’utilizzatore, in cooperazione qualificata con il somministratore. Il documento è sottoscritto da entrambi e va aggiornato a ogni modifica significativa. Vedi /per-agenzie-lavoro/duvri-somministrazione per il template.
D. Tempi di erogazione per assunzioni urgenti? R. Sui programmi volume, slot di formazione generale 4 ore FAD sincrona garantiti entro 72 ore lavorative dalla richiesta. La formazione può anche seguire l’avvio della missione, purché completata prima che il lavoratore sia adibito in autonomia (art. 37 c.4).
D. C’è uno sconto volume per le agenzie? R. Sì. Il programma volume agenzie prevede tariffe progressivamente decrescenti su quattro scaglioni (fino a 50, 51-200, 201-500, oltre 500 somministrati/anno). Le condizioni puntuali sono negoziate per accordo quadro.
D. Posso accreditare i somministrati a calendario aperto? R. Sì. Le agenzie partner scelgono tra edizioni dedicate (gruppo composto solo dai propri somministrati, da 12 partecipanti in su) e calendario aperto (iscrizione a edizioni di calendario pubblico). Il calendario aperto è ottimale per volumi bassi e assunzioni isolate.
D. Tracciabilità conforme Forma.Temp? R. Il registro presenze digitale di 123Formazione produce log accesso/uscita con timestamp, verifica identità, valutazione apprendimento e attestati nominativi conformi all’Accordo SR Rep. 78/CSR del 17/04/2025. Output utili alla rendicontazione sui Conti Formazione del fondo, sotto la titolarità dell’agenzia.
D. Sanzioni per l’utilizzatore che non eroga la formazione specifica? R. Art. 55 c.5 lett. c) D.Lgs 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.842,50 a 7.371,03 euro per ciascun lavoratore. Cumulabile con sospensione attività art. 14 e aggravante penale in caso di infortunio.
D. Posso negoziare esclusiva? R. Solo nello scaglione enterprise oltre 500 somministrati/anno. Le forme possibili: esclusiva territoriale, di canale, di tipologia di mansione. Valutazione caso per caso dall’ufficio business development.
D. Cosa rischia il somministratore che salta la formazione generale? R. Stessa cornice sanzionatoria dell’utilizzatore per le omissioni di propria competenza: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a circa 7.371 euro per lavoratore. L’art. 23 c.5 D.Lgs 81/2015 non scarica il somministratore: lo include espressamente nel perimetro dell’art. 55 D.Lgs 81/08.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza (testo coordinato) (normattiva.it)
- D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 — Jobs Act contratti (artt. 30-40 somministrazione) (normattiva.it)
- D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 — Riforma Biagi (normattiva.it)
- D.M. 12 dicembre 2008 — Fondo bilaterale lavoratori in somministrazione (gazzettaufficiale.it)
- INAIL — Open Data infortuni e malattie professionali (inail.it)
Fonti
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