- Gerarchia delle misure di prevenzione
- Principio che impone di adottare le misure di tutela secondo un ordine di priorita, privilegiando l'eliminazione del rischio alla fonte.
La gerarchia delle misure di prevenzione e il criterio logico con cui il datore di lavoro deve scegliere e ordinare gli interventi di tutela individuati nella valutazione dei rischi. Non tutte le misure hanno la stessa efficacia: la normativa impone di partire dalle soluzioni che agiscono sulla causa del rischio e di ricorrere solo in via residuale a quelle che proteggono il singolo lavoratore.
L'art. 15 del D.Lgs. 81/08 fissa l'ordine: in primo luogo l'eliminazione del pericolo, dove tecnicamente possibile; poi la riduzione del rischio alla fonte; quindi la sostituzione di cio che e pericoloso con cio che non lo e o lo e meno; le misure di protezione collettiva (come barriere, aspirazioni, parapetti) prima di quelle individuali; e infine, come ultima linea di difesa, i dispositivi di protezione individuale.
Questa scala di priorita riflette un principio elementare: una misura collettiva tutela tutti i lavoratori esposti senza dipendere dal comportamento del singolo, mentre un DPI protegge solo chi lo indossa correttamente e per tutto il tempo dell'esposizione. Per questo l'uso del DPI non puo sostituire interventi tecnici o organizzativi quando questi sono fattibili: rappresenta un complemento, non un'alternativa.
L'applicazione corretta della gerarchia e oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza: assegnare un DPI senza aver prima valutato la possibilita di eliminare o ridurre il rischio costituisce una carenza nella gestione della prevenzione. La gerarchia guida anche la redazione del DVR, dove le misure devono essere documentate insieme ai tempi di attuazione e ai responsabili.
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