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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Categoria: Concetti

Delega di funzioni

Delega di funzioni in materia di sicurezza (art. 16 D.Lgs. 81/08)

Delega di funzioni
Atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un soggetto qualificato poteri e obblighi di sicurezza, nel rispetto dei requisiti di legge.

La delega di funzioni e l'istituto, disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08, che consente al datore di lavoro di trasferire a un altro soggetto alcuni dei propri obblighi in materia di salute e sicurezza, con il conseguente spostamento della relativa responsabilita. E uno strumento di particolare importanza nelle organizzazioni complesse, dove il datore di lavoro non puo materialmente presidiare ogni ambito e necessita di articolare le funzioni di garanzia.

Affinche la delega sia valida ed efficace, la legge richiede il rispetto rigoroso di una serie di requisiti: deve risultare da atto scritto recante data certa; il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalita ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni; la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari, nonche l'autonomia di spesa adeguata; e deve essere accettata per iscritto dal delegato e adeguatamente pubblicizzata.

Anche in presenza di una delega valida, l'art. 16 precisa che essa non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Tale obbligo si intende assolto, salvo prova contraria, in caso di adozione ed efficace attuazione di un modello di verifica e controllo conforme all'art. 30, comma 4. Inoltre, alcuni obblighi restano per legge non delegabili, come la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP.

La delega puo prevedere, a determinate condizioni e con espressa autorizzazione, una subdelega a un ulteriore soggetto, anch'essa soggetta ai medesimi requisiti di forma e sostanza. La corretta strutturazione delle deleghe e essenziale per definire con chiarezza la catena delle responsabilita: una delega solo formale o priva di reale autonomia di spesa e poteri viene considerata inefficace e non sposta la responsabilita dal delegante.

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