- Categoria
- Attrezzature e patentini
- Pubblicato
- 13 dicembre 2025
- Ultimo aggiornamento
- 13 dicembre 2025
- Tempo di lettura
- 3 min (537 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, art. 73 · INAIL – Apparecchi di sollevamento
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2025
La gru a torre tra le attrezzature soggette ad abilitazione
La gru a torre è l’apparecchio di sollevamento tipico dei cantieri edili, utilizzato per movimentare materiali in altezza lungo lo sviluppo verticale dell’opera. L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08, la include tra le attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione dell’operatore, comunemente chiamato gruista.
L’uso della gru a torre comporta rischi significativi legati alla caduta del carico, alle interferenze nell’area di manovra e alle condizioni meteorologiche, in particolare il vento. Per questo la formazione del gruista è una misura di prevenzione che il datore di lavoro deve garantire prima di affidare la conduzione dell’apparecchio.
Rotazione in alto e rotazione in basso
L’Accordo distingue le gru a torre in funzione del meccanismo di rotazione: gru con rotazione in alto, gru con rotazione in basso e un percorso che abilita a entrambe le tipologie. La struttura cinematica e le modalità di conduzione differiscono, ed è importante che l’abilitazione sia coerente con i mezzi effettivamente presenti in cantiere.
Chi opera su entrambe le configurazioni può seguire il percorso completo, che integra il modulo pratico per ciascuna tipologia. Selezionare correttamente la categoria evita di trovarsi con un’abilitazione non adeguata all’apparecchio realmente utilizzato.
Contenuti del corso e prove pratiche
Il percorso comprende un modulo giuridico-normativo, moduli tecnici e un modulo pratico. Nella parte teorica si affrontano la normativa, la terminologia, i componenti e i dispositivi di sicurezza della gru, la lettura del diagramma di carico, i sistemi anticollisione e la gestione del vento e delle condizioni ambientali.
Il modulo pratico si svolge sull’attrezzatura e prevede le verifiche pre-operative, le manovre di sollevamento, traslazione e rotazione, il posizionamento preciso del carico e la gestione delle segnalazioni con il personale a terra. Le prove di verifica finali, teoriche e pratiche, devono essere superate per ottenere l’attestato di abilitazione.
Il ruolo dell’imbracatore e delle segnalazioni
In cantiere la sicurezza del sollevamento non dipende solo dal gruista: la corretta imbracatura del carico, la scelta degli accessori di sollevamento e la chiarezza delle segnalazioni tra chi imbraca, chi segnala e chi manovra sono altrettanto determinanti. Una catena di comunicazione ben definita riduce il rischio di errori durante le manovre cieche o in presenza di ostacoli.
Per questo motivo, accanto all’abilitazione del gruista, è opportuno che il personale coinvolto nelle operazioni di aggancio e segnalazione riceva un addestramento adeguato, documentato e riferito allo specifico contesto di cantiere.
Aggiornamento e organizzazione del corso
L’abilitazione gru a torre va aggiornata ogni 5 anni con un corso di 4 ore, di cui almeno 3 di pratica, in linea con quanto previsto per le altre attrezzature dell’Accordo. L’attestato rilasciato è valido su tutto il territorio nazionale.
Con 123Formazione è possibile pianificare il corso gru a torre nella categoria utile al cantiere, con teoria in aula o videoconferenza e prove pratiche in presenza, fino al rilascio dell’attestato di abilitazione per il gruista.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, art. 73 (normattiva.it)
- INAIL – Apparecchi di sollevamento (inail.it)
Fonti
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