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Attrezzature e patentini

Gru e carroponte: requisiti e formazione per l’uso in sicurezza

Quali apparecchi di sollevamento richiedono un’abilitazione specifica e come impostare correttamente la formazione del personale.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Attrezzature e patentini
Pubblicato
18 ottobre 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (833 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 71 e Allegato VII · INAIL – Apparecchi di sollevamento

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

Gru e carroponte: quale abilitazione serve

L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 individua espressamente alcune tipologie di gru tra le attrezzature che richiedono un’abilitazione specifica dell’operatore (ad esempio gru a torre e gru per autocarro), in attuazione dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08. Per queste attrezzature il corso è strutturato in moduli teorici e pratici, con prove di verifica finali.

Il carroponte (gru a ponte) non è espressamente elencato tra le attrezzature soggette all’abilitazione obbligatoria dell’Accordo del 2012, ma il suo uso resta soggetto all’obbligo generale di formazione, informazione e addestramento previsto dall’art. 73: il datore di lavoro deve quindi garantire che gli operatori siano adeguatamente formati e addestrati all’uso in sicurezza.

Requisiti dell’operatore

L’operatore deve conoscere il funzionamento dell’apparecchio, i dispositivi di sicurezza, i limiti di portata e le condizioni che possono compromettere la stabilità del carico. A questo si aggiungono i requisiti generali di idoneità alla mansione e la formazione di base e specifica del lavoratore prevista dal Testo Unico.

Per le gru soggette ad abilitazione, l’operatore deve aver completato il percorso formativo dedicato ed essere in possesso dell’attestato. Per il carroponte, l’addestramento deve essere documentato e riferito allo specifico impianto utilizzato.

Contenuti della formazione

La formazione affronta i principi di funzionamento, la lettura dei diagrammi di carico, le verifiche pre-utilizzo, le segnalazioni e la gestione delle interferenze nell’area di manovra. Particolare attenzione è dedicata ai rischi di caduta del carico, schiacciamento, urti e ribaltamento.

Una parte rilevante riguarda l’imbracatura e l’aggancio dei carichi: la scelta corretta di funi, catene e accessori di sollevamento e il corretto bilanciamento del carico sono determinanti per la sicurezza, indipendentemente dal tipo di apparecchio impiegato.

Aggiornamento della formazione

Per le gru rientranti nell’Accordo Stato-Regioni l’abilitazione va aggiornata ogni 5 anni con un corso di 4 ore, di cui almeno 3 di pratica, in linea con quanto previsto per le altre attrezzature. Per gli apparecchi non soggetti ad abilitazione specifica, è comunque buona prassi prevedere aggiornamenti periodici dell’addestramento.

Verifiche periodiche delle attrezzature e formazione aggiornata del personale sono due aspetti complementari: la sicurezza nel sollevamento dipende sia dallo stato dell’impianto sia dalla competenza di chi lo manovra.

Organizzare il corso con 123Formazione

La parte teorica può essere svolta in aula o in videoconferenza, mentre l’addestramento pratico richiede la presenza con attrezzatura idonea. Gli attestati rilasciati sono validi su tutto il territorio nazionale.

Con 123Formazione è possibile impostare un percorso su misura per gru e carroponte, calibrato sugli apparecchi effettivamente presenti in azienda e sulle mansioni del personale.

Imbracatore e segnalatore: figure complementari

Nelle operazioni di sollevamento è raramente sufficiente un solo operatore: la sicurezza dipende dal coordinamento tra conducente dell’apparecchio, imbracatore (che prepara e aggancia il carico) e segnalatore (che dirige le manovre con gesti convenzionali). Pur non essendo elencati nominativamente nell’Accordo del 22 febbraio 2012, imbracatori e segnalatori rientrano nell’obbligo generale di formazione, informazione e addestramento dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08. La norma UNI ISO 23814 e la UNI 11630 forniscono indicazioni tecniche sui contenuti di queste figure, mentre la segnaletica gestuale è codificata dall’Allegato XXXII del Testo Unico, che riprende la Direttiva 92/58/CEE.

Una catena di sollevamento ben formata riduce drasticamente gli infortuni: i dati INAIL evidenziano che la maggior parte degli eventi gravi con apparecchi di sollevamento è imputabile a errori di imbracatura (bilanciamento errato, accessori non idonei, sovraccarico) e a difetti di comunicazione tra operatore e personale di terra, più che a guasti del mezzo. Per questo è opportuno che la formazione operatore sia integrata con sessioni specifiche per imbracatori e con prove congiunte, particolarmente nei cantieri e nelle officine meccaniche.

Controlli prima dell’uso e registro delle verifiche

Per gru a torre, gru su autocarro e gru a ponte (carroponte) l’art. 71 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di garantire che le attrezzature siano sottoposte a controlli iniziali, controlli successivi a interventi che possano comprometterne la sicurezza e controlli periodici secondo le indicazioni del fabbricante o, in mancanza, di norme di buona tecnica. Per le gru su autocarro, l’Allegato VII prevede verifiche periodiche annuali; per carroponte e gru a ponte la cadenza dipende dalle ore di funzionamento e dalla classe di utilizzo definita dal fabbricante.

L’operatore deve eseguire ogni giorno i controlli pre-utilizzo previsti dal libretto della macchina: integrità di funi, ganci, freni, fine corsa, sistemi anticollisione e dispositivi di limitazione del momento ribaltante. Le anomalie devono essere annotate sul registro di controllo dell’attrezzatura e segnalate al preposto e al datore di lavoro. La formazione operatore deve includere l’addestramento alla compilazione di questa documentazione: un attestato non corredato dall’abitudine al controllo quotidiano resta una conformità solo formale.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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