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ATECO 25Obbligo di leggeDurata 8 oreRischio ATECO: alto

Carroponte e Gru a Bandiera — settore Fabbricazione di prodotti in metallo

Codice ATECO 25Strutture metalliche, cisterne, serbatoi, generatori di vapore, armi, coltelleria, utensili

Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 — Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

In sintesi

Il Carroponte e Gru a Bandiera è obbligatorio per tutti i lavoratori delle aziende classificate sotto il codice ATECO 25 (Fabbricazione di prodotti in metallo), a livello di rischio alto. Durata 8 ore, ai sensi del D.Lgs 81/08 — Accordo Stato-Regioni 22/02/2012. Aggiornamento ogni 5 anni (4 ore).

Scheda tecnica del corso

Durata
8 ore
Aggiornamento
Aggiornamento ogni 5 anni (4 ore)
Normativa di riferimento
D.Lgs 81/08 — Accordo Stato-Regioni 22/02/2012
Modalità di erogazione
Aula, videoconferenza sincrona, e-learning (ove ammesso)
Livello di rischio ATECO
alto
Codice ATECO 25
Fabbricazione di prodotti in metallo
Categoria corso
Attrezzature
Attestato
Rilascio in 24 ore, formato digitale e cartaceo

Programma didattico, date e dettagli

Consulta la pagina pillar del Carroponte e Gru a Bandiera, valida per ogni settore ATECO.

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Perché è obbligatorio per il codice ATECO 25

Le aziende del settore Fabbricazione di prodotti in metallo sono classificate a livello di rischio alto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, Allegato II, che individua i macrosettori di attività e il relativo carico formativo minimo per i lavoratori (art. 37 D.Lgs 81/08). Per questo motivo, le imprese ATECO 25 hanno l’obbligo di erogare il Carroponte e Gru a Bandiera a tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e assimilati.

La valutazione del rischio (DVR ex artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08) deve recepire i pericoli tipici del settore fabbricazione di prodotti in metallo, tra cui:

  • Strutture metalliche
  • cisterne
  • serbatoi
  • generatori di vapore

Conseguenze in caso di omessa formazione

  • Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23 per ogni lavoratore non formato (art. 55 D.Lgs 81/08).
  • Sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs 81/08) in presenza di lavoratori non formati superiori al 20%.
  • Responsabilità civile aggravata e perdita della copertura assicurativa INAIL in caso di infortunio.
  • Responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/01 (art. 25-septies) per i reati di lesioni e omicidio colposo da violazione norme sicurezza.

Conformità normativa e fonti

Il corso è progettato in piena conformità ai seguenti riferimenti legislativi e regolatori, applicabili al settore ATECO 25:

  • D.Lgs 81/08
  • Accordo Stato
  • Regioni 22/02/2012
  • D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), artt. 36, 37, 55, 159
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (formazione lavoratori, preposti, dirigenti)
  • Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 (revisione e semplificazione dei percorsi formativi)

Altri corsi obbligatori per ATECO 25

Le aziende del settore Fabbricazione di prodotti in metallo devono erogare anche i seguenti corsi:

Carroponte e Gru a Bandiera per altri settori ATECO

Lo stesso corso è obbligatorio anche per le aziende dei seguenti macrosettori:

Carroponte e Gru a Bandiera per provincia

Eroghiamo il corso in tutta Italia. Pagine dedicate per le province più richieste:

Risorse e approfondimenti

Domande frequenti

Il Carroponte e Gru a Bandiera è obbligatorio per le aziende ATECO 25?

Sì. Il Carroponte e Gru a Bandiera è obbligatorio per le aziende del settore Fabbricazione di prodotti in metallo (ATECO 25, classificato a rischio alto ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, Allegato II). Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 — Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.

Quanto dura il Carroponte e Gru a Bandiera e con che periodicità va aggiornato?

Il corso ha una durata di 8 ore. Aggiornamento ogni 5 anni (4 ore).

Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non eroga il corso?

Il D.Lgs 81/2008 (artt. 55 e 159) prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per ogni lavoratore non formato, oltre alla possibile sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs 81/08).

Quando viene rilasciato l’attestato?

L’attestato di frequenza viene rilasciato entro 24 ore dal completamento del corso, in formato digitale e cartaceo, conforme all’Accordo Stato-Regioni di riferimento.

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