- Norma
- DPR 14/09/2011 n. 177 (attuazione art. 3, co. 3-bis, D.Lgs. 81/08)
- Tipo
- DM
- Pubblicazione GU
- Entrata in vigore
- 2012-02-22
- Ultimo aggiornamento editoriale
- Impatto sulla formazione
- Richiede che il 100% del personale impiegato in spazi confinati sia qualificato — formazione specifica obbligatoria su evacuazione, DPI di III categoria, autorespiratori, tecniche di salvataggio, con prova pratica documentata.
Cosa cambia, in breve
- Il 100% dei lavoratori impiegati nelle attività in spazi confinati deve essere qualificato: formazione, addestramento e prova pratica sono obbligatori e documentati.
- Formazione specifica sull’uso dei DPI di III categoria (autorespiratori, imbracature, funi di salvataggio) e sulle tecniche di recupero della vittima.
- Sorveglianza in continuo dell’attività svolta all’interno dello spazio confinato da parte di almeno un lavoratore presente all’esterno, con obbligo di comunicazione costante.
- Elaborazione di un DUVRI specifico per ogni singolo intervento in spazio confinato, comprensivo delle procedure di emergenza e dei recapiti di soccorso.
- Obbligo di comunicazione preventiva agli organismi paritetici territoriali e verifica della qualificazione dell’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori.
Contesto storico: cosa esisteva prima
Il DPR 177/2011 si applica ai lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento — pozzi, fognature, cunicoli, condotte, gallerie non ventilate, vasche — e in spazi confinati quali cisterne, serbatoi, silos, pozzetti di ispezione, reattori industriali e ogni altro ambiente con accesso limitato e rischio di atmosfera pericolosa (carenza di ossigeno, presenza di gas tossici o infiammabili). La classificazione è funzionale al rischio residuo: rientra nell’ambito del DPR qualsiasi luogo in cui la ventilazione naturale non è sufficiente a garantire condizioni di lavoro sicure e in cui la fuoriuscita di emergenza non è rapida e agevole.
Cosa cambia in concreto
Il decreto definisce i requisiti dell’impresa qualificata: esperienza documentata nei lavori in spazi confinati, personale con formazione e addestramento specifici, dotazione di DPI di III categoria (autorespiratori a circuito aperto o chiuso, imbracature, funi di discesa e risalita), disponibilità di attrezzature di salvataggio e di strumenti per il monitoraggio dell’atmosfera interna. Prima dell’ingresso nello spazio confinato è obbligatorio rilevare la concentrazione di ossigeno, di monossido di carbonio, di idrogeno solforato e di gas infiammabili con strumenti certificati. Le misurazioni devono essere registrate e allegate al DUVRI.
Chi è impattato
Il concetto di «sorveglianza in continuo», disciplinato dall’art. 3, co. 1, del DPR 177/2011, impone che durante l’intera durata dei lavori almeno un lavoratore qualificato rimanga all’esterno dello spazio confinato, mantenga la comunicazione visiva o vocale con gli operatori interni e sia in grado di attivare immediatamente il piano di emergenza. Il sorvegliante non può eseguire contemporaneamente altri compiti che ne distolgano l’attenzione. Questo obbligo di sorveglianza dedicata è spesso sottovalutato nelle piccole imprese, ma è sistematicamente verificato in sede ispettiva e ha costituito elemento di responsabilità penale in numerosi procedimenti post-infortunio.
Domande frequenti
Chi può svolgere il ruolo di sorvegliante in continuo esterno allo spazio confinato?
Il sorvegliante deve essere un lavoratore qualificato ai sensi del DPR 177/2011: deve aver ricevuto la formazione specifica, essere addestrato all’uso dei DPI di III categoria e conoscere il piano di emergenza. Non può svolgere contemporaneamente altre mansioni che ne distolgano l’attenzione. Deve poter comunicare in modo continuativo con gli operatori interni e allertare i soccorsi senza ritardo.
Il DPR 177/2011 si applica anche ai cantieri temporanei e mobili?
Sì. Il DPR 177/2011 si applica a qualsiasi attività lavorativa che comporti l’ingresso in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento, indipendentemente dalla natura del cantiere. In cantiere, gli obblighi del DPR si integrano con quelli del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (PSC, POS) e con il DUVRI se sono coinvolte imprese appaltatrici.
Le imprese appaltatrici devono qualificarsi prima di ogni singolo intervento?
La qualificazione dell’impresa è permanente, ma il DUVRI deve essere predisposto specificamente per ogni intervento, tenendo conto delle caratteristiche dello spazio, dei rischi presenti e delle misure di emergenza. Il committente è tenuto a verificare la qualificazione dell’appaltatrice prima dell’inizio dei lavori e a conservare la documentazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08.
Fonte ufficiale
Il testo autentico della norma è consultabile sul sito istituzionale di riferimento (Gazzetta Ufficiale / Normattiva / Comitato Elettrotecnico Italiano).
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