Vai al contenuto principaleVai al contenuto principale
Vuoi diventare Ambassador?CLICCA QUI
123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
DM

Spazi confinati e DPR 177/2011: cosa devono fare le imprese per intervenire in sicurezza

Il DPR 14 settembre 2011 n. 177 definisce le qualifiche professionali obbligatorie per i lavori in spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento, integrando gli obblighi del D.Lgs 81/08.

Redazione 123Formazione · Pubblicato il · Aggiornato il · 3 min di lettura

Norma
DPR 14/09/2011 n. 177 (attuazione art. 3, co. 3-bis, D.Lgs. 81/08)
Tipo
DM
Pubblicazione GU
Entrata in vigore
2012-02-22
Ultimo aggiornamento editoriale
Impatto sulla formazione
Richiede che il 100% del personale impiegato in spazi confinati sia qualificato — formazione specifica obbligatoria su evacuazione, DPI di III categoria, autorespiratori, tecniche di salvataggio, con prova pratica documentata.

Cosa cambia, in breve

  • Il 100% dei lavoratori impiegati nelle attività in spazi confinati deve essere qualificato: formazione, addestramento e prova pratica sono obbligatori e documentati.
  • Formazione specifica sull’uso dei DPI di III categoria (autorespiratori, imbracature, funi di salvataggio) e sulle tecniche di recupero della vittima.
  • Sorveglianza in continuo dell’attività svolta all’interno dello spazio confinato da parte di almeno un lavoratore presente all’esterno, con obbligo di comunicazione costante.
  • Elaborazione di un DUVRI specifico per ogni singolo intervento in spazio confinato, comprensivo delle procedure di emergenza e dei recapiti di soccorso.
  • Obbligo di comunicazione preventiva agli organismi paritetici territoriali e verifica della qualificazione dell’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori.

Contesto storico: cosa esisteva prima

Il DPR 177/2011 si applica ai lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento — pozzi, fognature, cunicoli, condotte, gallerie non ventilate, vasche — e in spazi confinati quali cisterne, serbatoi, silos, pozzetti di ispezione, reattori industriali e ogni altro ambiente con accesso limitato e rischio di atmosfera pericolosa (carenza di ossigeno, presenza di gas tossici o infiammabili). La classificazione è funzionale al rischio residuo: rientra nell’ambito del DPR qualsiasi luogo in cui la ventilazione naturale non è sufficiente a garantire condizioni di lavoro sicure e in cui la fuoriuscita di emergenza non è rapida e agevole.

Cosa cambia in concreto

Il decreto definisce i requisiti dell’impresa qualificata: esperienza documentata nei lavori in spazi confinati, personale con formazione e addestramento specifici, dotazione di DPI di III categoria (autorespiratori a circuito aperto o chiuso, imbracature, funi di discesa e risalita), disponibilità di attrezzature di salvataggio e di strumenti per il monitoraggio dell’atmosfera interna. Prima dell’ingresso nello spazio confinato è obbligatorio rilevare la concentrazione di ossigeno, di monossido di carbonio, di idrogeno solforato e di gas infiammabili con strumenti certificati. Le misurazioni devono essere registrate e allegate al DUVRI.

Chi è impattato

Il concetto di «sorveglianza in continuo», disciplinato dall’art. 3, co. 1, del DPR 177/2011, impone che durante l’intera durata dei lavori almeno un lavoratore qualificato rimanga all’esterno dello spazio confinato, mantenga la comunicazione visiva o vocale con gli operatori interni e sia in grado di attivare immediatamente il piano di emergenza. Il sorvegliante non può eseguire contemporaneamente altri compiti che ne distolgano l’attenzione. Questo obbligo di sorveglianza dedicata è spesso sottovalutato nelle piccole imprese, ma è sistematicamente verificato in sede ispettiva e ha costituito elemento di responsabilità penale in numerosi procedimenti post-infortunio.

Domande frequenti

Chi può svolgere il ruolo di sorvegliante in continuo esterno allo spazio confinato?

Il sorvegliante deve essere un lavoratore qualificato ai sensi del DPR 177/2011: deve aver ricevuto la formazione specifica, essere addestrato all’uso dei DPI di III categoria e conoscere il piano di emergenza. Non può svolgere contemporaneamente altre mansioni che ne distolgano l’attenzione. Deve poter comunicare in modo continuativo con gli operatori interni e allertare i soccorsi senza ritardo.

Il DPR 177/2011 si applica anche ai cantieri temporanei e mobili?

Sì. Il DPR 177/2011 si applica a qualsiasi attività lavorativa che comporti l’ingresso in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento, indipendentemente dalla natura del cantiere. In cantiere, gli obblighi del DPR si integrano con quelli del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (PSC, POS) e con il DUVRI se sono coinvolte imprese appaltatrici.

Le imprese appaltatrici devono qualificarsi prima di ogni singolo intervento?

La qualificazione dell’impresa è permanente, ma il DUVRI deve essere predisposto specificamente per ogni intervento, tenendo conto delle caratteristiche dello spazio, dei rischi presenti e delle misure di emergenza. Il committente è tenuto a verificare la qualificazione dell’appaltatrice prima dell’inizio dei lavori e a conservare la documentazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08.

Fonte ufficiale

Il testo autentico della norma è consultabile sul sito istituzionale di riferimento (Gazzetta Ufficiale / Normattiva / Comitato Elettrotecnico Italiano).

DPR 14/09/2011 n. 177 — G.U. n. 272 del 23/11/2011

Hai bisogno di adeguare la formazione alla nuova normativa?

Il nostro team verifica gratuitamente il tuo piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore e al livello di rischio.

Richiedi una consulenza

Altri aggiornamenti normativi

Accordo Stato-Regioni

Accordo Stato-Regioni 78/CSR del 17 aprile 2025: riforma della formazione SSL

Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 riscrive durate, contenuti e periodicità della formazione su salute e sicurezza. Per il preposto arriva l’aggiornamento annuale di 2 ore in presenza; il datore di lavoro ha un obbligo formativo dedicato.

DM

D.M. 02/09/2021: nuova formazione antincendio livelli 1, 2 e 3

Il D.M. 2 settembre 2021 sostituisce il D.M. 10/03/1998 per la parte formazione antincendio: nuove categorie L1/L2/L3, durate riviste (4/8/16 ore) e aggiornamento quinquennale con prova pratica obbligatoria.

DL

D.L. 146/2021 e L. 215/2021: sospensione attività e nuovo ruolo del preposto

Il D.L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, ha riscritto gli artt. 14 e 19 del D.Lgs. 81/08: sospensione dell’attività al 10% di lavoratori irregolari, individuazione formale obbligatoria dei preposti e formazione come elemento essenziale.

DLgs

D.Lgs. 24/2023 whistleblowing: implicazioni per la sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 attua la Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing. Le segnalazioni in materia di salute e sicurezza godono di tutele specifiche e la formazione SSL deve recepire le nuove procedure.

Codice prevenzione

D.M. 03/08/2015 Codice di Prevenzione Incendi: RTV verticali aggiornate

Il D.M. 3 agosto 2015 ha introdotto in Italia l’approccio prestazionale alla prevenzione incendi. Le Regole Tecniche Verticali (RTV) per attività specifiche — scuole, alberghi, sanità, autorimesse — vengono pubblicate e aggiornate progressivamente.