Template DVR con procedure standardizzate — fac-simile editabile
Fac-simile di Documento di Valutazione dei Rischi redatto secondo le procedure standardizzate del D.M. 30/11/2012, riservato alle imprese fino a 10 lavoratori con livello di rischio basso o medio non particolare.
Scheda della risorsa
- Categoria
- Documento di Valutazione dei Rischi
- Formato
- Fac-simile editabile (Word/PDF) su richiesta
- Normativa di riferimento
- D.M. 30 novembre 2012 — Recepimento procedure standardizzate art. 29 c. 5 D.Lgs 81/08
- D.Lgs 81/08 — Art. 28 (oggetto della valutazione) e art. 29 (modalità di effettuazione)
- Destinatari
- Datori di lavoro di micro-imprese (≤10 lavoratori)
- Artigiani e ditte individuali con dipendenti
- RSPP esterni che assistono PMI
- Studi di consulenza del lavoro
Cosa contiene il template
Il fac-simile fornisce una struttura coerente con i riferimenti normativi sopra indicati. Le voci elencate sono il punto di partenza: vanno personalizzate sulla realtà operativa dell’azienda.
- •Anagrafica azienda (ragione sociale, sede, codice ATECO, organico, RSPP, MC, RLS)
- •Descrizione dei cicli lavorativi e delle mansioni svolte
- •Identificazione dei pericoli e dei fattori di rischio (chimico, fisico, ergonomico, biologico, psicosociale)
- •Valutazione dei rischi con metodo P x D (probabilità × danno)
- •Misure di prevenzione e protezione già attuate
- •Programma di miglioramento con responsabili e tempistiche
- •Procedure di gestione delle emergenze (incendio, primo soccorso, evacuazione)
- •Firme di Datore di Lavoro, RSPP, MC e RLS (data certa)
Come usarlo — istruzioni passo passo
- 1
Verifica dei requisiti di applicabilità
Le procedure standardizzate si applicano solo a imprese con un numero massimo di 10 lavoratori e con attività a basso o medio rischio non particolare (escluse aziende del Titolo IV cantieri, esposizione ad agenti cancerogeni, ATEX, radiazioni ionizzanti).
- 2
Raccolta dati anagrafici e organizzativi
Compilare l’anagrafica con dati azienda, organico per mansione, nominativi di RSPP, medico competente, RLS o RLST territoriale, addetti alle emergenze.
- 3
Mappatura dei cicli lavorativi
Descrivere fase per fase le attività svolte (es. ricezione merce, magazzino, lavorazione, vendita) con attrezzature e sostanze utilizzate.
- 4
Identificazione dei pericoli
Per ciascuna mansione/fase, individuare i pericoli presenti (movimentazione carichi, rumore, agenti chimici, videoterminale, lavoro in altezza, stress).
- 5
Valutazione e classificazione del rischio
Stimare probabilità e magnitudo del danno; classificare il rischio (basso/medio/alto) e definire la priorità di intervento.
- 6
Definizione delle misure e del programma
Riportare le misure di prevenzione già in atto e quelle da attuare, indicando responsabili, risorse e date previste di completamento.
- 7
Approvazione, data certa e diffusione
Far firmare il DVR a DdL, RSPP, MC e RLS, attribuire data certa (PEC/marca temporale) e renderlo disponibile in azienda per consultazione di RLS e organi di vigilanza.
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Vai al form di richiestaQuando il fac-simile non basta — alternative professionali
Per imprese con più di 10 lavoratori, attività del Titolo IV (cantieri), esposizione a rischi particolari (agenti cancerogeni, ATEX, amianto, radiazioni) o cicli complessi è obbligatorio un DVR redatto secondo l’art. 28 D.Lgs 81/08 da un RSPP qualificato, eventualmente integrato da valutazioni specifiche (chimico, MMC NIOSH, rumore, vibrazioni, stress lavoro-correlato).
Avvertenze importanti
Il presente fac-simile ha valore esclusivamente informativo e didattico. Non sostituisce il documento ufficiale che il Datore di Lavoro è tenuto a redigere, datare e sottoscrivere con la collaborazione di RSPP, medico competente (dove previsto) e previa consultazione del RLS, ai sensi del D.Lgs 81/08. La sola adozione del modello non garantisce di per sé conformità alla normativa né esito favorevole di un’ispezione INL/ASL.
Domande frequenti
Posso usare le procedure standardizzate se ho 12 dipendenti?+
No. Il limite dimensionale è di 10 lavoratori. Sopra tale soglia il DVR deve essere redatto secondo l’art. 28 D.Lgs 81/08, con metodologia scelta dal Datore di Lavoro e validata dall’RSPP.
Il DVR autocertificato è ancora valido?+
No. L’autocertificazione del DVR è stata abrogata dal 1° giugno 2013. Tutte le imprese con almeno un lavoratore (compresi soci, collaboratori familiari e apprendisti, alle condizioni di legge) devono avere un DVR redatto, datato e firmato.
Ogni quanto va aggiornato il DVR?+
Va aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, dopo infortuni significativi, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità e in caso di evoluzioni della tecnica/normativa.
Devo coinvolgere il RLS prima della firma?+
Sì. Il RLS (o RLST territoriale, in mancanza) va consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e sulle misure adottate, ai sensi degli artt. 50 e 29 del D.Lgs 81/08.
Cosa rischio se il DVR è mancante o incompleto?+
L’assenza del DVR è punita con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44 (art. 55 c. 1 lett. a) D.Lgs 81/08); la carenza di elementi essenziali con ammenda da € 2.457,02 a € 4.914,03.
Il fac-simile è già compilato per il mio settore?+
No. Il modello fornisce la struttura conforme al D.M. 30/11/2012 ma deve essere personalizzato sulla base del ciclo produttivo reale, delle mansioni effettivamente svolte e dei rischi specifici della tua azienda.
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