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Guida SSL — Cooperative sociali di tipo B — L. 381/1991

Sicurezza nelle cooperative sociali di tipo B: DVR e formazione per lavoratori svantaggiati

Le cooperative di tipo B inseriscono lavoratori con disabilità, dipendenze e altre fragilità in attività produttive (falegnameria, giardinaggio, pulizie, ristorazione, agricoltura sociale). Il D.Lgs 81/08 si applica integralmente: la valutazione dei rischi deve essere personalizzata per ciascun profilo di fragilità.

Cosa sono le cooperative sociali di tipo B

Le cooperative sociali di tipo B sono disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e hanno per oggetto lo svolgimento di attività diverse — agricole, industriali, commerciali o di servizi — finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. A differenza delle cooperative di tipo A (che erogano servizi socio-sanitari ed educativi), le cooperative di tipo B operano in settori produttivi tradizionali: falegnameria, giardinaggio e cura del verde, pulizie civili e industriali, ristorazione e catering, manifattura tessile, agricoltura sociale, riciclo e raccolta differenziata, tra gli altri.

L'art. 4 della L. 381/1991 impone che almeno il 30% dei soci lavoratori sia costituito da persone svantaggiate, intese come:

  • persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
  • ex degenti di istituti psichiatrici;
  • soggetti in trattamento psichiatrico;
  • tossicodipendenti e alcooldipendenti;
  • minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
  • condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Attenzione: la quota del 30% va calcolata sul totale dei soci lavoratori, non sul totale del personale (dipendenti non soci esclusi). Anche i soci lavoratori svantaggiati sono equiparati a dipendenti ai fini del D.Lgs 81/08 (art. 1 co. 3 L. 381/1991; art. 2 co. 1 lett. a D.Lgs 81/08).

Il quadro SSL specifico per le cooperative tipo B

Il D.Lgs 81/08 si applica integralmente alle cooperative di tipo B come a qualsiasi altra impresa. Non esistono deroghe legate alla natura sociale dell'ente o alla qualità di "socio" anziché "dipendente" dei lavoratori inseriti: la giurisprudenza di legittimità è consolidata in questo senso.

L'art. 28 c. 1 D.Lgs 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli connessi a differenze di genere, età, provenienza e tipologia contrattuale. La giurisprudenza consolidata e le Linee Guida INAIL 2021 estendono questo obbligo ai rischi derivanti dalla condizione di disabilità o fragilità psicofisica del lavoratore inserito nel contesto produttivo.

Art. 28

D.Lgs 81/08 — Valutazione di tutti i rischi, incluse le condizioni soggettive dei lavoratori

Art. 37

D.Lgs 81/08 — Formazione obbligatoria adeguata alla mansione e alle condizioni del lavoratore

≥ 30%

Quota minima di soci lavoratori svantaggiati ex art. 4 L. 381/1991

Valutazione dei rischi per tipologia di lavoratore svantaggiato

Il DVR deve includere una sezione dedicata ai rischi specifici per ciascuna categoria di fragilità presente in cooperativa. Le misure di prevenzione non possono essere generiche: devono essere proporzionate alle condizioni individuali e documentate.

Disabilità motorie

Valutazione ergonomica della postazione e ausili tecnici ex art. 14 D.Lgs 81/08. Procedure di evacuazione personalizzate: le vie di fuga devono essere accessibili (DM 10 marzo 1998). Il DVR deve descrivere il piano di evacuazione assistita per ciascun lavoratore con mobilità ridotta, nominando un assistente all'evacuazione dedicato.

Art. 14 e 28 D.Lgs 81/08 — DM 10/03/1998 — Linee Guida INAIL 2021

Disabilità cognitive e psichiche

Definizione di mansioni adeguate alle capacità cognitive del lavoratore, con affiancamento tutoriale documentato. Procedure operative semplificate (istruzioni illustrate, pictogrammi). Controllo degli ambienti stressogeni: rumore eccessivo, ritmi accelerati e cambi di turno improvvisi devono essere ridotti. Orari adattati concordati con il medico competente.

Art. 28 c.1 D.Lgs 81/08 — Linee Guida INAIL 2021

Dipendenze da alcol e sostanze

Obbligo di divieto assoluto di assunzione di alcol per le mansioni a rischio (art. 41 c.4 D.Lgs 81/08 e Provvedimento 16/03/2006). Per droghe: Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e D.Lgs 81/08 art. 125 impongono accertamenti preventivi e periodici per mansioni elencate nell'allegato I. Il medico competente valuta l'idoneità specifica e può imporre limitazioni di mansione.

Art. 41 c.4 e art. 125 D.Lgs 81/08 — Intesa SR 30/10/2007 — Provvedimento 16/03/2006

Ex detenuti e minori in età lavorativa

Profili formativi semplificati con inserimento graduale nelle mansioni produttive. Tutor SSL dedicato che affianca il lavoratore nelle prime settimane. Per i minori: divieto di mansioni vietate ex D.Lgs 345/1999 (lavori pericolosi, faticosi e insalubri), visita medica pre-assuntiva obbligatoria, orario massimo ridotto e sorveglianza sanitaria periodica.

D.Lgs 345/1999 — Art. 28 e 37 D.Lgs 81/08 — Art. 4 L. 381/1991

Nota metodologica: Le Linee Guida INAIL 2021 “La valutazione del rischio per le persone con disabilità” forniscono la metodologia di riferimento per la redazione del DVR personalizzato nelle cooperative di tipo B. Il documento è disponibile gratuitamente sul portale INAIL.

Formazione obbligatoria adattata (art. 37 D.Lgs 81/08 + Accordo SR 2025)

L'obbligo di formare tutti i lavoratori (soci e dipendenti) in materia di sicurezza è sancito dall'art. 37 D.Lgs 81/08 e declinato dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 Rep. 78/CSR, in vigore dal 17 ottobre 2025. Per le cooperative di tipo B, la formazione deve tener conto delle specificità dei lavoratori svantaggiati.

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Lingua e comprensibilità (art. 36 D.Lgs 81/08)

L'informazione e la formazione devono essere erogate in una lingua comprensibile al lavoratore. Per lavoratori stranieri inseriti in cooperativa (frequente nelle cooperative tipo B) è necessario disporre di materiale formativo tradotto o di un mediatore linguistico.

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Supporti visivi e metodologie adattate per DSA e disabilità cognitive

Per lavoratori con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disabilità intellettiva o difficoltà cognitive, la formazione deve prevedere: schede illustrate e pittogrammi, dimostrazioni pratiche in loco, affiancamento tutoriale documentato, verifica dell'apprendimento adattata (orale o dimostrativa anziché test scritto standardizzato). Il datore di lavoro deve documentare che la formazione sia stata effettivamente compresa.

3

Durata secondo livello di rischio ATECO

Le attività tipiche delle cooperative tipo B (pulizie N.81, giardinaggio N.81.30, falegnameria C.16/C.31, agricoltura A.01) ricadono generalmente nel rischio alto: formazione di 4 ore generali + 12 ore specifiche = 16 ore totali. L'aggiornamento è quinquennale (6 ore). Il preposto ha aggiornamento annuale di 2 ore in presenza.

4

Modalità e-learning: limiti per i lavoratori svantaggiati

L'Accordo SR 17/04/2025 ammette la FAD asincrona per il modulo generale e la FAD sincrona per il modulo specifico. Per lavoratori svantaggiati con difficoltà cognitive o di alfabetizzazione digitale, il DVR personalizzato può indicare la necessità di formazione esclusivamente in presenza. In tal caso l'ente formatore deve adattare il percorso: la responsabilità finale è del datore di lavoro.

Il tutor di inserimento e la figura del preposto SSL

Nelle cooperative di tipo B convivono due figure che spesso coincidono ma hanno basi normative distinte e richiedono formazioni separate.

Tutor di inserimento lavorativo

Figura prevista dalla L. 381/1991 e dalle Linee Guida del Ministero del Lavoro. Ha funzioni di accompagnamento sociale, relazionale e lavorativo del socio svantaggiato. Non è una figura SSL in senso stretto, ma deve essere informato sulle misure di prevenzione individuali contenute nel DVR.

Preposto ex art. 2 c.1 lett. e) D.Lgs 81/08

Chi sovrintende l'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive di sicurezza, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Obblighi ex art. 19 D.Lgs 81/08: vigilare, intervenire, segnalare al datore di lavoro. Formazione obbligatoria: corso preposti (minimo 8 ore) + aggiornamento annuale 2 ore in presenza (Accordo SR 17/04/2025).

Cumulo delle funzioni: il tutor che esercita di fatto funzioni di supervisione del lavoro è preposto a tutti gli effetti, indipendentemente dalla denominazione del ruolo. Deve quindi aver completato il corso preposti aggiornato all'Accordo SR 17/04/2025 e deve conoscere le specificità delle fragilità dei lavoratori del proprio gruppo. In caso di infortunio, l'assenza di formazione del preposto-tutor aggrava la posizione del datore di lavoro.

Sanzioni per omissioni SSL nelle cooperative tipo B

Gli importi sono quelli previsti dal D.Lgs 81/08 come aggiornati dal D.Lgs 116/2024 (adeguamento ISTAT). Le sanzioni si applicano al datore di lavoro — nella cooperativa, il presidente del CdA o chi esercita di fatto i poteri gestionali con poteri di spesa.

ViolazioneArticoloSanzione
Omessa valutazione dei rischi (DVR non redatto o non aggiornato)Art. 55 c.1 D.Lgs 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,28 a 7.862,40 euro
DVR redatto senza valutare i rischi connessi alle condizioni soggettive dei lavoratori svantaggiatiArt. 55 c.3 D.Lgs 81/08 (DVR incompleto)Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 2.457,03 a 6.146,25 euro
Mancata sorveglianza sanitaria per mansioni a rischio (dipendenze, MMC, biologico)Art. 58 c.1 lett. a) D.Lgs 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,77 a 7.371,07 euro
Mancata formazione dei lavoratori svantaggiati (soci e dipendenti)Art. 55 c.5 lett. c) D.Lgs 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.228,51 a 3.071,28 euro per ciascun lavoratore non formato
Adibizione a mansioni con alcol/sostanze senza accertamento del medico competenteArt. 58 c.1 lett. b) D.Lgs 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,77 a 7.371,07 euro

In caso di infortunio grave o mortale correlato a omissioni nella valutazione personalizzata dei rischi o nella formazione, il datore di lavoro risponde anche ai sensi degli artt. 589/590 c.p. con violazione di norme antinfortunistiche.

Domande frequenti

Il DVR di una cooperativa tipo B deve menzionare esplicitamente le disabilità dei soci lavoratori svantaggiati?

Non è necessario identificare nominativamente il singolo lavoratore nel DVR (ciò violerebbe la normativa sulla privacy — D.Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679, trattandosi di dati sanitari sensibili). Tuttavia il DVR deve descrivere in modo specifico i profili di rischio connessi alle tipologie di fragilità presenti nella cooperativa (ad esempio: "n. X lavoratori con limitazioni motorie agli arti inferiori assegnati al reparto assemblaggio") e le misure di prevenzione adottate per ciascun profilo. Le Linee Guida INAIL 2021 sulla valutazione del rischio per persone con disabilità forniscono la metodologia di riferimento. La scheda di idoneità rilasciata dal medico competente — conservata in modo riservato — costituisce il documento individuale che integra il DVR.

Il medico competente è obbligatorio in una cooperativa di tipo B?

Dipende dai rischi presenti. Il medico competente è obbligatorio tutte le volte che il DVR evidenzia rischi per i quali è prescritta la sorveglianza sanitaria: movimentazione manuale di carichi (MMC) significativa, esposizione a rischio biologico, vibrazione corpo intero/HAV, rischio chimico non irrilevante, o quando i soci svantaggiati includono persone con dipendenze da alcol/droghe e svolgono mansioni elencate nell'Allegato I all'Intesa SR 30/10/2007 (guida di veicoli, uso di macchinari pericolosi, lavori in quota). In una cooperativa di tipo B che opera in falegnameria, giardinaggio o ristorazione, la sorveglianza sanitaria è quasi sempre necessaria per almeno una delle categorie di rischio presenti.

La formazione sulla sicurezza per lavoratori con disabilità cognitiva può essere svolta in e-learning?

Il modulo generale (4 ore) e il modulo specifico della formazione lavoratori possono essere erogati in FAD sincrona o asincrona ai sensi dell'Accordo SR 17/04/2025. Tuttavia, il datore di lavoro è responsabile di verificare che la modalità formativa sia adeguata alle capacità del singolo lavoratore. Per lavoratori con disabilità cognitive, disturbi del neurosviluppo o DSA, la formazione a distanza potrebbe non garantire l'effettivo apprendimento: in tali casi il DVR personalizzato deve prevedere formazione in presenza con supporti visivi, affiancamento pratico e verifica adattata (orale o dimostrativa). L'ente formatore può collaborare alla progettazione del percorso adattato, ma la scelta della modalità e la verifica dell'apprendimento ricadono sul datore di lavoro.

Il tutor di inserimento lavorativo previsto dalla L. 381/1991 può svolgere anche le funzioni di preposto SSL?

Sì, ma le due funzioni hanno basi normative distinte e richiedono competenze specifiche diverse. Il tutor di inserimento è previsto dalla L. 381/1991 e dalle Linee Guida del Ministero del Lavoro con funzioni di accompagnamento sociale e lavorativo. Il preposto ex art. 2 c.1 lett. e) D.Lgs 81/08 è chi sovrintende l'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione. Se il tutor esercita di fatto queste funzioni, è preposto a tutti gli effetti e deve aver completato il corso di formazione preposti (minimo 8 ore secondo Accordo SR 17/04/2025) con aggiornamento annuale (2 ore, solo in presenza). È opportuno che conosca le specificità delle fragilità dei lavoratori del proprio gruppo di lavoro e le misure di prevenzione individuali contenute nel DVR.

Una cooperativa tipo B che svolge giardinaggio o pulizie rientra nel rischio alto ai fini della formazione lavoratori?

In linea generale sì. Il giardinaggio ricade tipicamente nel codice ATECO N (N.81.30 - Cura e manutenzione del paesaggio) e le pulizie in N.81.21-81.22, entrambi classificati a rischio alto dall'Accordo SR 17/04/2025. La formazione specifica per i lavoratori è quindi di 12 ore (aggiuntive al modulo generale di 4 ore), per un totale di 16 ore. La falegnameria (ATECO C.16/C.31) è anch'essa a rischio alto. L'attività agricola (A.01) dipende dalla specifica sottoattività. Il datore di lavoro deve verificare il codice ATECO prevalente della propria cooperativa e confrontarlo con le tabelle dell'Accordo SR per determinare il livello di rischio applicabile. In caso di attività miste, prevale il rischio più elevato.

La cooperativa tipo B è esente da obblighi SSL se impiega meno di 10 dipendenti?

No. Il D.Lgs 81/08 si applica a tutte le imprese a prescindere dalle dimensioni. Le semplificazioni per le microimprese (fino a 10 lavoratori) riguardano la possibilità di autocertificare il DVR tramite procedura standardizzata INAIL (ex art. 29 c.5 D.Lgs 81/08, ora superate dal DM 30/11/2012 per settori a basso rischio), ma non esentano dall'obbligo di valutare i rischi, formare i lavoratori e nominare le figure di sicurezza. Per le cooperative tipo B che inseriscono lavoratori svantaggiati, la valutazione personalizzata dei rischi è ancora più stringente, e la procedura standardizzata — che presuppone lavoratori "standard" — non è di per sé sufficiente senza integrazioni specifiche per le fragilità presenti.

Riferimenti normativi principali

  • L. 8 novembre 1991 n. 381, art. 1 c.1 lett. b) — Definizione di cooperativa sociale di tipo B: svolgimento di attività produttive con finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
  • L. 381/1991, art. 4 — Quota minima del 30% di soci lavoratori svantaggiati sul totale dei soci lavoratori.
  • D.Lgs 81/08, art. 28 c.1 — Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, incluse le differenze di genere, età, provenienza e tipologia contrattuale. Per interpretazione estensiva consolidata: anche le condizioni di disabilità e fragilità psicofisica.
  • D.Lgs 81/08, art. 37 — Obbligo di formazione e aggiornamento dei lavoratori. La formazione deve essere adeguata alle condizioni del lavoratore.
  • D.Lgs 81/08, art. 41 c.4 e art. 125 — Divieto di mansioni a rischio per lavoratori con dipendenza da alcol; accertamento tossicodipendenza per mansioni a rischio.
  • Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 — Procedure per gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza per mansioni elencate nell'Allegato I (guida di veicoli, uso di macchinari pericolosi, lavori in quota).
  • D.Lgs 345/1999 — Protezione dei giovani lavoratori: divieto di mansioni pericolose per minori, limiti di orario, visita medica pre-assuntiva.
  • Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 Rep. 78/CSR — Nuovi criteri e monte ore per la formazione lavoratori e preposti; aggiornamento annuale preposti (2 ore in presenza).
  • Linee Guida INAIL 2021 — “La valutazione del rischio per le persone con disabilità”: metodologia per il DVR personalizzato nelle cooperative di tipo B.
  • DM 10 marzo 1998 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze: accessibilità delle vie di fuga per lavoratori con disabilità motorie.

I riferimenti normativi sono forniti a scopo orientativo. Per la corretta applicazione alla specifica realtà della cooperativa è opportuno confrontarsi con il proprio RSPP o consulente del lavoro.

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