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Formazione sicurezza per cooperative sociali: soci, dipendenti e volontari

Tipo A (servizi socio-sanitari) e tipo B (inserimento lavorativo): piano formativo su misura per ogni categoria, attestati validi D.Lgs 81/08, corsi in sede o e-learning.

Obblighi SSL nelle cooperative sociali: tre categorie, tre regimi distinti

Le cooperative sociali di tipo A (servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali) e di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) hanno obblighi SSL specifici per diverse categorie di persone che prestano attività al loro interno. I soci lavoratori sono equiparati ai dipendenti ai fini della tutela della salute e sicurezza (art. 2 co. 1 lett. a D.Lgs 81/08 + L. 381/1991 art. 1 co. 3) e devono ricevere formazione generale e specifica identica a quella dei dipendenti standard. I volontari, invece, rientrano nel regime più flessibile dell’art. 3 co. 12 bis, che prescrive “informazione e formazione adeguate ai rischi” senza imporre le stesse ore degli Accordi Stato-Regioni. La formazione non è uguale per tutti: un piano corretto parte dall’organigramma e dalla valutazione dei rischi (DVR) per assegnare a ciascuna figura il percorso giusto.

Obblighi formativi per categoria nelle cooperative sociali ex L. 381/1991
CategoriaObbligo formativoRiferimento normativo
Soci lavoratoriCome dipendenti: formazione generale + specifica + DPID.Lgs 81/08 art. 37
DipendentiCome aziende normali: percorso completo per rischio basso/medio/altoAccordo SR 17/04/2025
VolontariInformazione e formazione adeguate ai rischi specifici dell’attivitàArt. 3 co. 12 bis

Corsi richiesti per il settore socio-sanitario e assistenziale

Formazione lavoratori rischio medio/alto

Obbligatorio

Percorso ex Accordo SR 17/04/2025 Rep. 78/CSR per addetti all’assistenza ad anziani, disabili e persone in situazione di svantaggio. Modulo generale (4 ore) + modulo specifico rischio medio (8 ore) o alto (12 ore) in base all’ATECO della cooperativa.

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HACCP — Sicurezza alimentare

Obbligatorio

Obbligatorio per il personale di strutture con mensa interna, cucine di reparto o servizi di ristorazione collettiva (Reg. CE 852/2004 + D.Lgs 193/2007). Attestato con validità riconosciuta dalle ASL in tutta Italia.

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Primo soccorso — gruppo A e gruppo B

Obbligatorio

Gruppo A (16 ore): strutture con oltre 5 lavoratori nei settori a rischio elevato (codice ATECO Q). Gruppo B (12 ore): altre strutture. Aggiornamento triennale 4 ore. Inclusi scenari specifici per ambiente assistenziale.

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MMC — Movimentazione Manuale dei Carichi

Rischio specifico

Fondamentale per OSS, ausiliari, fisioterapisti e chiunque assista persone non autosufficienti. Formazione sui metodi NIOSH/MAPO per la valutazione del rischio e sulle tecniche di sollevamento e trasferimento assistito.

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VDT — Videoterminali

Rischio specifico

Obbligatorio per addetti amministrativi che utilizzano il videoterminale per oltre 20 ore settimanali (art. 174 D.Lgs 81/08). Formazione su ergonomia postazione, pause e sorveglianza sanitaria.

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Antincendio livello 1 e livello 2

Obbligatorio

Livello 1 (4 ore): luoghi di lavoro a rischio basso. Livello 2 (8 ore): strutture residenziali, comunità alloggio, centri diurni classificati a rischio medio. Aggiornamento biennale conforme al D.M. 02/09/2021.

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L’applicabilità di ciascun corso dipende dalla tipologia di struttura, dall’ATECO prevalente e dagli esiti del DVR. I contenuti indicati sono a scopo informativo e non sostituiscono la valutazione specifica del rischio.

Il nostro supporto per le cooperative sociali

  • Piano formativo personalizzato per struttura e mansioni: partiamo dal DVR e dall’organigramma per assegnare a soci, dipendenti e volontari il percorso corretto, senza duplicazioni e senza lacune.
  • Corsi in sede o e-learning: per gruppi di oltre 10 persone, la formazione in sede consente di adattare i contenuti alla realtà specifica della cooperativa e di formare tutti in una sola giornata. La FAD è disponibile per aggiornamenti e per figure geograficamente distribuite.
  • Attestati digitali nominativi con QR di verifica pubblica per ogni socio, dipendente e volontario: conformi all’Accordo SR 17/04/2025 Rep. 78/CSR e pronti per eventuali controlli ispettivi.
  • Gestione scadenze aggiornamenti: registro digitale con alert automatici per ogni figura e per ogni tipo di corso (formazione generale, primo soccorso, antincendio, HACCP), così la cooperativa non si trova mai fuori compliance.
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Domande frequenti dalle cooperative sociali

I soci lavoratori di una cooperativa sociale devono fare la formazione SSL come i dipendenti?

Sì. L’art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs 81/08, in combinato con l’art. 1 co. 3 L. 381/1991, equipara i soci lavoratori ai lavoratori dipendenti ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il socio lavoratore ha quindi diritto — e la cooperativa ha l’obbligo — di ricevere la formazione generale e specifica ex art. 37 D.Lgs 81/08, la formazione sui DPI, l’informazione sui rischi e, ove previsto, l’addestramento. Non rileva la forma giuridica del rapporto (socio, non dipendente): ciò che conta è la prestazione lavorativa all’interno dell’organizzazione della cooperativa.

I volontari di una cooperativa sociale devono seguire corsi di sicurezza?

L’art. 3 co. 12 bis D.Lgs 81/08, introdotto dal D.Lgs 81/2017, prevede che i volontari che prestano la propria attività nell’ambito di un’organizzazione ricevano “informazione e formazione adeguate ai rischi specifici delle attività svolte”. La norma è meno prescrittiva rispetto all’art. 37: non richiede le stesse ore e non impone il rispetto degli Accordi Stato-Regioni, ma non consente di lasciare il volontario privo di qualsiasi formazione sui rischi. L’entità e le modalità della formazione devono essere proporzionate alla natura e alla frequenza dell’attività svolta.

Qual è la differenza tra cooperativa di tipo A e tipo B ai fini SSL?

La distinzione ex L. 381/1991 non modifica gli obblighi SSL di base — che si applicano a entrambe le tipologie — ma incide sui rischi specifici prevalenti e quindi sulla formazione specifica richiesta. Le cooperative di tipo A (servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali) hanno un profilo di rischio dominato da MMC, rischio biologico e stress lavoro-correlato. Le cooperative di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) hanno un profilo più eterogeneo, spesso assimilabile a quello del settore in cui operano (manifatturiero, agricoltura, logistica), con rischi meccanici, chimici o fisici che richiedono formazione specifica ad hoc.

La formazione dei soci lavoratori può essere fatta in e-learning?

Sì, nel rispetto dell’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 che disciplina la formazione in FAD sincrona e asincrona. Il modulo generale (4 ore) è erogabile interamente in FAD. Il modulo specifico è erogabile in FAD sincrona o mista (parte asincrona + parte sincrona con docente). L’addestramento — ove previsto — deve invece avvenire in presenza o con affiancamento diretto. Per gruppi numerosi di soci (oltre 10 persone), i corsi in sede sono spesso più convenienti e permettono di adattare contenuti e casi pratici alla specifica realtà della cooperativa.

Con quale frequenza va rinnovata la formazione per soci e dipendenti?

L’aggiornamento della formazione lavoratori ex Accordo SR 17/04/2025 ha cadenza quinquennale (6 ore per il rischio basso, 6 ore per il rischio medio, 6 ore per il rischio alto). Fanno eccezione: primo soccorso (aggiornamento triennale, 4 ore), antincendio (biennale o quinquennale in base al livello), HACCP (periodicità variabile su indicazione del piano HACCP aziendale e della ASL competente). La cooperativa deve tenere un registro aggiornato delle scadenze per ciascun socio, dipendente e volontario.

La cooperativa può ricevere un piano formativo personalizzato per mansioni diverse?

Sì. Le cooperative sociali hanno spesso una pluralità di figure professionali (OSS, educatori, amministrativi, cuochi, manutentori, autisti) con profili di rischio differenti. Il percorso formativo deve essere costruito per mansione e per livello di rischio effettivo, non “a taglia unica”. 123Formazione elabora il piano formativo partendo dalla visura ATECO, dall’organigramma della struttura e dagli esiti della valutazione dei rischi (DVR), per assegnare a ciascuna figura il percorso corretto senza duplicazioni e senza omissioni.

Cosa succede se la cooperativa non forma i soci lavoratori?

Le sanzioni sono identiche a quelle previste per i datori di lavoro che non formano i dipendenti: art. 55 co. 5 lett. c) D.Lgs 81/08 prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da circa 1.842,50 a 7.371,03 euro per ciascun lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la posizione penale del datore di lavoro (artt. 589/590 c.p. con violazione norme antinfortunistiche). Il fatto che il lavoratore sia “socio” e non dipendente non costituisce esimente: la giurisprudenza di merito e di legittimità è consolidata in questo senso.

Riferimenti normativi

  • L. 381/1991 art. 1 co. 3 — I soci lavoratori di cooperativa sociale sono equiparati ai lavoratori dipendenti ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
  • D.Lgs 81/08 art. 2 co. 1 lett. a) — Definizione di “lavoratore” comprensiva del socio lavoratore di cooperativa.
  • D.Lgs 81/08 art. 3 co. 12 bis — Volontari: obbligo di informazione e formazione adeguate ai rischi specifici dell’attività svolta.
  • D.Lgs 81/08 art. 37 — Obblighi di formazione dei lavoratori (e dei soci lavoratori equiparati).
  • Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 Rep. 78/CSR — Nuovi criteri e monte ore per la formazione generale e specifica dei lavoratori, in vigore dal 17/10/2025.

I riferimenti normativi sono forniti a scopo orientativo. Per la corretta applicazione alla specifica realtà della cooperativa è opportuno confrontarsi con il proprio RSPP o consulente del lavoro.

Risorse correlate

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