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Formazione sicurezza per cooperative sociali: soci, dipendenti e volontari

Tipo A (servizi socio-sanitari) e tipo B (inserimento lavorativo): piano formativo su misura per ogni categoria, attestati validi D.Lgs 81/08, corsi in sede o e-learning.

Obblighi SSL nelle cooperative sociali: tre categorie, tre regimi distinti

Le cooperative sociali di tipo A (servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali) e di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) hanno obblighi SSL specifici per diverse categorie di persone che prestano attività al loro interno. I soci lavoratori sono equiparati ai dipendenti ai fini della tutela della salute e sicurezza (art. 2 co. 1 lett. a D.Lgs 81/08 + L. 381/1991 art. 1 co. 3) e devono ricevere formazione generale e specifica identica a quella dei dipendenti standard. I volontari, invece, rientrano nel regime più flessibile dell’art. 3 co. 12 bis, che prescrive “informazione e formazione adeguate ai rischi” senza imporre le stesse ore degli Accordi Stato-Regioni. La formazione non è uguale per tutti: un piano corretto parte dall’organigramma e dalla valutazione dei rischi (DVR) per assegnare a ciascuna figura il percorso giusto.

Obblighi formativi per categoria nelle cooperative sociali ex L. 381/1991
CategoriaObbligo formativoRiferimento normativo
Soci lavoratoriCome dipendenti: formazione generale + specifica + DPID.Lgs 81/08 art. 37
DipendentiCome aziende normali: percorso completo per rischio basso/medio/altoAccordo SR 17/04/2025
VolontariInformazione e formazione adeguate ai rischi specifici dell’attivitàArt. 3 co. 12 bis

Corsi richiesti per il settore socio-sanitario e assistenziale

Formazione lavoratori rischio medio/alto

Obbligatorio

Percorso ex Accordo SR 17/04/2025 Rep. 78/CSR per addetti all’assistenza ad anziani, disabili e persone in situazione di svantaggio. Modulo generale (4 ore) + modulo specifico rischio medio (8 ore) o alto (12 ore) in base all’ATECO della cooperativa.

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HACCP — Sicurezza alimentare

Obbligatorio

Obbligatorio per il personale di strutture con mensa interna, cucine di reparto o servizi di ristorazione collettiva (Reg. CE 852/2004 + D.Lgs 193/2007). Attestato con validità riconosciuta dalle ASL in tutta Italia.

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Primo soccorso — gruppo A e gruppo B

Obbligatorio

Gruppo A (16 ore): strutture con oltre 5 lavoratori nei settori a rischio elevato (codice ATECO Q). Gruppo B (12 ore): altre strutture. Aggiornamento triennale 4 ore. Inclusi scenari specifici per ambiente assistenziale.

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MMC — Movimentazione Manuale dei Carichi

Rischio specifico

Fondamentale per OSS, ausiliari, fisioterapisti e chiunque assista persone non autosufficienti. Formazione sui metodi NIOSH/MAPO per la valutazione del rischio e sulle tecniche di sollevamento e trasferimento assistito.

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VDT — Videoterminali

Rischio specifico

Obbligatorio per addetti amministrativi che utilizzano il videoterminale per oltre 20 ore settimanali (art. 174 D.Lgs 81/08). Formazione su ergonomia postazione, pause e sorveglianza sanitaria.

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Antincendio livello 1 e livello 2

Obbligatorio

Livello 1 (4 ore): luoghi di lavoro a rischio basso. Livello 2 (8 ore): strutture residenziali, comunità alloggio, centri diurni classificati a rischio medio. Aggiornamento biennale conforme al D.M. 02/09/2021.

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L’applicabilità di ciascun corso dipende dalla tipologia di struttura, dall’ATECO prevalente e dagli esiti del DVR. I contenuti indicati sono a scopo informativo e non sostituiscono la valutazione specifica del rischio.

Il nostro supporto per le cooperative sociali

  • Piano formativo personalizzato per struttura e mansioni: partiamo dal DVR e dall’organigramma per assegnare a soci, dipendenti e volontari il percorso corretto, senza duplicazioni e senza lacune.
  • Corsi in sede o e-learning: per gruppi di oltre 10 persone, la formazione in sede consente di adattare i contenuti alla realtà specifica della cooperativa e di formare tutti in una sola giornata. La FAD è disponibile per aggiornamenti e per figure geograficamente distribuite.
  • Attestati digitali nominativi con QR di verifica pubblica per ogni socio, dipendente e volontario: conformi all’Accordo SR 17/04/2025 Rep. 78/CSR e pronti per eventuali controlli ispettivi.
  • Gestione scadenze aggiornamenti: registro digitale con alert automatici per ogni figura e per ogni tipo di corso (formazione generale, primo soccorso, antincendio, HACCP), così la cooperativa non si trova mai fuori compliance.
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Domande frequenti dalle cooperative sociali

I soci lavoratori di una cooperativa sociale devono fare la formazione SSL come i dipendenti?

Sì. L’art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs 81/08, in combinato con l’art. 1 co. 3 L. 381/1991, equipara i soci lavoratori ai lavoratori dipendenti ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il socio lavoratore ha quindi diritto — e la cooperativa ha l’obbligo — di ricevere la formazione generale e specifica ex art. 37 D.Lgs 81/08, la formazione sui DPI, l’informazione sui rischi e, ove previsto, l’addestramento. Non rileva la forma giuridica del rapporto (socio, non dipendente): ciò che conta è la prestazione lavorativa all’interno dell’organizzazione della cooperativa.

I volontari di una cooperativa sociale devono seguire corsi di sicurezza?

L’art. 3 co. 12 bis D.Lgs 81/08, introdotto dal D.Lgs 81/2017, prevede che i volontari che prestano la propria attività nell’ambito di un’organizzazione ricevano “informazione e formazione adeguate ai rischi specifici delle attività svolte”. La norma è meno prescrittiva rispetto all’art. 37: non richiede le stesse ore e non impone il rispetto degli Accordi Stato-Regioni, ma non consente di lasciare il volontario privo di qualsiasi formazione sui rischi. L’entità e le modalità della formazione devono essere proporzionate alla natura e alla frequenza dell’attività svolta.

Qual è la differenza tra cooperativa di tipo A e tipo B ai fini SSL?

La distinzione ex L. 381/1991 non modifica gli obblighi SSL di base — che si applicano a entrambe le tipologie — ma incide sui rischi specifici prevalenti e quindi sulla formazione specifica richiesta. Le cooperative di tipo A (servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali) hanno un profilo di rischio dominato da MMC, rischio biologico e stress lavoro-correlato. Le cooperative di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) hanno un profilo più eterogeneo, spesso assimilabile a quello del settore in cui operano (manifatturiero, agricoltura, logistica), con rischi meccanici, chimici o fisici che richiedono formazione specifica ad hoc.

La formazione dei soci lavoratori può essere fatta in e-learning?

Sì, nel rispetto dell’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 che disciplina la formazione in FAD sincrona e asincrona. Il modulo generale (4 ore) è erogabile interamente in FAD. Il modulo specifico è erogabile in FAD sincrona o mista (parte asincrona + parte sincrona con docente). L’addestramento — ove previsto — deve invece avvenire in presenza o con affiancamento diretto. Per gruppi numerosi di soci (oltre 10 persone), i corsi in sede sono spesso più convenienti e permettono di adattare contenuti e casi pratici alla specifica realtà della cooperativa.

Con quale frequenza va rinnovata la formazione per soci e dipendenti?

L’aggiornamento della formazione lavoratori ex Accordo SR 17/04/2025 ha cadenza quinquennale (6 ore per il rischio basso, 6 ore per il rischio medio, 6 ore per il rischio alto). Fanno eccezione: primo soccorso (aggiornamento triennale, 4 ore), antincendio (biennale o quinquennale in base al livello), HACCP (periodicità variabile su indicazione del piano HACCP aziendale e della ASL competente). La cooperativa deve tenere un registro aggiornato delle scadenze per ciascun socio, dipendente e volontario.

La cooperativa può ricevere un piano formativo personalizzato per mansioni diverse?

Sì. Le cooperative sociali hanno spesso una pluralità di figure professionali (OSS, educatori, amministrativi, cuochi, manutentori, autisti) con profili di rischio differenti. Il percorso formativo deve essere costruito per mansione e per livello di rischio effettivo, non “a taglia unica”. 123Formazione elabora il piano formativo partendo dalla visura ATECO, dall’organigramma della struttura e dagli esiti della valutazione dei rischi (DVR), per assegnare a ciascuna figura il percorso corretto senza duplicazioni e senza omissioni.

Cosa succede se la cooperativa non forma i soci lavoratori?

Le sanzioni sono identiche a quelle previste per i datori di lavoro che non formano i dipendenti: art. 55 co. 5 lett. c) D.Lgs 81/08 prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da circa 1.842,50 a 7.371,03 euro per ciascun lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la posizione penale del datore di lavoro (artt. 589/590 c.p. con violazione norme antinfortunistiche). Il fatto che il lavoratore sia “socio” e non dipendente non costituisce esimente: la giurisprudenza di merito e di legittimità è consolidata in questo senso.

Le cooperative di tipo B devono redigere il DVR?

Sì, sempre. L’art. 17 co. 1 lett. a) D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR. Si tratta di un obbligo non delegabile, nemmeno al RSPP. La cooperativa di tipo B che occupi anche un solo lavoratore svantaggiato è tenuta a redigere il DVR tenendo conto, ai sensi dell’art. 28 co. 1, delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori inseriti — il che può tradursi in misure di prevenzione aggiuntive o mansioni differenziate rispetto a quelle assegnate ad altri lavoratori. L’assenza del DVR espone il datore di lavoro all’arresto da 3 a 6 mesi o all’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 co. 1 D.Lgs 81/08).

I soci lavoratori di cooperativa sono equiparati ai lavoratori dipendenti ai fini SSL?

Sì, senza eccezioni. L’art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs 81/08, letto in combinato con l’art. 1 co. 3 L. 381/1991, equipara i soci lavoratori ai lavoratori dipendenti ai fini della tutela della salute e sicurezza. La cooperativa deve quindi garantire a ogni socio lavoratore: formazione generale e specifica ex art. 37 D.Lgs 81/08, informazione sui rischi, consegna e addestramento all’uso dei DPI, sorveglianza sanitaria ove prevista. La circostanza che il socio partecipi agli utili e sia parte dell’assemblea della cooperativa non modifica nulla sotto il profilo della sicurezza: è la prestazione lavorativa all’interno dell’organizzazione che genera l’obbligo di tutela.

Come si calcola il numero di addetti al primo soccorso in una cooperativa di tipo B con 25 soci lavoratori?

Il DM 388/2003 distingue le aziende in tre gruppi in base al numero di lavoratori e all’attività. Le cooperative di tipo B che svolgono attività di pulizie, facchinaggio, verde pubblico, mense o manifattura leggera rientrano generalmente nel gruppo B (aziende non a rischio elevato con un numero di lavoratori tra 3 e 100). Per il gruppo B, l’obbligo minimo è di 1 addetto al primo soccorso ogni 12 lavoratori presenti contemporaneamente sul luogo di lavoro. In una cooperativa con 25 soci, se al massimo 25 lavorano nello stesso turno, occorrono almeno 3 addetti formati (25 ÷ 12 ≈ 2,1, arrotondato per eccesso). Ogni addetto deve aver frequentato il corso di primo soccorso gruppo B (12 ore) con aggiornamento triennale di 4 ore.

Riferimenti normativi

  • L. 381/1991 art. 1 co. 1 lett. b) — Definizione di cooperativa sociale di tipo B: inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
  • L. 381/1991 art. 1 co. 3 — I soci lavoratori di cooperativa sociale sono equiparati ai lavoratori dipendenti ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
  • L. 381/1991 art. 4 — Definizione di persone svantaggiate ai fini dell’inserimento lavorativo nelle cooperative di tipo B.
  • D.Lgs 81/08 art. 2 co. 1 lett. a) — Definizione di “lavoratore” comprensiva del socio lavoratore di cooperativa.
  • D.Lgs 81/08 art. 3 co. 3-bis — Adeguamento del posto di lavoro per i lavoratori con disabilità.
  • D.Lgs 81/08 art. 3 co. 12 bis — Volontari: obbligo di informazione e formazione adeguate ai rischi specifici dell’attività svolta.
  • D.Lgs 81/08 art. 15 — Principio di protezione e misure di prevenzione proporzionate alle specifiche condizioni dei lavoratori.
  • D.Lgs 81/08 art. 17 co. 1 lett. a) — Obbligo non delegabile del datore di lavoro di redigere il DVR.
  • D.Lgs 81/08 art. 26 co. 3 e co. 5 — DUVRI negli appalti: obbligo del committente, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
  • D.Lgs 81/08 art. 28 co. 1 — La valutazione dei rischi deve tenere conto delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori.
  • D.Lgs 81/08 art. 37 co. 6 — La formazione deve essere adeguata alla mansione e alle caratteristiche dei lavoratori.
  • D.Lgs 81/08 art. 41 — Sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  • DM 388/2003 — Criteri per la determinazione del numero minimo di addetti al primo soccorso e classificazione delle aziende in gruppi A, B, C.
  • Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 Rep. 78/CSR — Nuovi criteri e monte ore per la formazione generale e specifica dei lavoratori (basso 8 ore, medio 12 ore, alto 16 ore) e modalità di erogazione FAD, in vigore dal 17/10/2025.

I riferimenti normativi sono forniti a scopo orientativo. Per la corretta applicazione alla specifica realtà della cooperativa è opportuno confrontarsi con il proprio RSPP o consulente del lavoro.

Risorse correlate

Cooperative di tipo B: obblighi SSL specifici per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 co. 1 lett. b L. 381/1991)

Le cooperative di tipo B inseriscono lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 L. 381/1991: persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ex detenuti, persone in trattamento per dipendenze da sostanze stupefacenti o da alcol, minori in situazione di difficoltà familiare. Questo profilo non esonera la cooperativa dagli obblighi formativi previsti dal D.Lgs 81/08 — al contrario, li rende più articolati e richiedono attenzioni specifiche che le cooperative ordinarie generalmente non devono affrontare.

L'art. 37 co. 6 D.Lgs 81/08 stabilisce che la formazione deve essere adeguata alla mansione svolta e tenere conto delle caratteristiche dei lavoratori, inclusi i lavoratori stranieri. Per i lavoratori con disabilità cognitiva o con bassa scolarizzazione, "adeguata alla mansione" significa che il formatore deve adattare i materiali didattici alla capacità di comprensione del destinatario: uso di immagini, pittogrammi, schede operative semplificate, dimostrazioni pratiche replicate, lezioni con ritmo più lento. L'obiettivo di apprendimento rimane invariato; cambia il metodo per raggiungerlo.

Per i lavoratori con disabilità, l'art. 3 co. 3-bis D.Lgs 81/08 prevede l'adeguamento del posto di lavoro alle loro specifiche esigenze: postazioni, attrezzature, flussi operativi devono essere adattati in modo da non esporre il lavoratore a rischi aggiuntivi rispetto a quelli già valutati nel DVR. L'adeguamento è un obbligo del datore di lavoro, non una facoltà. La valutazione del rischio (DVR), ai sensi dell'art. 28 co. 1 D.Lgs 81/08, deve tenere conto delle condizioni di salute dei singoli lavoratori, comprese quelle connesse allo svantaggio, e definire misure di prevenzione proporzionate (art. 15 D.Lgs 81/08, principio di protezione).

Monte ore formativo per livello di rischio — settori tipici delle cooperative di tipo B

Ore minime ex Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025. Il livello di rischio dipende dall'ATECO prevalente della cooperativa.
Livello di rischioOre minimeSettori tipici coop. tipo B
Basso8 oreServizi amministrativi, call center sociali
Medio12 orePulizie, mense, giardinaggio e verde pubblico
Alto16 oreFacchinaggio, edilizia, manutenzione industriale

E-learning e lavoratori svantaggiati: quando la FAD non è adatta

L'Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 disciplina la formazione in modalità FAD sincrona e asincrona e ne consente l'utilizzo per il modulo generale (4 ore) e, in parte, per il modulo specifico. Tuttavia, le cooperative di tipo B devono valutare con attenzione se la modalità e-learning è effettivamente adatta ai propri lavoratori svantaggiati.

Per lavoratori con bassa alfabetizzazione digitale, con disabilità cognitiva o con scarse competenze nella lingua italiana, la formazione a distanza asincrona — basata su video e quiz in autonomia — può non garantire gli obiettivi di apprendimento richiesti dall'art. 37 D.Lgs 81/08. In questi casi si raccomanda la formazione in presenza con tutoraggio individuale: un affiancamento diretto del formatore o di un educatore professionale che verifichi la comprensione dei contenuti e la capacità di applicarli nella mansione specifica. L'addestramento, in ogni caso, deve sempre avvenire in presenza o con affiancamento diretto (art. 37 co. 5 D.Lgs 81/08).

DUVRI negli appalti delle cooperative di tipo B

Le cooperative di tipo B operano frequentemente in appalto presso aziende e pubbliche amministrazioni: pulizie industriali e civili, mense aziendali, manutenzione del verde pubblico, facchinaggio e logistica. Quando i lavoratori della cooperativa (appaltatore) coesistono nei luoghi di lavoro con il personale del committente, l'art. 26 D.Lgs 81/08 impone al committente la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), oppure la designazione di un referente per il coordinamento.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto e aggiornato in caso di variazioni delle attività o dei rischi. Gli oneri della sicurezza quantificati nel DUVRI non sono soggetti a ribasso d'asta (art. 26 co. 5 D.Lgs 81/08): il prezzo concordato deve coprire integralmente i costi delle misure di prevenzione individuate. Le cooperative che partecipano a gare d'appalto devono verificare che il capitolato tecnico includa questi oneri e, in caso contrario, segnalare la lacuna prima della firma del contratto.

Nei contratti di appalto con committenti pubblici (Comuni, ASL, enti locali), il DUVRI è obbligatorio anche quando i rischi da interferenza risultano bassi: in quel caso il documento deve esplicitare l'analisi compiuta e la motivazione della valutazione di rischio residuo trascurabile. La cooperativa è tenuta a cooperare con il committente nella predisposizione del DUVRI, fornendo le informazioni sui rischi introdotti dalla propria attività e dalle caratteristiche della propria forza lavoro.

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori svantaggiati

L'obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs 81/08) sussiste ogni volta che la mansione svolta implica esposizione a rischi per i quali la norma tecnica o il DVR la prevedono: MMC, agenti chimici, rischio biologico, rumore, VDT oltre soglia. Per i lavoratori svantaggiati inseriti nelle cooperative di tipo B, il medico competente deve essere informato della condizione di svantaggio — previo consenso scritto del lavoratore e nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003 e Reg. UE 679/2016) — per poter esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica che tenga conto delle condizioni di salute complessive della persona.

Per lavoratori con precedenti di tossicodipendenza o in trattamento metadonico, e per gli ex detenuti, il giudizio di idoneità alla guida di carrelli elevatori, macchine movimento terra o altre attrezzature che richiedono piena capacità di reazione e di giudizio deve essere fondato su accertamenti specifici previsti dal DM 388/2003 e dalle linee guida del medico competente, in coordinamento con il Servizio per le Dipendenze (SerD) o con il medico curante. La cooperativa non può assegnare queste mansioni senza un previo giudizio di idoneità espresso dal medico competente.

Dal punto di vista metodologico, la formazione rivolta a lavoratori in percorso di inserimento lavorativo o riabilitativo beneficia della presenza di un tutor o accompagnatore che affianchi la persona nelle prime fasi di apprendimento. Il tutor non sostituisce la figura del formatore SSL, ma facilita la comprensione dei contenuti, il riconoscimento dei segnali di pericolo e l'adozione corretta dei DPI, contribuendo all'efficacia della formazione stessa. 123Formazione mette a disposizione delle cooperative di tipo B docenti con esperienza specifica nell'inclusione lavorativa, in grado di adattare il linguaggio e le modalità didattiche alle caratteristiche del gruppo d'aula.

I lavoratori inseriti con programma di riabilitazione devono fare tutti i corsi SSL?

Sì, senza eccezioni. L'obbligo di formazione ex art. 37 D.Lgs 81/08 si applica a tutti i lavoratori, inclusi quelli in percorso di riabilitazione inseriti tramite cooperative di tipo B. Lo status di svantaggio non costituisce causa di esonero né riduzione del monte ore formativo. Il DVR deve però valutare i rischi residui in funzione delle capacità specifiche della persona e adattare di conseguenza le misure di prevenzione e protezione (art. 15 D.Lgs 81/08, principio di protezione). Ciò può tradursi nell'assegnare la persona a mansioni con profilo di rischio coerente con le sue condizioni di salute, nell'adeguare la postazione di lavoro (art. 3 co. 3-bis) e nel prevedere modalità formative che tengano conto delle eventuali limitazioni cognitive o sensoriali, senza però ridurre i contenuti previsti dall'Accordo Stato-Regioni di riferimento.

La cooperativa di tipo B deve redigere il DUVRI anche per commesse di pulizie di piccolo importo?

Il DUVRI è a carico del committente, non dell'appaltatore: è il committente che deve elaborarlo e allegarlo al contratto d'appalto (art. 26 co. 3 D.Lgs 81/08). La cooperativa, in quanto appaltatore, è tenuta a cooperare fornendo al committente le informazioni necessarie sui rischi che la propria attività introduce nei locali del committente. L'esenzione dall'obbligo di DUVRI è prevista solo per servizi di natura intellettuale, mera fornitura di materiali o attrezzature e lavori o servizi la cui durata non è superiore ai due giorni, fermo restando che i rischi da interferenza siano comunque valutati dal committente. Per le commesse di pulizie ricorrenti (quotidiane, settimanali), il DUVRI è sempre dovuto.

Un lavoratore con disabilità psichica può essere assegnato alla guida di un carrello elevatore?

Solo a condizione che il medico competente abbia espresso un giudizio di idoneità specifica alla mansione, dopo aver valutato le condizioni di salute del lavoratore in relazione ai requisiti psicofisici richiesti per la guida di carrelli (Allegato IX D.Lgs 81/08, punto 3.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012). La disabilità psichica non è di per sé preclusiva, ma impone una valutazione medica individualizzata: se il medico competente esprime un giudizio di idoneità con limitazioni o di non idoneità, la cooperativa è vincolata a rispettarlo (art. 41 co. 6-bis D.Lgs 81/08) e non può assegnare la mansione nonostante il lavoratore abbia ottenuto il patentino di carrellista. La formazione per carrellisti è condizione necessaria ma non sufficiente.

Calcolatori e strumenti consigliati per le cooperative sociali

La valutazione dei rischi nelle cooperative sociali richiede strumenti specifici per i settori socio-sanitario e assistenziale. I calcolatori di seguito sono gratuiti e basati su metodi riconosciuti dalla letteratura tecnica e dalle linee guida degli enti di vigilanza. Possono supportare il RSPP o il consulente SSL nella predisposizione del DVR e nella scelta delle misure di prevenzione più adeguate al contesto della cooperativa.

  • Calcolatore MAPO

    Per la valutazione del rischio da movimentazione dei pazienti nelle cooperative socio-sanitarie (Titolo VI D.Lgs 81/08). Il metodo MAPO è indicato dall'INAIL per strutture ospedaliere, RSA, comunità alloggio e servizi di assistenza domiciliare integrata.

  • Calcolatore MMC NIOSH

    Per il sollevamento carichi in magazzini, laboratori protetti e cucine di strutture assistenziali. Utile nelle cooperative di tipo B con attività manifatturiera o di logistica (Titolo VI D.Lgs 81/08, Allegato XXXIII).

  • Calcolatore rischio biologico

    Indicato per le cooperative di tipo A che svolgono attività di assistenza ad anziani, persone con disabilità o in condizioni di non autosufficienza, dove l'esposizione ad agenti biologici è un rischio presente (Titolo X D.Lgs 81/08).

  • Calcolatore stress lavoro correlato e altri strumenti

    Il rischio da stress lavoro-correlato (art. 28 co. 1 D.Lgs 81/08) è particolarmente rilevante per gli operatori dei servizi socio-assistenziali. Nell'hub strumenti sono disponibili ulteriori calcolatori e check-list utili per la valutazione del rischio nelle cooperative sociali.

Aggiornamento biennale preposti 2025-2026 per le cooperative

L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha introdotto, accanto alla revisione della formazione dei lavoratori, l'obbligo di aggiornamento biennale per i preposti: 6 ore ogni due anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. La nuova scadenza biennale si affianca alla formazione iniziale da preposto prevista dal D.Lgs 81/08 e dai precedenti accordi in materia.

Nelle cooperative sociali, i capi-équipe, i coordinatori di servizio e i responsabili di turno ricoprono il ruolo di preposto ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) D.Lgs 81/08: sono coloro che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri funzionali e gerarchici conferiti, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive del datore di lavoro, controllando la corretta esecuzione delle procedure e delle istruzioni di sicurezza. La cooperativa è tenuta a identificare formalmente queste figure, ad aggiornarle ogni due anni secondo le modalità stabilite dall'Accordo 2025 e a conservare la relativa documentazione formativa.

L'aggiornamento biennale per i preposti ha un contenuto specifico focalizzato sulle responsabilità di vigilanza, sulla gestione delle situazioni di pericolo, sull'obbligo di segnalazione e sulle implicazioni sanzionatorie in caso di omissione. Per le cooperative che hanno già formato i propri preposti in passato, è opportuno verificare la scadenza dell'ultimo aggiornamento e pianificare la nuova sessione di 6 ore entro i termini previsti dall'Accordo.

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